Richiesta di affissione di estratto della sentenza di proscioglimento (art. 642)InquadramentoLa revisione costituisce un rimedio di impugnazione straordinario nel senso che esso può essere proposto dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il Giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Quando la Corte di appello, pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso di richiesta di revisione a favore del condannato, non solo ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione nonché la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. ma, a richiesta dell'interessato, può disporre anche l'affissione per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni. Su richiesta dell'interessato, inoltre, il presidente della Corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta, con spese a carico della cassa delle ammende. FormulaCORTE DI APPELLO DI ... [1] Sezione Penale RICHIESTA DI AFFISSIONE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO *** Il sottoscritto Avv. ... [2], con studio in ..., via ..., difensore di fiducia munito di procura speciale rilasciata in calce alla richiesta di revisione di: 1. ..., nato a ... il ... ; premesso - che decidendo sulla richiesta di revisione, con sentenza pronunciata in data ... / ... / ... codesta Corte di appello ha prosciolto il Sig. ... ; - che il Sig. ... ha interesse a vedere ristorato il danno morale subito dall'errore giudiziario chiede -Che la Corte voglia disporre l'affissione per estratto nel comune di ... (in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata) e in quello di ... (dell'ultima residenza del condannato); Luogo e data ... Firma ... 1. La Corte di appello è quella che ha deciso la richiesta di revisione. 2. Qualora il difensore dovesse essere diverso da quello nominato con la richiesta di revisione, la nomina dello stesso seguirà le forme di cui all'art. 96 c.p.p. l'istanza può essere presentata direttamente dall'interessato. CommentoPrincipi generali La revisione è un istituto diretto nella sua previsione codicistica alla eliminazione di una sentenza di condanna ingiusta ed è finalizzato a "prosciogliere" il soggetto condannato. Accanto ai danni patrimoniali (a refusione dei quali è prevista la possibilità di ottenere una riparazione), la condanna ingiusta ha indubbi effetti sul piano morale che possono (in parte) essere ristorati attraverso la pubblicità della decisione di proscioglimento. A tale riguardo, il condannato prosciolto (ma non solo: la legge, sul punto, parla di soggetto interessato, per cui potrebbe essere anche un soggetto diverso) può richiedere che la Corte di appello disponga l'affissione per estratto del proscioglimento nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. Accanto a tale forma risarcitoria, è previsto che sempre su richiesta dell'interessato il presidente della Corte di appello possa disporre con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta, con spese a carico della cassa delle ammende. Forme Non sono previste forme particolari per la richiesta di affissione per estratto della sentenza. Essa va indirizzata alla Corte di appello e può essere presentata direttamente dall'interessato. |