Richieste conseguenti alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 647)

Alessandro Diddi

Inquadramento

Quando la Corte di appello, pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso di richiesta di revisione a favore del condannato, non solo ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione nonché la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. ma, a richiesta dell'interessato, può disporre una serie di provvedimenti diretti a ristorare i danni morali e patrimoniali subiti dal prosciolto.

Il prosciolto, oltre a poter ottenere l'affissione per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato, della sentenza, e la pubblicazione in un giornale, indicato nella richiesta, con spese a carico della cassa delle ammende, anche la riparazione dell'errore giudiziario.

Nelle more del giudizio di riparazione, inoltre, ai sensi dell'art. 645, comma 5, c.p.p. la Corte di appello, qualora ne ricorrano le condizioni, può assegnare all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.

Da quanto prescrive l'art. 647 c.p.p. si deduce che tra le componenti patrimoniali che possono essere assegnate al prosciolto vi sono anche le somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno per le falsità in atti o in giudizio o per il fatto previsto dalla legge come reato sulla base del quale era stata pronunciata la condanna.

Tale componente non deve evidentemente essere già stata liquidata (e recuperata) al (dal) prosciolto nell'ambito del procedimento riguardante l'accertamento della falsità o del reato.

Formula

Corte di Appello di ... [1]

Sezione Penale

RICHIESTA DI RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO

***

Il sottoscritto ... nato a ... il ... rappresentato e difeso in forza di procura speciale rilasciata in calce al presente atto dall'Avv. ... [2], con studio in ..., via ...,

prosciolto all'esito del giudizio di revisione con sentenza pronunciata in data ... / ... / ... emessa nel procedimento penale n. ... / ...,

premesso

- che con sentenza pronunciata in data ... / ... / ... da codesta Corte il sottoscritto è stato prosciolto con formula ... ;

- che la Corte ha ritenuto che la condanna era stata inflitta in conseguenza di falsità in atti o in giudizio/in conseguenza del seguente fatto previsto dalla legge come reato ... ;

- che il sottoscritto intende ottenere, attraverso la riparazione dell'errore giudiziario, il risarcimento dei danni derivanti dalla falsità in atti o in giudizio e/o dal fatto previsto dalla legge come reato;

Chiede che la Corte, nell'ammettere il sottoscritto alla riparazione disporre (oltre il pagamento di una somma di denaro pari a ... o quella, minore, ritenuta di giustizia o, in alternativa, la costituzione di una rendita vitalizia) il risarcimento dei danni subiti derivanti dalla falsità in atti o in giudizio o dal fatto previsto dalla legge come reato.

Chiede altresì che nelle more del giudizio la Corte voglia assegnare all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti in quanto ricorrono le seguenti condizioni ....

Si allegano i seguenti documenti ... [3].

Luogo e data ...

Firma ...

Procura speciale

***

Il sottoscritto ... nato a ... il ... / ... / ... [4]

Premesso

-Che nei suoi confronti è stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale/Corte di appello ... [5] ;

- che dopo la pronuncia della sentenza sono emersi i seguenti elementi ... [6] che consentono la revisione del processo;

- che intende richiedere la revisione del processo,

nomina suo difensore l'Avv. ..., con studio in ..., via ..., al quale conferisce procura speciale perché nel suo interesse presenti richiesta di riparazione dell'errore giudiziario, lo difenda e lo rappresenti nel conseguente giudizio. La presente procura si intende conferita per ogni grado del giudizio e comprende il potere di impugnare eventuali provvedimenti emessi nell'ambito del presente giudizio.

Luogo e data ...

Firma ...

Per autentica Avv. ... [7]

1. La Corte di appello va individuata in quella che ha emesso la sentenza all'esito del giudizio di revisione.

2. La richiesta di riparazione è proposta personalmente dal prosciolto. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

3. Ai sensi dell'art. 645 c.p.p. alla richiesta di riparazione devono essere allegati i documenti ritenuti utili.

4. Le persone che possono rilasciare la procura sono il prosciolto e, in caso di morte del condannato, avvenuta anche prima del procedimento di revisione, il coniuge, il discendente e l'ascendente, i fratelli e le sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

5. Anche in questo caso la procura potrebbe essere rilasciata per la proposizione di una richiesta di revisione concernente una sentenza pronunciata dalla Corte di assise, dalla Corte di assise di appello o dal Giudice di pace.

6. Vanno indicati gli elementi riconducibili nell'ambito di una delle previsioni di cui all'art. 630 c.p.p.

7. La sottoscrizione deve essere autenticata.

Commento

Principi generali

La revisione costituisce un rimedio di impugnazione straordinario nel senso che esso può essere proposto dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Quando la Corte di appello, pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso di richiesta di revisione a favore del condannato, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p.

Poiché la condanna ingiusta ha determinato indubbi danni morali e patrimoniali al prosciolto, sono previste varie forme di ristoro.

Anzitutto, ai sensi dell'art. 642 c.p.p. è previsto che la sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, sia affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato.

Su richiesta dell'interessato, inoltre, il presidente della Corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta, con spese a carico della cassa delle ammende.

Infine, sempre in caso di accoglimento della richiesta di revisione, il condannato può richiedere una riparazione di carattere economico per l'errore giudiziario subito.

Ai sensi dell'art. 643 c.p.p. chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.

Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657, comma 2, c.p.p.

Tra le somme che possono essere assegnate al prosciolto figurano anche i danni che potrebbero essere derivati dalla condotta illecita che ha determinato la condanna poi revocata all'esito del giudizio di revisione.

Sebbene non espressamente previsto, tale componente di danno si deduce da quanto prescrive dall'art. 647 c.p.p. il quale statuisce che, nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lett. d), vale a dire di condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato, lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

La previsione deve essere coordinata con quanto prescrivono le disposizioni in materia di tutela dei diritti risarcitori nel processo penale.

In linea di massima, infatti, in presenza di una condotta illecita commessa da un terzo dalla quale possono derivare conseguenze favorevoli sulla posizione del condannato, è verosimile che costui abbia esercitato nel processo a carico del terzo imputato del fatto illecito, l'azione risarcitoria e che ivi abbia ottenuto la refusione dei danni.

Qualora ciò non sia avvenuto, da quanto previsto dall'art. 647 c.p.p., è possibile dedurre che il risarcimento per il fatto commesso dal terzo dal quale sia derivata la sentenza di condanna, possa essere compreso nel quantum liquidato a titolo di riparazione.

Legittimazione

La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta da chi è stato prosciolto in sede di revisione.

Ai sensi dell'art. 644 c.p.p., se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta sempre che non versino nella situazione di indegnità prevista dall'art. 463 c.c.

Forme

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta e, in quanto tale, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (Cass. IV, n. 7372/2014 che ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria de qua; nello stesso senso Cass. IV, n. 34196/2003 e, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, Cass. S.U., n. 8/1999).

Ai sensi dell'art. 645 c.p.p. la domanda va presentata nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza. Cionondimeno, se presentata a Giudice incompetente, non è per ciò solo da dichiarare inammissibile (come invece si verifica, ai sensi dell'art. 634 c.p.p. nel caso di incompetenza del Giudice a cui venga presentata la richiesta di revisione), dovendosi al contrario limitare, in detta ipotesi, il Giudice che rilevi la propria incompetenza, a disporre soltanto la trasmissione degli atti dal Giudice ritenuto competente (Cass. IV, n. 271/1999; contra, però, Cass. IV, n. 2334/1998).

Essa, secondo la giurisprudenza, può essere trasmessa anche a mezzo del servizio postale, non essendo tassativamente prevista alcuna ragione di inammissibilità, purché ne siano certe la provenienza e la tempestività, quest'ultima valutata con riferimento al momento della ricezione del plico postale e non a quello della data della spedizione (Cass. IV, n. 2103/2011).

Nel caso di richiesta proposta ai sensi dell'art. 644 c.p.p. dalle persone che possono agire in luogo del prosciolto deceduto, la domanda può essere proposta anche per mezzo del curatore nominato ai sensi dell'art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri e, se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

Contenuti

Il contenuto della richiesta di riparazione dell'errore giudiziario è collegato alle ragioni che hanno condotto la Corte di appello a revocare la precedente sentenza di condanna.

L'art. 645 c.p.p., oltre a prescrivere che la richiesta sia presentata per iscritto, non sembra prevedere contenuti particolari.

Solo l'art. 643 c.p.p. subordina il diritto alla riparazione al fatto che il prosciolto non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario.

Non è richiesto, però, in sede di presentazione dell'atto introduttivo, che siano date spiegazioni particolari circa l'inesistenza di cause ostative alla riparazione.

Tali eventuali situazioni potranno emergere eventualmente nel corso del procedimento che, ai sensi dell'art. 646 c.p.p. si svolge con le forme dell'art. 127 e vede la partecipazione del Pubblico Ministero e del ministro del tesoro (rappresentato dall'avvocatura dello Stato).

Gli elementi che devono essere in maniera precisa riportati nella richiesta sono quelli da cui dipende il quantum della riparazione che, come accennato, di regola si attua mediante pagamento di una somma di denaro.

Secondo la prassi, nel calcolo della somma da liquidare occorre compensare le vittime dell'errore giudiziario di ogni tipo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla condanna, al fine precipuo di consentirne il normale reinserimento nella società in condizioni di serenità e sufficienza per sé e per le loro famiglie; entrambi i danni hanno in linea di principio pari rilevanza (App. Palermo 15 febbraio 2000).

L'ammontare della riparazione è anzitutto commisurato alla durata dell'eventuale espiazione della pena o, nel caso di misure di sicurezza, dell'internamento.

A tale riguardo, sempre ai sensi dell'art. 643 c.p.p. (comma 3), il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657, comma 2, c.p.p. (principio di fungibilità).

Sempre ai fini della determinazione della riparazione sono inoltre rilevanti, le conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna.

Poiché la riparazione si può attuare mediante la costituzione di una rendita vitalizia, qualora, però, lo giustifichino le condizioni dell'avente diritto e la natura del danno, nella richiesta dovranno essere esplicitamente descritte le une e l'altra.

Nel caso di indigenza e di mancanza di persone che possono assistere il prosciolto, la riparazione potrebbe essere attuata anche attraverso il suo accoglimento in un istituto, a spese dello Stato.

Nelle more del giudizio di riparazione è poi previsto che possa essere assegnata dal Giudice una provvisionale a titolo di alimenti che, però, anche in questi casi richiede la puntuale dimostrazione da parte del richiedente dei mezzi di sussistenza.

Tempi

Ai sensi dell'art. 645 la domanda di riparazione va proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione.

Il decorso di tale termine comporta la definitiva perdita del diritto a domandare l'indennizzo senza che esso possa ritenersi suscettibile di ripristino in connessione all'esercizio di omologa azione da parte di altro soggetto ancorchè condannato - e poi assolto a seguito di altro procedimento di revisione - per gli stessi fatti. In tale situazione non può essere attivato il meccanismo di cui all'art. 644 c.p.p., perchè esso riguarda solo il caso degli eredi dell'avente diritto all'indennizzo premorto (Cass. IV, n. 34236/2001).

Ai sensi dell'art. 644 c.p.p., qualora, il prosciolto sia deceduto, le persone che possono proporre la domanda sono tenute a rispettare il medesimo termine.

Quantum

Come accennato con la somma da liquidare a titolo di riparazione devono essere compensate le vittime dell'errore giudiziario di ogni tipo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla condanna, al fine precipuo di consentirne il normale reinserimento nella società in condizioni di serenità e sufficienza per sé e per le loro famiglie; entrambi i danni hanno in linea di principio pari rilevanza.

Quando la condanna subita dal prosciolto è stata emessa sulla base di falsità del giudizio o in atti o altro fatto previsto come reato, nella riparazione può essere compreso anche la somma a titolo di risarcimento del danno derivante dalle condotte medesime e delle quali il prosciolto non abbia ancora ricevuto il pagamento.

In questi casi, ai sensi dell'art. 647 c.p.p. lo Stato che ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

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