Trasmissione al magistrato di sorveglianza degli atti relativi all'esecuzione nei confronti del condannato in stato di libertà o di arresti domiciliari che abbia sofferto periodi di detenzione valutabili ai fini della liberazione anticipata, con riserva di emissione dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 4-bis)

Riccardo Polidoro
Gabriele Terranova

Inquadramento

Il pubblico ministero, nell'ambito della verifica dei presupposti per la sospensione dell'ordine di carcerazione prevista dal comma 5, è chiamato a computare le riduzioni di pena delle quali il condannato potrebbe fruire, a titolo di liberazione anticipata, in ragione del c.d. presofferto, e a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la relativa decisione, riservandosi all'esito l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 5 e 10 dell'art. 656 c.p.p., quando tali riduzioni siano decisive ai fini del non superamento della soglia prevista dal comma 5.

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI.... [1]

ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

(ART. 656, COMMA 4-BIS c.p.p.)

Il Pubblico Ministero,

poiché risulta eseguibile la sentenza n..... - R.G. n....., R.G.N.R. n....., emessa dal Tribunale ordinario di.... in data...., definitiva in data...., a carico di

(generalità del condannato) [2],

/in atto ristretto agli arresti domiciliari per questa causa presso....

riconosciuto colpevole dei reati:

1) (indicazione degli articoli di legge che individuano la fattispecie di reato accertata)

commesso in data.... - Luogo:....

Circostanze Attenuanti/Aggravanti soggettive: (indicazione degli articoli di legge che definiscono le circostanze accertate, con eventuale menzione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.);

2 e ss.) (indicazione di eventuali ulteriori reati accertati);

e condannato alla pena principale:

RECLUSIONE/ARRESTO (indicazione della misura della pena detentiva irrogata in sentenza),

Oltre a (indicazione delle eventuali pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza, sanzioni amministrative accessorie applicate);

da cui vanno detratti i seguenti periodi di presofferto [3] :

custodia cautelare dal.... al....;

arresti domiciliari dal.... al....;

(indicazione di eventuali ulteriori periodi di detenzione o internamento computabili ex art. 657 c.p.p.);

per complessivi (indicazione del presofferto complessivo);

per cui risultano da espiare:

RECLUSIONE/ARRESTO (indicazione della misura della pena detentiva da eseguire);

rilevato che la suddetta pena, computando le detrazioni previste dall'art. 54 l. n. 354/1975, non supera i limiti indicati dall'art. 656, comma 5 c.p.p., che non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p. e che i reati accertati dal titolo in esecuzione non rientrano fra quelli previsti dall'art. 4-bis l. n. 354/1975, letto ed applicato l'art. 656, comma 4-bis c.p.p.,

DISPONE

trasmettersi gli atti all'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di...., affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata, riservandosi, all'esito, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 656, commi 1 e 5/1, 5 e 10, c.p.p.

Luogo e data....

Il Pubblico Ministero....

[1]Il provvedimento può provenire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in ragione dell'attribuzione prevista dall'art. 655, comma 1 c.p.p.

[2]Oltre alle generalità del condannato, va indicato quant'altro valga ad identificarlo, come eventuali alias e, in particolare, il codice univoco di identificazione (CUI), di identifica gli individui censiti dalle banche dati delle forze dell'ordine in base in base alle impronte digitali.

[3]Le ipotesi di c.d. presofferto rilevanti sono quelle precisate dall'art. 657 c.p.p. rispetto alle quali è attribuita al pubblico ministero funzione di verifica, tanto che incombe sulla sua segreteria, fra gli adempimenti correlati all'iscrizione ed alla formazione del fascicolo dell'esecuzione, quello di sottoporgli il fascicolo medesimo per l'adozione dei pertinenti provvedimenti.

Commento

È il caso in cui il pubblico ministero rilevi (nell'adempimento di una specifica funzione di verifica) l'esistenza di un c.d. presofferto suscettibile di valutazione agli effetti della liberazione anticipata, con potenziale riduzione della pena in misura incidente sul non superamento dei limiti previsti dall'art. 656, comma 5, c.p.p.

È prevista l'immediata attivazione del magistrato di sorveglianza, cui vengono trasmessi gli atti affinché provveda sulla liberazione anticipata, con riserva dell'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione della pena all'esito della sua decisione.

Si tratta di una disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2013, convertito con modificazioni nella l. n. 94/2013, a decorrere dal 3 luglio 2013, per evitare che i tempi necessari per la concessione della liberazione anticipata si traducano in un pregiudizio per il condannato, precludendogli l'accesso alle misure alternative dallo stato di libertà.

La detenzione (o l'internamento) che può venire in rilievo non è solo quella ascrivibile allo stesso titolo in esecuzione, ma anche qualsiasi altra rilevante agli effetti dell'art. 657 c.p.p., cioè suscettibile di essere dichiarata fungibile, ovvero custodia cautelare subita per altro reato, applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva, pena detentiva espiata senza titolo.

Discende dalla ratio della norma che essa non debba trovare applicazione, come disposto dalle due clausole di esclusione poste all'inizio ed alla fine, quando il condannato si trovi in stato di custodia cautelare per il titolo che deve essere eseguito e quando la condanna riguardi i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen. Sono casi in cui sarebbe comunque preclusa la sospensione dell'esecuzione prevista dal comma 5. Sfugge il perché l'esclusione non riguardi anche le altre ipotesi contemplate dal comma 9 lett. a), che sono analogamente sottratte all'ambito applicativo della sospensione dell'esecuzione.

La prima delle due ipotesi è comunque disciplinata dal comma successivo (4-ter), sempre in modo da favorire la tempestività della decisione del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata.

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