Ordine di esecuzione di pena detentiva a seguito della decisione del Magistrato di Sorveglianza sulla liberazione anticipata (art. 656, comma 4-quater)

Riccardo Polidoro

Inquadramento

Siamo nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero abbia trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provvedesse sulla liberazione anticipata, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 656, quando dall'eventuale concessione avrebbe potuto conseguire il non superamento del limite di pena previsto per la sospensione dell'ordine di esecuzione dal successivo comma 5. Il provvedimento contemplato è quello che consegue invece alla decisione di non (integrale) accoglimento della liberazione anticipata, con conseguente emissione dell'ordine di esecuzione non sospeso.

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il

TRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1]

Ordine di esecuzione di pena detentiva a seguito della decisione del Magistrato di Sorveglianza sulla liberazione anticipata (art. 656, comma 4-quater)

Il Pubblico Ministero,

poiché risulta eseguibile la sentenza n. ... - R.G. n. ..., R.G.N.R. n. ..., emessa dal Tribunale ordinario di ... in data ..., definitiva in data ..., a carico di ...

... (generalità del condannato) [2],

riconosciuto colpevole dei reati:

1) ... (indicazione degli articoli di legge che individuano la fattispecie di reato accertata)

commesso in data ... - Luogo: ... .

Circostanze Attenuanti/Aggravanti soggettive: ... (indicazione degli articoli di legge che definiscono le circostanze accertate, con eventuale menzione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.);

2 e ss.) ... (indicazione di eventuali ulteriori reati accertati);

e condannato alla pena principale:

RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva irrogata in sentenza),

Oltre a ... (indicazione delle eventuali pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza, sanzioni amministrative accessorie applicate);

da cui vanno detratti i seguenti periodi di presofferto:

custodia cautelare dal ... al ...;

arresti domiciliari dal ... al ...;

... (indicazione di eventuali ulteriori periodi di detenzione o internamento computabili ex art. 657 c.p.p.);

per complessivi (indicazione del presofferto complessivo);

Rilevato che l'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di ..., con ordinanza in data ..., ha concesso riduzione di pena per liberazione anticipata di giorni ... per il/i periodo/i dal ... al ...;

per cui risultano da espiare:

RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva da eseguire);

Rilevato che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 656, comma 5, c.p.p.,

rilavato che il condannato risulta assistito dal difensore:

Avvocato ... del foro di ..., che lo ha assistito nella fase del giudizio/nominato con dichiarazione pervenuta in data ... [3]

DISPONE

la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena sopra indicata di:

RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva da eseguire);

ORDINA

agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di catturare il condannato e di condurlo nel più vicino istituto di detenzione, assicurandosi della sua identità e previa notificazione del presente ordine, per l'espiazione della pena di cui sopra.

INFORMA

il condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni della conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato;

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato al difensore sopra indicato;

MANDA

alla Segreteria,

- affinché provveda all'invio del presente provvedimento a (ufficio di polizia giudiziaria delegato per l'esecuzione);

- per la notifica al difensore nei termini di legge [4].

Luogo e data ...

Il Pubblico Ministero ...

1. Il provvedimento può provenire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in ragione dell'attribuzione prevista dall'art. 655, comma 1.

2. Oltre alle generalità del condannato, va indicato quant'altro valga ad identificarlo, come eventuali alias e, in particolare, il codice univoco di identificazione (CUI), di identifica gli individui censiti dalle banche dati delle forze dell'ordine in base in base alle impronte digitali.

3. A norma del comma 5 dell'art. 656, che fornisce la disciplina generale dell'ufficio difensivo nella fase esecutiva, di cui va garantita la continuità, il difensore può identificarsi con quello che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, salvo che non sia intervenuta nomina fiduciaria, dovendo quest'ultima essere esplicitamente riferita all'esecuzione.

4. Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 656 c.p.p., se il condannato è madre di prole minore di età, l'ordine di esecuzione della pena detentiva deve essere comunicato anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione.

Commento

Il provvedimento costituisce una variante di quello previsto dal comma 1 dell'art. 656, caratterizzata dal fatto che la sua adozione era stata originariamente riservata all'esito della decisione del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata, in presenza delle condizioni previste dal comma 4-bis dell'art. 656.

La riserva viene sciolta all'esito della decisione (almeno parzialmente) negativa del magistrato di sorveglianza, con l'emissione di un ordine di carcerazione non sospeso.

I contenuti sono dunque in parte quelli tipici dell'ordine di esecuzione, descritti dall'art. 656, comma 3, c.p.p.: le generalità del condannato ed ogni altra indicazione che valga ad identificarlo (in particolare, in CUI, codice univoco di identificazione, consente di riferirsi ai rilievi dattiloscopici presenti nelle banche dati delle forze dell'ordine, superando le problematiche connesse ad eventuali incertezze sulle generalità), l'imputazione, il dispositivo e le disposizioni necessarie all'esecuzione.

Imputazione e dispositivo sono riportati in forma contratta, mediante la mera indicazione del titolo del reato accertato, la data ed il luogo di consumazione, la misura della pena detentiva e di quella pecuniaria, nonché eventuali pene accessorie e misure di sicurezza, informazioni direttamente ricavabili dall'estratto della sentenza di condanna previsto dall'art. 28, Reg. esec. c.p.p.

L'art. 38, d.lgs. n. 150/2022 ha aggiunto la previsione che al condannato sia dato avvertimento anche della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché, qualora il giudizio si sia svolto in assenza, di chiedere, nel termine di 30 giorni dalla notifica e in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato (tale ultimo avvertimento, invero, sarebbe prescritto solo in caso di ordine di esecuzione sospeso ai sensi del comma 5 dell'art. 656 c.p.p., sebbene la ratio ricorra anche, a fortiori, quando questo non sia sospeso).

Si tratta di atto di cui è richiesta la traduzione a pena di nullità, se il condannato è alloglotta (da ultimo, Cass. I, n. 20768/2018).

Circa l'insussistenza dei presupposti per la sospensione prevista dal comma 5, vanno richiamati i plurimi interventi della Corte costituzionale che ha innalzato il limite della pena a 4 anni (Corte cost., n. 41/2018) ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della preclusione alla sospensione prevista per i condannati per i reati di furto con strappo (Corte cost., n. 125/2016) ed incendio boschivo (Corte cost., n. 3/2023). La stessa preclusione è stata invece ritenuta costituzionalmente legittima con riferimento ai reati di furto in luogo di privata dimora (Corte cost., nn. 216/2019 e 67/2020) e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato (Corte cost., n. 238/2021). L'automatismo con il quale la stessa opera è inoltre stato ritenuto in contrasto con il principio della protezione della gioventù che deve permeare l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni (Corte cost., n. 90/2017).

Quando il divieto di sospensione discende dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, esso opera indipendentemente dalle conseguenze che ne siano derivate sulla misura della pena in concreto irrogata dal Giudice di merito e dunque anche qualora la detta circostanza aggravante sia stata oggetto di bilanciamento (da ultimo Cass. I, n. 4556/2022).

Va notato inoltre che la Consulta ha sovvertito il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuiva a tale disposizione, come a tutte quelle concernenti le modalità di esecuzione della pena, natura processuale, con conseguente immediata applicabilità delle modifiche normative, anche aventi valenza peggiorativa, dichiarando l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 25, comma 2, Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b), l. n. 3/2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4 bis, l. n. 354/1975 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della medesima legge, in riferimento al divieto di sospensione dell'esecuzione (Corte cost., n. 32/2020).

Il medesimo principio è stato ribadito anche con riferimento alle modifiche in precedenza apportate in materia di immigrazione clandestina (Corte cost., n. 193/2020) e di codice rosso (Corte cost., n. 183/2021).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno anche chiarito che l'atto in sé non determina interruzione del termine previsto dall'art. 172 c.p. per l'estinzione della pena per decorso del tempo, che è correlata solo all'effettiva esecuzione (Cass. S.U., n. 46387/2021).

La detenzione sofferta in conseguenza di erronea emissione dell'ordine di esecuzione può dar luogo a riparazione per ingiusta detenzione (da ultimo, Cass. IV, n. 25092/2021, nel solco di un orientamento risalente a Corte cost., n. 310/1996).

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