Ordine di esecuzione di pena detentiva a seguito della decisione del Magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata con contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione (art. 656, comma 4-quater)

Riccardo Polidoro

Inquadramento

Siamo nell'ipotesi in cui l'ordine di esecuzione sospeso ai sensi del comma 5 dell'art. 656 sia adottato all'esito della decisione favorevole in materia di liberazione anticipata del magistrato di sorveglianza, cui gli atti erano stati trasmessi ai sensi del comma 4-bis dell'art. 656, con conseguente riduzione della pena.

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il

TRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1]

ORDINE DI ESECUZIONE DI PENA DETENTIVA E CONTESTUALE DECRETO DI SOSPENSIONE A SEGUITO DI LIBERAZIONE ANTICIPATA (ART. 656, COMMI 4-BIS, 4-QUATER E 5 C.P.P.)

Il Pubblico Ministero,

poiché risulta eseguibile la sentenza n. ... - R.G. n. ..., R.G.N.R. n. ..., emessa dal Tribunale ordinario di ... in data ..., definitiva in data ..., a carico di ...

... (generalità del condannato) [2],

riconosciuto colpevole dei reati:

1) ... (indicazione degli articoli di legge che individuano la fattispecie di reato accertata)

commesso in data ... - Luogo: ... .

Circostanze Attenuanti/Aggravanti soggettive: ... (indicazione degli articoli di legge che definiscono le circostanze accertate, con eventuale menzione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.);

2 e ss.) ... (indicazione di eventuali ulteriori reati accertati);

e condannato alla pena principale:

RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva irrogata in sentenza),

Oltre a ... (indicazione delle eventuali pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza, sanzioni amministrative accessorie applicate);

da cui vanno detratti i seguenti periodi di presofferto [3]:

custodia cautelare dal ... al ...;

arresti domiciliari dal ... al ...;

... (indicazione di eventuali ulteriori periodi di detenzione o internamento computabili ex art. 657 c.p.p.);

per complessivi (indicazione del presofferto complessivo);

Rilevato che l'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di ..., con ordinanza in data ..., ha concesso riduzione di pena per liberazione anticipata di giorni ... per il/i periodo/i dal ... al ...;

per cui risultano da espiare:

RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva da eseguire);

Rilevato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 656, comma 5, c.p.p.,

rilavato che il condannato risulta assistito dal difensore:

Avvocato ... del foro di ..., che lo ha assistito nella fase del giudizio/nominato con dichiarazione pervenuta in data ... [4]

DISPONE

la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena sopra indicata di:

RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva da eseguire);

RITENUTO

che ricorrono le condizioni di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p., modificato dall'art. 10, d.l. n. 341/2000, convertito con modificazioni in l. n. 4/2001;

che il condannato non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 656, commi 7 e 9, c.p.p.,

DISPONE

Sospendersi l'esecuzione dell'ordine di carcerazione

AVVISA

che può essere presentata a questo Ufficio, a cura del condannato o del difensore ed entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, istanza corredata delle indicazioni e della documentazione necessaria volta ad ottenere:

la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli:

- 47, l. n. 354/1975 (affidamento in prova al servizio sociale):

- 47-ter, l. n. 354/1975 (detenzione domiciliare);

- 50, l. n. 354/1975 (semilibertà);

- 94, d.P.R. n. 309/1990 (affidamento in prova in casi particolari);

e successive modificazioni;

la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 90, d.P.R. n. 309/1990 e successive modificazioni;

AVVERTE CHE

l'esecuzione della pena avrà corso immediato:

- nel caso in cui non sia presentata istanza nel termine previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p.;

- nell'ipotesi di presentazione istanza exartt. 90 e 94, d.P.R. n. 309/1990 e successive modificazioni se ad essa non venga allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, con l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso e con l'indicazione delle modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma;

- se l'eventuale programma di recupero di cui all'art. 94, d.P.R. n. 309/1990, nelle ipotesi previste dall'art. 656, comma 8, c.p.p. e dall'art. 4, comma 2, d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni in l. n. 49/2006, non risultasse iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data del deposito della sentenza definitiva, oppure risultasse successivamente interrotto.

AVVISA

inoltre il condannato ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. dell'obbligo, a pena di inammissibilità, di procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio con l'istanza con la quale chiede una delle misure alternative alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla Magistratura di Sorveglianza ed altresì dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.

INFORMA

inoltre il condannato della possibilità di rivolgersi ad un Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) per la corretta definizione della procedura da avviare per la presentazione di più appropriate e corrette istanze per l'eventuale concessione di una delle misure alternative alla detenzione e che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

INFORMA

infine il condannato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni della conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato;

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato al condannato ed al difensore sopra indicato;

MANDA

alla Segreteria,

- affinché provveda all'invio del presente provvedimento a (ufficio di polizia giudiziaria delegato per l'esecuzione);

- per la notifica al difensore nei termini di legge.

Luogo e data ...

Il Pubblico Ministero ...

1. Il provvedimento può provenire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in ragione dell'attribuzione prevista dall'art. 655, comma 1.

2. Oltre alle generalità del condannato, va indicato quant'altro valga ad identificarlo, come eventuali alias e, in particolare, il codice univoco di identificazione (CUI), di identifica gli individui censiti dalle banche dati delle forze dell'ordine in base in base alle impronte digitali.

3. Le ipotesi di c.d. presofferto rilevanti sono quelle precisate dall'art. 657 rispetto alle quali è attribuita al Pubblico Ministero funzione di verifica, tanto che incombe sulla sua segreteria, fra gli adempimenti correlati all'iscrizione ed alla formazione del fascicolo dell'esecuzione, quello di sottoporgli il fascicolo medesimo per l'adozione dei pertinenti provvedimenti.

4. A norma del comma 5 dell'art. 656, che fornisce la disciplina generale dell'ufficio difensivo nella fase esecutiva, di cui va garantita la continuità, il difensore può identificarsi con quello che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, salvo che non sia intervenuta nomina fiduciaria, dovendo quest'ultima essere esplicitamente riferita all'esecuzione.

Commento

Il provvedimento costituisce una variante dell'ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale decreto di sospensione adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 656 c.p.p., caratterizzata dalla preventiva decisione favorevole in materia di liberazione anticipata adottata dal magistrato di sorveglianza, cui gli atti erano stati trasmessi ai sensi del comma 4-bis dell'art. 656.

Dà conto, dunque, dell'intervenuta decisione del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata e della misura della pena da espiare determinata all'esito di tale decisione, per il resto conformandosi interamente al modello dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione adottato ab initio.

I contenuti sono dunque in parte quelli tipici dell'ordine di esecuzione, descritti dall'art. 656, comma 3, c.p.p.: le generalità del condannato ed ogni altra indicazione che valga ad identificarlo (in particolare, in CUI, codice univoco di identificazione, consente di riferirsi ai rilievi dattiloscopici presenti nelle banche dati delle forze dell'ordine, superando le problematiche connesse ad eventuali incertezze sulle generalità), l'imputazione, il dispositivo e le disposizioni necessarie all'esecuzione.

Imputazione e dispositivo sono riportati in forma contratta, mediante la mera indicazione del titolo del reato accertato, la data ed il luogo di consumazione, la misura della pena detentiva e di quella pecuniaria, nonché eventuali pene accessorie e misure di sicurezza, informazioni direttamente ricavabili dall'estratto della sentenza di condanna previsto dall'art. 28, Reg. esec. c.p.p.

L'art. 38, d.lgs. n. 150/2022 ha aggiunto la previsione che al condannato sia dato avvertimento anche della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché, qualora il giudizio si sia svolto in assenza, di chiedere, nel termine di 30 giorni dalla notifica e in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

Si tratta di atto di cui è richiesta la traduzione a pena di nullità, se il condannato è alloglotta (da ultimo, Cass. I, n. 20768/2018).

Nel caso contemplato dal comma 5, l'ordine di carcerazione viene sospeso per dare l'opportunità al condannato di presentare dallo stato di libertà in cui si trova istanza per la concessione di una delle misure alternative ammissibili (o di sospensione della pena ai sensi dell'art. 90, d.P.R. n. 309/1990).

Se l'istanza è presentata (salvi i casi di inammissibilità correlati al mancato adempimento di specifici oneri previsti dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., dagli artt. 90 e 94, d.P.R. n. 309/1990 e purché il programma terapeutico posto a base della misura non venga intrapreso tempestivamente o venga interrotto), la sospensione dell'esecuzione si protrae fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, consentendo, se questa sia positiva, di dare corso all'esecuzione direttamente nella forma della misura alternativa alla detenzione disposta.

La sospensione viene invece revocata, dando luogo all'esecuzione della pena detentiva, se non sia tempestivamente presentata istanza o se abbia esito negativo (salve le speciali ipotesi già sopra richiamate).

Il descritto modello procedimentale si applica quando la pena detentiva da eseguire non eccede i limiti previsti dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p. (4 anni o 6 nei casi previsti dagli artt. 90 e 94, d.P.R. n. 309/1990), così come modificati da Corte cost., n. 41/2018, che ha innalzato da 3 a 4 anni la soglia di base, in conseguenza dell'analogo innalzamento del limite di pena per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, mediante l'introduzione, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 146/2013, convertito con modificazioni in l. n. 10/2014, del c.d. affidamento allargato, disciplinato dall'art. 47, comma 3-bis, o.p.

La Consulta, nella medesima decisione, ha sottolineato che la ratio della disciplina è quella di evitare il passaggio in carcere di chi possa legittimamente aspirare ad una forma diversa di espiazione della pena e che deve pertanto sussistere un tendenziale parallelismo fra le ipotesi di sospensione dell'ordine di esecuzione e le condizioni di ammissibilità delle misure alternative alla detenzione.

Le eccezioni, come è noto, sono disciplinate dal comma 9 dell'art. 656 c.p.p. e correlate o allo stato di custodia cautelare del condannato o al titolo del reato accertato dalla sentenza di condanna.

Lo stato di detenzione cautelare che rileva, a questi fini, quale causa ostativa alla detenzione è solo quello che trovi causa nello stesso procedimento da cui scaturisce il titolo esecutivo e non quello dovuto ad altra causa dovuta a misura cautelare (Cass. I, n. 31216/2020). Lo stato di detenzione ascrivile ad altra esecuzione, al contrario, preclude la sospensione (Cass. I, n. 42637/2022), poiché i due titoli esecutivi concorrenti devono essere unificati ai sensi dell'art. 663 c.p.p. e gestiti unitariamente.

La Suprema Corte ha recentemente precisato anche che, in caso di rideterminazione della pena all'interno della soglia di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p. conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non è consentito annullare l'ordine di esecuzione che fosse già stato emesso senza sospensione e non si legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (Cass. I, n. 10285/2021).

Al condannato detenuto è equiparato anche il latitante (Cass. I, n. 23882/2021).

Circa le cause ostative legate al titolo del reato accertato con la sentenza di condanna, enunciate nel comma 9, lett. a), parte direttamente e parte mediante rinvio all'art. 4-bis o.p., vanno richiamati i plurimi interventi della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della preclusione alla sospensione prevista per i condannati per i reati di furto con strappo (Corte cost., n. 125/2016) ed incendio boschivo (Corte cost., n. 3/2023). La stessa preclusione è stata invece ritenuta costituzionalmente legittima con riferimento ai reati di furto in luogo di privata dimora (Corte cost., nn. 216/2019 e 67/2020) e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato (Corte cost., n. 238/2021). L'automatismo con il quale la stessa opera è inoltre stato ritenuto in contrasto con il principio della protezione della gioventù che deve permeare l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni (Corte cost., n. 90/2017).

Quando il divieto di sospensione discende dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, esso opera indipendentemente dalle conseguenze che ne siano derivate sulla misura della pena in concreto irrogata dal Giudice di merito e dunque anche qualora la detta circostanza aggravante sia stata oggetto di bilanciamento (da ultimo Cass. I, n. 4556/2022).

é più controversa, ai medesimi fini, la rilevanza dell'aggravante prevista dall'art. 572, comma 2, c.p., poiché il testo normativo richiamava formalmente una disposizione non più vigente e la prevalente giurisprudenza ritiene che la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., che può connotare oggi il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrato in presenza o in danno di minori, non si ponga in continuità normativa con la previgente circostanza aggravante speciale (Cass. I, n. 47041/201; Id. n. 12653/2019).

Va notato inoltre che la Consulta ha sovvertito il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuiva a tale disposizione, come a tutte quelle concernenti le modalità di esecuzione della pena, natura processuale, con conseguente immediata applicabilità delle modifiche normative, anche aventi valenza peggiorativa, dichiarando l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 25, comma 2, Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b), l. n. 3/2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, l. n. 354/1975 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della medesima legge, in riferimento al divieto di sospensione dell'esecuzione (Corte cost., n. 32/2020).

Il medesimo principio è stato ribadito anche con riferimento alle modifiche in precedenza apportate in materia di immigrazione clandestina (Corte cost., n. 193/2020) e di codice rosso (Corte cost., n. 183/2021).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente chiarito anche che il provvedimento di cui si discorre non produce effetto interruttivo sul decorso del termine di estinzione della pena per decorso del tempo previsto dall'art. 172 c.p., effetto correlato solo all'effettivo inizio dell'esecuzione (Cass. S.U., n. 46387/2021).

Si tenga presente infine che la detenzione sofferta in conseguenza dell'erronea emissione dell'ordine di esecuzione o dell'omissione della sua contestuale sospensione costituisce titolo per accedere alla riparazione per ingiusta detenzione (da ultimo, Cass. IV, n. 25092/2021, nel solco di un orientamento risalente a Corte cost., n. 310/1996).

La formula proposta è costruita sull'ipotesi che il titolo esecutivo sia costituito da un'unica statuizione di condanna, ma occorre considerare che spesso l'esecuzione concerne plurimi titoli concorrenti e che, in tal caso, l'ordine di esecuzione si inserisce nel provvedimento di unificazione emesso ai sensi dell'art. 663 c.p.p. (su cui v. infra). Anzi, quest'ultimo viene ulteriormente rinnovato qualora sopravvengano ulteriori titoli esecutivi concorrenti, perpetuandosi la sospensione dell'esecuzione solo ove il titolo sopravvenuto non faccia venire meno i relativi presupposti. In tal caso, si verifica una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata (Cass. I, n. 2708/2021). L'esigenza di investire l'Ufficio di sorveglianza della decisione sulla liberazione anticipata, onde verificare se la misura della pena concretamente da eseguire, al netto delle conseguenti riduzioni, rientri o meno nei limiti di ammissibilità della sospensione, si può porre anche all'interno di questa dialettica procedimentale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario