Istanza di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. n. 354/1975)InquadramentoÈ la prima delle istanze proponibili dal condannato in stato di libertà che abbia fruito della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 5 dell'art. 656 c.p.p. I contenuti sono quelli consueti, volti a dare conto della sussistenza delle condizioni di ammissibilità (già di fatto sommariamente delibati dal pubblico ministero all'atto della sospensione) e dei presupposti di merito della misura richiesta o a sollecitarne l'accertamento. Nel caso di specie, essa va presentata all'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione, affinché provveda alla trasmissione al tribunale di sorveglianza, mantenendo lo stato di sospensione dell'esecuzione. Il tribunale di sorveglianza competente, in deroga agli ordinari criteri di attribuzione, è individuato in quello del distretto in cui siede l'ufficio del pubblico ministero. FormulaPROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI.... PER IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI.... ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE Il sottoscritto [Avv..... del foro di...., in qualità di difensore di] (Cognome e nome del condannato), nato a.... il.... e residente a.... in via...., ove dichiara il proprio domicilio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 677, comma 2-bis c.p.p., condannato in regime di esecuzione pena detentiva sospesa ex art. 656, comma 5 c.p.p. nell'esecuzione n..... SIEP, PREMESSO CHE la pena da eseguire (indicare la misura della pena) rientra nel limite previsto dall'art. 47, comma 1/dall'art. 47, comma 3-bis l. n. 354/1975; l'istante, dopo la commissione del fatto [e quantomeno nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza], ha serbato un comportamento tale da far ritenere che la misura richiesta sia idonea a favorire il suo reinserimento sociale e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, in particolare per le seguenti circostanze: – (indicare il luogo di dimora o fornire i ragguagli necessari circa la disponibilità, materiale e giuridica, di un luogo di dimora per tutta la durata della misura); – (indicare l'attività lavorativa svolta o fornire i ragguagli necessari circa l'eventuale disponibilità di un'attività lavorativa che potrà essere svolta durante l'esecuzione della misura); – (indicare se sia stato risarcito il danno o se il condannato si sia adoperato in favore della vittima del reato, se adempia regolarmente ai propri obblighi di assistenza familiare e come intenda provvedervi durante l'esecuzione della misura); – (indicare l'attività di volontariato o lavoro di pubblica utilità svolta o fornire i ragguagli necessari circa l'eventuale disponibilità di un'attività in favore della collettività che potrà essere svolta durante l'esecuzione della misura); – (indicare se il condannato sia stato ammesso a programmi di giustizia riparativa o se intenda chiedere di esservi ammesso); – (illustrare ogni eventuale ulteriore circostanza utile ai fini del giudizio di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis l. n. 354/1975, nonché della predisposizione delle prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5 l. cit.); tanto premesso, CHIEDE di essere/che il suddetto Sig. (Cognome e nome del condannato) sia ammesso ad espiare la pena oggetto dell'esecuzione in affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 l. n. 354/1975. Luogo e data.... Sottoscrizione.... CommentoLe istanze per l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione (o l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 90 d.P.R. n. 309/1990) avanzate durante la fase di sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. non richiedono forme diverse dalle analoghe istanze proposte dallo stato di detenzione, dalle quali si discostano unicamente perché devono essere presentate presso l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione (affinché mantenga lo stato di sospensione dell'esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza) ed indirizzate al Tribunale di sorveglianza del distretto a cui quell'ufficio appartiene, in deroga agli ordinari criteri di competenza ancorati al luogo di detenzione o di residenza del condannato. Il contenuto è difficilmente tipizzabile in quanto funzionale a dare conto non solo delle condizioni di ammissibilità della misura richiesta (in parte già delibate dal pubblico ministero all'atto della sospensione dell'esecuzione), ma anche dei suoi presupposti di merito, che dipendono dalla fattispecie concreta. Rilevano pertanto tutte le possibili argomentazioni idonee ad influire sul giudizio prognostico che il Tribunale di sorveglianza sarà chiamato a svolgere circa l'idoneità della misura richiesta a prevenire il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Le possibili tematiche di interesse sono le stesse che costituiscono l'oggetto dell'istruttoria che il Tribunale di sorveglianza sarà chiamato a svolgere attraverso l'acquisizione di informazioni rituali (casellario e carichi pendenti), le informazioni c.d. di polizia (provenienti dalla forze dell'ordine) ed attraverso l'inchiesta socio-familiare dell'U.E.P.E., oggi qualificata come osservazione del comportamento. Potrà essere utile fornire ragguagli sulle vicende giudiziarie, passate o ancora in corso, del condannato, per arricchire il contenuto delle suddette informazioni, nonché illustrare le sue condizioni di vita sociale e familiare, con particolare riguardo alle situazioni abitative e lavorative direttamente incidenti sulla formulazione del programma dell'affidamento in prova e della semilibertà e sulle prescrizioni della detenzione domiciliari, in modo da favorire o indirizzare l'inchiesta socio-familiare e la decisione favorevole del Tribunale di sorveglianza. Di rilievo sono anche le allegazioni concernenti l'eventuale intervenuto risarcimento del danno o lo svolgimento di attività di volontariato o in favore della collettività, nonché le produzioni di documentazione sanitaria o di consulenze medico-legali per le misure correlate alle condizioni di salute del condannato. A fortiori, rileva se il condannato sia stato ammesso a programmi di giustizia riparativa o se intenda chiedere di esservi ammesso, trattandosi di circostanza esplicitamente menzionata, al comma 12 dell'art. 47 ord. pen., fra quelle incidenti sul giudizio circa l'esito della prova. Per le misure correlate allo stato di alcoldipendenza o tossicodipendenza, è necessario, a pena di inammissibilità, allegare la certificazione attestante la diagnosi prevista dall'art. 116, comma 2, lett. d) d.P.R. n. 309/1990 o la relazione prevista dall'art. 123 d.P.R. cit. L'omissione determina la revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 8 c.p.p. Ogni altra produzione documentale può essere invece integrata, ai sensi dell'art. 656, comma 6 c.p.p., fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per la decisione dinanzi al Tribunale di sorveglianza. A tal proposito, si consideri che la ludopatia, pur essendo oramai normativamente considerata una dipendenza a tutti gli effetti, non rientra fra quelle legittimanti l'accesso alla misura di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Può quindi costituire fatto rilevante ai fini della concessione della misura e della scelta delle relative prescrizioni, ma solo nell'ambito della cornice di cui all'art. 47 ord. pen. (Cass. I, n. 36709/2021). È consentito, ed anzi frequente, presentare istanze volte alla concessione di più misure in via alternativa e subordinata, poiché la detenzione domiciliare c.d. ordinaria e la semilibertà sono, anche normativamente, inquadrabili come alternative minori all'affidamento in prova. Inoltre, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma 5, c.p. (Cass. S.U., n. 46387/2021). Da ultimo, è essenziale richiamare a livello di sistema la recente pronuncia della Corte costituzionale che ha stabilito che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., censurato per violazione degli artt. 3, comma 1, e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della condanna non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Il divieto in esame trova la propria ratio nella discrezionale, e non manifestamente irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto e alla speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore. Non sussiste neppure l'ipotizzata violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena, in quanto la disposizione censurata non esclude la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilità di concedergli i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, valutazione che resta demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell'apposita istanza (sentt. nn. 125 del 2016, 41, 233 del 2018, 216 del 2019, 52 del 2020: ordd. nn. 166 del 2010, 67 del 2020) (Corte cost. n. 9721/2021). |