Ordine di rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione (art. 656, comma 8-bis)

Riccardo Polidoro

Inquadramento

In presenza dei presupposti della revoca, disciplinati dal comma 8, della sospensione dell'ordine di esecuzione disposta ai sensi del comma 5, il Pubblico Ministero può disporre la rinnovazione della notifica dell'avviso di cui comma 5 quando è provato o appare probabile che il condannato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. La previsione di una simile modalità di intervento, investe l'ufficio del Pubblico Ministero di un ruolo di garanzia dell'effettività, oltre che della ritualità, del contraddittorio cartolare che presiede all'adozione della revoca prevista dal comma 8.

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il

TRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1]

Ordine di rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione di pena detentiva

con contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione (art. 656, comma 8-bis)

Il Pubblico Ministero,

poiché risulta eseguibile la sentenza n. ... - R.G. n. ..., R.G.N.R. n. ..., emessa dal Tribunale ordinario di ... in data ..., definitiva in data ..., a carico di ...

... (generalità del condannato) [2],

stato di esecuzione:

Ordine di esecuzione pena detentiva e contestuale decreto di sospensione del medesimo n. ... SIEP emesso ex art. 656, comma 5, c.p.p. in data ..., notificato al condannato in data ... ed al difensore in data ..., che determinava la pena in:

... (indicare la misura della pena);

Decreto di revoca della sospensione dell'Ordine di esecuzione emesso in data ... .

Per cui risultano da espiare:

... (Indicare la misura della pena)

Rilevato che il condannato risulta assistito dal difensore:

Avvocato ... del foro di ..., che lo ha assistito nella fase del giudizio/nominato con dichiarazione depositata in data ... [3]

RITENUTO

che è provato/appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. in quanto ...;

letto ed applicato l'art. 656, comma 8-bis, c.p.p.,

DISPONE

rinnovarsi la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione del medesimo emesso in data ...;

DISPONE

Ripristinarsi la sospensione dell'ordine di esecuzione [4]

e per l'effetto la remissione in libertà del condannato, se non detenuto per altra causa, ove lo stesso fosse già stato eseguito.

ORDINA

che il presente provvedimento sia notificato al condannato ed al difensore sopra indicato;

MANDA

alla Segreteria,

- affinché provveda all'invio del presente provvedimento a ... (ufficio di polizia giudiziaria delegato per l'esecuzione)/all'Istituto di detenzione ove il condannato si trova ristretto;

- per la notifica al difensore nei termini di legge.

Luogo e data ...

Il Pubblico Ministero ...

1. Il provvedimento può provenire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in ragione dell'attribuzione prevista dall'art. 655, comma 1.

2. Oltre alle generalità del condannato, va indicato quant'altro valga ad identificarlo, come eventuali alias e, in particolare, il codice univoco di identificazione (CUI), di identifica gli individui censiti dalle banche dati delle forze dell'ordine in base in base alle impronte digitali.

3. A norma del comma 5 dell'art. 656, che fornisce la disciplina generale dell'ufficio difensivo nella fase esecutiva, di cui va garantita la continuità, il difensore può identificarsi con quello che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, salvo che non sia intervenuta nomina fiduciaria, dovendo quest'ultima essere esplicitamente riferita all'esecuzione.

4. Il ripristino della sospensione dell'ordine di esecuzione e l'eventuale liberazione del condannato si rendono necessari naturalmente solo nel caso in cui l'adozione del provvedimento previsto dal comma 8-bis intervenga dopo la revoca del precedente decreto di sospensione e la sua eventuale esecuzione. Non invece nel caso in cui il Pubblico Ministero rilevi la sussistenza per i presupposti per la rinnovazione della notifica prima di procedere alla revoca ai sensi del comma 8.

Commento

La facoltà del Pubblico Ministero di disporre la rinnovazione dell'ordine di esecuzione sospeso, corredato dei relativi avvisi, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 656, investe il titolare dell'esecuzione di un ruolo di garanzia in ordine all'effettività del contraddittorio cartolare che presiede alla revoca del decreto di sospensione, oltre che in ordine alla sua ritualità.

L'ipotesi è infatti proprio quella di una notifica formalmente andata a buon fine e perfettamente valida, che tuttavia coesiste con la prova (apprezzabile anche in termini di probabilità) che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificatogli.

Si tratta di una valutazione che può essere anche sollecitata dallo stesso condannato o dal suo difensore, eventualmente anche dopo la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, essendo difficilmente configurabile, altrimenti, una simile iniziativa ad opera del condannato che si assume non a conoscenza dell'intervenuta notifica.

In tale ultimo caso, il Pubblico Ministero dovrà disporre anche il ripristino della sospensione già revocata.

Al Pubblico Ministero è attribuita anche la facoltà di assumere le informazioni necessarie ai fini della valutazione circa la prova o la probabilità della mancata effettiva conoscenza dell'atto, rivolgendosi anche al difensore.

La disposizione non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso (Cass. I, n. 1779/2017), soggetti nei cui confronti le notifiche si eseguono con modalità finalizzate a garantire la mera conoscenza legale dell'atto e non quella effettiva.

Inoltre, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma 5, c.p. (Cass. S.U., n. 46387/2021).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario