Istanza di rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione del medesimo (art. 656, comma 8-bis)InquadramentoL'ipotesi contemplata dal comma 8-bis dell'art. 656 di rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione sospeso, pur individuando nel pubblico ministero il soggetto cui incombe l'adozione dell'atto ed il compimento delle opportune verifiche, ammette l'iniziativa del condannato o del suo difensore, quali soggetti portatori dell'interesse tutelato e maggiormente in grado di apprezzare direttamente il verificarsi della situazione oggetto di tutela. FormulaPROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1] Istanza di rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione (art. 656, comma 8-bis) Il sottoscritto [Avv. ... del foro di ..., in qualità di difensore di] ... (Cognome e nome del condannato), nato a ... il ... e residente a ... in Via ..., condannato in esecuzione pena detentiva nell'esecuzione n. ... SIEP, PREMESSO CHE in data ..., l'Ufficio del pubblico ministero emetteva ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, della pena detentiva irrogata/applicata all'istante con sentenza n. ..., emessa in data ... da ..., irrevocabile il ... . il detto provvedimento veniva notificato all'interessato in data ... ed al difensore in data ...; in data ..., non essendo stata presentata alcuna istanza ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., il Pubblico Ministero disponeva la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione [2]; RITENUTO CHE è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso rivoltogli con l'anzidetto provvedimento ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., in quanto ... CHIEDE che, previa assunzione delle opportune informazioni, secondo quanto disposto dall'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., sia disposta la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione del medesimo, per l'effetto rinnovandosi il decreto di sospensione/e disponendosi la liberazione del condannato. Luogo e data ... Sottoscrizione ... 1. Il provvedimento può provenire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in ragione dell'attribuzione prevista dall'art. 655, comma 1. 2. La richiesta può essere avanzata anche prima che il Pubblico Ministero proceda alla revoca del precedente decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, nel qual caso, naturalmente, quest'ultimo non andrà contemplato, né andrà sollecitata la rinnovazione della sospensione e l'eventuale liberazione del condannato. CommentoSi tratta dell'istanza funzionale a sollecitare l'adozione, da parte del Pubblico Ministero, del provvedimento contemplato dal comma 8-bis dell'art. 656, concernente la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione sospeso, corredato dei relativi avvertimenti. La facoltà del Pubblico Ministero di attivarsi in tal senso non richiede, sul piano formale, alcuna iniziativa. É tuttavia fisiologico che il condannato, soggetto portatore dell'interesse tutelato ed in condizioni di meglio apprezzare il verificarsi delle condizioni previste dalla norma, ovvero il suo difensore, esercitino una funzione di stimolo. Da notare che il provvedimento può essere adottato sia in alternativa rispetto alla revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione, sia dopo la sua adozione, con conseguente ripristino della sospensione. È anzi più probabile che ricorra tale ultima eventualità quando l'iniziativa proviene dal condannato, essendo probabile che questi venga a conoscenza della pregressa notifica rimastagli ignota proprio in conseguenza dell'esecuzione del successivo provvedimento di revoca della sospensione. La disposizione non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso (Cass. I, n. 1779/2017), soggetti nei cui confronti le notifiche si eseguono con modalità finalizzate a garantire la mera conoscenza legale dell'atto e non quella effettiva. Inoltre, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma 5, c.p. (Cass. S.U., n. 46387/2021). |