Ordine di esecuzione per la carcerazione sospeso e trasmissione al Tribunale di Sorveglianza, per l'eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione, degli atti relativi all'esecuzione nei confronti del condannato in stato di arresti domiciliari (art. 656, comma 10)InquadramentoQuando il condannato si trova agli arresti domiciliari, all'avvio dell'esecuzione, in presenza delle condizioni del comma 5 dell'art. 656, oltre ad emettere l'ordine di carcerazione contestualmente al decreto con cui ne sospende l'esecuzione, il Pubblico Ministero è chiamato a disporre la prosecuzione dello stato detentivo domiciliare ed a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza affinché decida sull'eventuale applicazione di una delle misure previste dal suddetto comma 5. In tal caso, l'intervento del tribunale di sorveglianza è attivato autonomamente, senza che occorre la presentazione di un'istanza dell'interessato o del suo difensore. FormulaPROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1] Ordine di esecuzione per la carcerazione sospeso e contestuale decreto di trasmissione al Magistrato di Sorveglianza per l'eventuale applicazione di misura alternativa alla detenzione (art. 656, comma 10, c.p.p.) Il Pubblico Ministero, poiché risulta eseguibile la sentenza n. ... - R.G. n. ..., R.G.N.R. n. ..., emessa dal Tribunale ordinario di ... in data ..., definitiva in data ..., a carico di ... ... (generalità del condannato) [2], riconosciuto colpevole dei reati: 1) ... (indicazione degli articoli di legge che individuano la fattispecie di reato accertata) commesso in data ... - Luogo: ... Circostanze Attenuanti/Aggravanti soggettive: ... (indicazione degli articoli di legge che definiscono le circostanze accertate, con eventuale menzione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.); 2 e ss.) ... (indicazione di eventuali ulteriori reati accertati); e condannato alla pena principale: RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva irrogata in sentenza), Oltre a ... (indicazione delle eventuali pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza, sanzioni amministrative accessorie applicate); da cui vanno detratti i seguenti periodi di presofferto [3]: custodia cautelare dal ... al ...; arresti domiciliari dal ... al ...; ... (indicazione di eventuali ulteriori periodi di detenzione o internamento computabili ex art. 657 c.p.p.); per complessivi ... (indicazione del presofferto complessivo); per cui risultano da espiare: RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva da eseguire); rilavato che il condannato risulta assistito dal difensore: Avvocato ... del foro di ..., che lo ha assistito nella fase del giudizio/nominato con dichiarazione pervenuta in data ... [4]. Rilevato che il condannato risulta ristretto agli arresti domiciliari per questa causa con decorrenza ...; CONSIDERATO che la pena sopra indicata rientra nei limiti previsti dall'art. 656, comma 5, c.p.p. e non ricorrono le ipotesi previste dal comma 9 del medesimo articolo, letto ed applicato l'art. 656, comma 10, c.p.p. ORDINA la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena sopra indicata di: ... (indicare la misura della pena) DISPONE Sospendersi l'esecuzione dell'ordine di carcerazione TRASMETTE gli atti al Tribunale di Sorveglianza di ... affinché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. DISPONE che il condannato permanga nello stato detentivo nel quale si trova fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza ovvero fino alla data del ... (indicare il fine pena provvisorio) se antecedente. MANDA alla segreteria in sede affinché provveda all'invio del presente provvedimento: - al condannato, per notifica nelle forme di legge; - al difensore sopra indicato, per notifica nelle forme di legge; - a ... (Indicare l'Ufficio di polizia giudiziaria incaricato del controllo sull'esecuzione degli arresti domiciliari); - all'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di ...; - all'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di ...; - al Tribunale di Sorveglianza di ... . Luogo e data ... Sottoscrizione ... 1. Il provvedimento può provenire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in ragione dell'attribuzione prevista dall'art. 655, comma 1. 2. Oltre alle generalità del condannato, va indicato quant'altro valga ad identificarlo, come eventuali alias e, in particolare, il codice univoco di identificazione (CUI), di identifica gli individui censiti dalle banche dati delle forze dell'ordine in base in base alle impronte digitali. 3. Le ipotesi di c.d. presofferto rilevanti sono quelle precisate dall'art. 657 c.p.p. rispetto alle quali è attribuita al Pubblico Ministero funzione di verifica, tanto che incombe sulla sua segreteria, fra gli adempimenti correlati all'iscrizione ed alla formazione del fascicolo dell'esecuzione, quello di sottoporgli il fascicolo medesimo per l'adozione dei pertinenti provvedimenti. 4. A norma del comma 5 dell'art. 656, che fornisce la disciplina generale dell'ufficio difensivo nella fase esecutiva, di cui va garantita la continuità, il difensore può identificarsi con quello che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, salvo che non sia intervenuta nomina fiduciaria, dovendo quest'ultima essere esplicitamente riferita all'esecuzione. CommentoLa situazione contemplata dal comma 10 dell'art. 656 disciplina il caso del condannato che si trovi agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando ricorrono le condizioni previste dai commi 5 e 9 perché sia disposta la sospensione dell'ordine di carcerazione. Due sono le peculiarità di questa situazione: da un lato si prevede che il condannato permanga nello stato detentivo nel quale si trova, iniziando intanto ad espiare la pena, con attribuzione al magistrato di sorveglianza dei provvedimenti previsti dall'art. 47-ter, l. n. 354/1975 – o.p., dall'altro che il Pubblico Ministero disponga direttamente la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza affinché decida sull'eventuale prosecuzione dell'esecuzione in una delle forme indicate dal comma 5, prescindendo dalla presentazione dell'istanza dell'interessato. È dunque sospesa la carcerazione, ma non l'esecuzione, che anzi, nel protrarsi dello stato detentivo in corso, comincia ad esplicarsi anche agli effetti dell'espiazione della pena, tanto che il provvedimento del Pubblico Ministero contempla usualmente anche l'individuazione della decorrenza e del fine pena, alla stessa stregua dell'ordine di esecuzione disciplinato dal comma 2 dell'art. 656, riferito al condannato che si trovi e permanga in stato di restrizione in carcere. La giurisdizione del magistrato di sorveglianza per gli adempimenti previsti dall'art. 47-ter o.p., che contribuisce ad assimilare questa prima fase atipica dell'esecuzione ad una forma di detenzione domiciliare provvisoria, assume spesso nella pratica un'estensione ben maggiore di quella dei termini per la decisione del tribunale di sorveglianza previsti dal comma 5, che sono pacificamente ordinatori. Si traduce quindi spesso in un lungo interregno tutt'altro che agevole, per il magistrato di sorveglianza, che si trova a governare la misura provvisoria senza disporre né delle conoscenze che di norma gli derivano dal provvedimento della magistratura di sorveglianza che l'ha deliberata, né del patrimonio conoscitivo del Giudice della cognizione che aveva applicato (e mantenuto) la misura cautelare, per di più in un contesto normativo lacunoso, che non disciplina, in particolare, alcun potere di sostituzione della misura, non rinvenibile negli adempimenti previsti dall'art. 47-ter o.p. La giurisprudenza ha comunque chiarito che, rientra fra le attribuzioni del magistrato di sorveglianza competente ratione loci (secondo la regola ordinaria dell'art 677, comma 1, c.p.p.) non solo l'eventuale autorizzazione all'allontanamento dal luogo di detenzione (Cass. I, n. 35791/2021), ma anche la sospensione cautelativa della misura, in caso di violazioni incompatibili con la sua prosecuzione (Cass. I, n. 32728/2020; Cass. I, n. 51291/2019; Cass. I, n. 36090/2019), che viene adottata con provvedimento non impugnabile (Cass. I, n. 32728/2020 cit.), ma soggetto alla successiva piena valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere in via definitiva sulle modalità di prosecuzione dell'esecuzione (Cass. I, n. 51291/2019), in tal caso senza che operi il termine previsto dall'art. 51-ter o.p. (Cass. I, n. 36090/2019). Va notato inoltre che non sempre, in questa situazione, è ammissibile la misura della detenzione domiciliare, in particolare quella c.d. ordinaria, disciplinata dall'art. 47-ter, comma 1-bis, l. n. 354/1975 - o.p. Potrebbe quindi essere esclusa, dal novero delle opzioni adottabili all'esito del giudizio del tribunale di sorveglianza, quella della prosecuzione dell'esecuzione nelle forme corrispondenti alla condizione già in atto. Ciò configura per il condannato un onere difensivo di attivazione non certamente favorito dal fatto che egli si trova direttamente rimesso al giudizio del tribunale di sorveglianza senza neppure aver dovuto presentare un'istanza inquadrabile nell'ambito delle misure ammissibili nel caso concreto. Da notare infine che il Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sull'eventuale applicazione definitiva di misura alternativa, secondo la regola generale prevista dall'art. 677, comma 1, c.p.p., si identifica con quello che ha giurisdizione sul luogo di svolgimento della misura provvisoria (Cass. I, n. 4331/2020), non essendo in tal caso applicabile la deroga dettata dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p. Può quindi accadere che questo non sieda presso la stessa sede dell'Ufficio del Pubblico Ministero che ha avviato l'esecuzione. |