Richiesta di computo, previo ragguaglio, dei periodi di custodia cautelare, di internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva o di pena detentiva espiata senza titolo nel calcolo della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire ovvero di computo della pena sostitutiva espiata senza titolo nel calcolo di quella da eseguire per altro titolo (art. 657, comma 3)InquadramentoIl computo del presofferto, nell'accezione tecnica disciplinata dall'art. 657, rientra a pieno titolo fra le attribuzioni del Pubblico Ministero comprese nell'emissione dell'ordine di esecuzione. Tuttavia non è insolito che si rendano necessari successivi interventi di aggiornamento o rettifica, né tanto meno che se ne faccia promotore il condannato, nel caso di specie con un'istanza rivolta al computo, previo ragguaglio, dei periodi di custodia cautelare, di internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva o di pena detentiva espiata senza titolo nel calcolo della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire (art. 657, comma 3) ovvero di computo della pena sostitutiva espiata senza titolo nel calcolo di quella da eseguire per altro titolo (art. 657, comma 3). FormulaPROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ... Richiesta di computo nel calcolo della pena pecuniaria/della pena sostitutiva da eseguire di periodi di detenzione o di internamento/di pena sostitutiva espiata senza titolo (art. 657, comma 3, c.p.p.) Il sottoscritto [Avv. ... del foro di ..., in qualità di difensore di] ... (Cognome e nome del condannato), nato a ... il ... e residente a ... in Via ..., condannato in esecuzione pena detentiva/condannato in regime di esecuzione pena detentiva sospesa ex art. 656, comma 5, c.p.p. nell'esecuzione n. ... SIEP, PREMESSO CHE in data ..., l'Ufficio del Pubblico Ministero emetteva ordine di esecuzione della pena irrogata/applicata al richiedente con sentenza n. ..., pronunciata da ... in data ..., determinando la misura della pena da eseguire in ...; [in alternativa, qualora la pena da eseguire sia una pena sostitutiva] con ordinanza n. ..., emessa dal Magistrato di Sorveglianza di ... in data ..., veniva disposta l'esecuzione della pena sostitutiva della semidetenzione/libertà controllata irrogata/applicata al richiedente con sentenza n. ..., pronunciata da ... in data ..., determinando la durata della pena sostitutiva da eseguire in ...; il richiedente ha sofferto un periodo di detenzione in stato di custodia cautelare/arresti domiciliari/ha sofferto un periodo di internamento a seguito dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva per questa causa/per altra causa (nell'ambito del procedimento penale n. ..., tutt'ora pendente in fase ... dinanzi a ... )/ha sofferto un periodo di detenzione/è stato sottoposto al semidetenzione/libertà controllata in espiazione della pena irrogatagli/applicatagli con sentenza n. ..., pronunciata da ..., in data ..., irrevocabile in data ..., posta in esecuzione con ordine di esecuzione/ordinanza emesso/pronunciata in data ... da ..., successivamente revocata/dichiarata estinta per intervenuta amnistia/condonata per l'indulto concessa/o dalla l. ..., protrattosi dal giorno ... al giorno ..., per complessivi (indicare la misura complessiva del presofferto), che non è stato computato nel calcolo della pena detentiva da eseguire; il detto periodo di detenzione/internamento/semidetenzione/libertà controllata è computabile nel calcolo della pena pecuniaria/della pena sostitutiva da eseguire ai sensi dell'art. 657, comma 3, c.p.p., [aggiungere solo per i periodi di detenzione sofferti o di sanzioni sostitutive espiate per altra causa] essendo stata la custodia cautelare subita/la pena detentiva/la pena sostitutiva espiata dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; CHIEDE di computare il periodo di detenzione/internamento sofferto/di semidetenzione/libertà controllata espiata dal richiedente dal giorno ... al giorno ..., per complessivi ..., previo ragguaglio, nel calcolo della pena pecuniaria/della pena sostitutiva da eseguire, con conseguente rideterminazione della stessa nella misura di ... . Luogo e data ... Sottoscrizione ... CommentoIl computo del c.d. presofferto, in tutte le sue possibili accezioni, secondo la disciplina dettata dall'art. 657, avviene direttamente ad opera del Pubblico Ministero, in sede di determinazione della pena, con l'emissione dell'ordine di esecuzione e lo contemplano quindi le formule sopra proposte per quell'atto. Si tratta di un'attività di natura non giurisdizionale ma amministrativa, come tale suscettibile di essere oggetto di successiva revoca o rettifica ad opera dello stesso ufficio, in modo da tenere sempre aggiornata la posizione giuridica del condannato e da emendare eventuali errori (Cass. I, n. 27762/2020). Come ogni questione sul titolo esecutivo (sia sull'an, che sul quantum), anche quella sull'erroneo od incompleto computo del presofferto, può essere devoluta sia al Pubblico Ministero, in ragione di tale sua permanente facoltà di integrazione e rettifica, sia al Giudice dell'esecuzione (eventualmente in seconda battuta) e può costituire oggetto di provvedimenti da parte di quest'ultimo. In tal caso, la decisione giurisdizionale, ove non impugnata, acquisisce un regime di stabilità assimilabile ad un giudicato allo stato degli atti, che trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 649 e 666, comma 2, c.p.p. (Cass. I, n. 27762/2020). Nel caso di specie si propone la formula della richiesta di computo, previo ragguaglio, dei periodi di custodia cautelare, di internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva o di pena detentiva espiata senza titolo nel calcolo della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire (art. 657, comma 3) ovvero di computo della pena sostitutiva espiata senza titolo nel calcolo di quella da eseguire per altro titolo (art. 657, comma 3). Si tratta di casi in cui è lo stesso disposto normativo a richiedere un'iniziativa del condannato, poiché, dovendosi operare un ragguaglio, è rimessa all'interessato la valutazione circa l'opportunità di ricorrervi (si pensi al caso in cui questi possa prevedere la successiva sopravvenienza di altra esecuzione avente ad oggetto pena detentiva e ritenga preferibile riservare a questa lo scomputo del presofferto). Il computo del presofferto incontra un limite assoluto nella previsione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. che lo ammette solo se la detenzione sia successiva al reato cui si riferisce la pena oggetto di esecuzione. Si tratta di un fondamentale principio di logica, prima ancora che di diritto, non potendosi ammettere che la sanzione preceda l'illecito. Tale limite è stato giudicato conforme agli artt. 3,13 e 27, comma 3, Cost. (Corte cost., n. 198/2014). Particolari questioni si pongono qualora, ai presenti fini, al Giudice dell'esecuzione venga richiesto di precisare la data di consumazione del reato non precisata nel giudizio della cognizione (cfr. Corte cost., n. 117/2017). Da notare come le restrizioni sofferte a titolo cautelare in conseguenza di misure non detentive non siano suscettibili di computo ai fini della determinazione della pena, neppure quando questa debba trovare esecuzione in una forma diversa dalla carcerazione. Sul punto, in una fattispecie in cui si poneva concretamente il quesito della fungibilità dell'obbligo di dimora rispetto all'abrogata sanzione sostitutiva della libertà controllata, è intervenuta anche la Corte costituzionale, ritenendo manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, c.p.p. e 57, l. n. 689/1981 sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. (Corte cost., n. 125/1999). Il quando normativo è peraltro successivamente cambiato a seguito dell'introduzione dell'art. 657-bis c.p.p., che consente di computare, nella pena da eseguire, i periodi trascorsi in messa alla prova, quando la prova abbia avuto esito negativo, dettando il relativo criterio di ragguaglio. |