Richiesta di computo nel calcolo della pena da eseguire del periodo di messa alla prova in caso di revoca o esito negativo (art. 657-bis)

Riccardo Polidoro

Inquadramento

Il computo del presofferto, nell'accezione tecnica disciplinata dall'art. 657, rientra a pieno titolo fra le attribuzioni del Pubblico Ministero comprese nell'emissione dell'ordine di esecuzione. Tuttavia non è insolito che si rendano necessari successivi interventi di aggiornamento o rettifica, né tanto meno che se ne faccia promotore il condannato, nel caso di specie con richiesta di computo nel calcolo della pena da eseguire del periodo di messa alla prova in caso di revoca o esito negativo (art. 657-bis).

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

Richiesta di computo nel calcolo della pena da eseguire del periodo di messa alla prova revocata/conclusasi con esito negativo (art. 657, comma 3, c.p.p.)

Il sottoscritto [Avv. ... del foro di ... ... , in qualità di difensore di ] ... (Cognome e nome del condannato), nato a ... il ... e residente a ... in Via ..., condannato in esecuzione pena detentiva/condannato in regime di esecuzione pena detentiva sospesa ex art. 656, comma 5, c.p.p. nell'esecuzione n. ... SIEP,

PREMESSO CHE

in data ..., l'Ufficio del Pubblico Ministero emetteva ordine di esecuzione della pena irrogata/applicata al richiedente con sentenza n. ..., pronunciata da ... in data ..., determinando la misura della pena da eseguire in ...;

[in alternativa, qualora la pena da eseguire sia una pena sostitutiva]

con ordinanza n. ..., emessa dal Magistrato di Sorveglianza di ... in data ..., veniva disposta l'esecuzione della pena sostitutiva della semidetenzione/libertà controllata irrogata/applicata al richiedente con sentenza n. ..., pronunciata da ... in data ..., determinando la durata della pena sostitutiva da eseguire in ...;

il richiedente è stato sottoposto a messa alla prova a seguito di ordinanza emessa da ... in data ..., da giorno ... al giorno ...;

la messa alla prova è stata successivamente revocata con ordinanza in data ... /ha avuto esito negativo, come dichiarato con ordinanza ...;

il periodo trascorso in messa alla prova non è stato computato nel calcolo della pena detentiva/pecuniaria/della pena sostitutiva da eseguire, come invece previsto dall'art. 657-bis c.p.p.;

CHIEDE

di computare il periodo di messa alla prova cui il condannato è stato sottoposto dal giorno ... al giorno ..., per complessivi ..., previo ragguaglio, nel calcolo della pena detentiva/pecuniaria/della pena sostitutiva da eseguire, con conseguente rideterminazione della stessa nella misura di ... .

Luogo e data ...

Sottoscrizione ...

Commento

Il computo del c.d. presofferto, in tutte le sue possibili accezioni, secondo la disciplina dettata dall'art. 657, avviene direttamente ad opera del Pubblico Ministero, in sede di determinazione della pena, con l'emissione dell'ordine di esecuzione e lo contemplano quindi le formule sopra proposte per quell'atto.

Si tratta di un'attività di natura non giurisdizionale ma amministrativa, come tale suscettibile di essere oggetto di successiva revoca o rettifica ad opera dello stesso ufficio, in modo da tenere sempre aggiornata la posizione giuridica del condannato e da emendare eventuali errori (Cass. I, n. 27762/2020).

Come ogni questione sul titolo esecutivo (sia sull'an, che sul quantum), anche quella sull'erroneo od incompleto computo del presofferto, può essere devoluta sia al Pubblico Ministero, in ragione di tale sua permanente facoltà di integrazione e rettifica, sia al Giudice dell'esecuzione (eventualmente in seconda battuta) e può costituire oggetto di provvedimenti da parte di quest'ultimo. In tal caso, la decisione giurisdizionale, ove non impugnata, acquisisce un regime di stabilità assimilabile ad un giudicato allo stato degli atti, che trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 649 e 666, comma 2, c.p.p. (Cass. I, n. 27762/2020).

Nel caso di specie si propone la formula della richiesta di computo nel calcolo della pena da eseguire del periodo di messa alla prova in caso di revoca o esito negativo (art. 657-bis).

Il computo del presofferto incontra un limite assoluto nella previsione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. che lo ammette solo se la detenzione sia successiva al reato cui si riferisce la pena oggetto di esecuzione. Si tratta di un fondamentale principio di logica, prima ancora che di diritto, non potendosi ammettere che la sanzione preceda l'illecito. Tale limite è stato giudicato conforme agli artt. 3,13 e 27, comma 3, Cost. (Corte cost., n. 198/2014).

Particolari questioni si pongono qualora, ai presenti fini, al Giudice dell'esecuzione venga richiesto di precisare la data di consumazione del reato non precisata nel giudizio della cognizione (cfr. Corte cost., n. 117/2017).

Da notare come le restrizioni sofferte a titolo cautelare in conseguenza di misure non detentive non siano suscettibili di computo ai fini della determinazione della pena, neppure quando questa debba trovare esecuzione in una forma diversa dalla carcerazione. Sul punto, in una fattispecie in cui si poneva concretamente il quesito della fungibilità dell'obbligo di dimora rispetto all'abrogata sanzione sostitutiva della libertà controllata, è intervenuta anche la Corte costituzionale, ritenendo manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, c.p.p. e 57, l. n. 689/1981 sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. (Corte cost., n. 125/1999).

Proprio il disposto dell'art. 657-bis c.p.p., introdotto dall'art. 4, l. n. 67/2014, qualificando per la prima volta quale presofferto ai fini dell'esecuzione una restrizione riferibile a titolo non detentivo, con il relativo criterio di ragguaglio, rappresenta oggi un elemento di novità rilevante che, quanto meno de iure condendo, potrebbe giustificare un ripensamento.

Va peraltro segnalato come la Corte costituzionale abbia invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657-bis c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consente lo scomputo dalla pena da eseguire dei periodi di messa alla prova poi revocata o conclusasi con esito negativo solo dal condannato maggiorenne, sottolineando che la messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall'omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che entrambe sono caratterizzate da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato, nel mentre la messa alla prova per i minorenni è ispirata ad una logica del tutto differente, non potendo essere ascritta ad essa alcuna funzione sanzionatoria (Corte cost., n. 68/2019).

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