Decreto di computo nel calcolo della pena da eseguire del periodo di messa alla prova in caso di revoca o esito negativo (art. 657-bis)InquadramentoL'art. 657-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), l. n. 67/2014, consente di computare, nel calcolo della pena da eseguire, anche il periodo trascorso in messa alla prova quando la stessa sia stata successivamente revocato o abbia comunque avuto esito negativo. Ai fini del ragguaglio, 3 giorni di messa alla prova sono equiparati ad 1 di reclusione o di arresto ovvero a 250 Euro di pena pecuniaria. FormulaPROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ... Decreto di computo nel calcolo della pena da eseguire del periodo di messa alla prova revocata/conclusasi con esito negativo (art. 657-bis) Il Pubblico Ministero, poiché risulta eseguibile la sentenza n. ... - R.G. n. ..., R.G.N.R. n. ..., emessa dal Tribunale ordinario di ... in data ..., definitiva in data ..., a carico di ... ... (generalità del condannato) [1], riconosciuto colpevole dei reati: 1) ... (indicazione degli articoli di legge che individuano la fattispecie di reato accertata) commesso in data ... - Luogo: ... Circostanze Attenuanti/Aggravanti soggettive: (indicazione degli articoli di legge che definiscono le circostanze accertate, con eventuale menzione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.); 2 e ss.) ... (indicazione di eventuali ulteriori reati accertati); e condannato alla pena principale: RECLUSIONE/ARRESTO ... (indicazione della misura della pena detentiva irrogata in sentenza), Oltre a ... (indicazione delle eventuali pene pecuniarie, pene accessorie, misure di sicurezza, sanzioni amministrative accessorie applicate); stato esecuzione: ordine di esecuzione emesso in data ... determina la pena da eseguire in ...; [in alternativa, qualora la pena da eseguire sia una pena sostitutiva] con ordinanza n. ..., emessa dal Magistrato di Sorveglianza di ... in data ..., veniva disposta l'esecuzione della pena sostitutiva della semidetenzione/libertà controllata irrogata/applicata al richiedente con sentenza n. ..., pronunciata da ... in data ..., determinando la durata della pena sostitutiva da eseguire in ...; ... (indicare anche eventuali ulteriori provvedimenti intervenuti nell'ambito dell'esecuzione: es. la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione se l'ordine di esecuzione era sospeso, eventuali provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza, eventuali altri interventi del Pubblico Ministero di aggiornamento/rettifica della misura della pena da eseguire). Rilevato che il condannato risulta assistito dal difensore: Avvocato ... del foro di ..., che lo ha assistito nella fase del giudizio/nominato con dichiarazione pervenuta in data ... [2] CONSIDERATO che il condannato è stato sottoposto a messa alla prova a seguito di ordinanza emessa da ... in data ..., da giorno ... al giorno ...; la messa alla prova è stata successivamente revocata con ordinanza in data ... /ha avuto esito negativo, come dichiarato con ordinanza ...; RITENUTO il periodo trascorso in messa alla prova deve essere computato nel calcolo della pena detentiva/pecuniaria/della pena sostitutiva da eseguire, secondo il ragguaglio previsto dall'art. 657-bis c.p.p.; DETERMINA la pena da eseguire in: ... (Indicare la misura della pena risultante dal nuovo calcolo), [aggiungere qualora la pena sia una pena detentiva o una pena sostitutiva già in corso di esecuzione] fissando il fine pena alla data del ..., in luogo della data precedentemente stabilita al ... . MANDA alla segreteria in sede affinché provveda all'invio del presente provvedimento: - a ... (Ufficio di polizia giudiziaria incaricato dell'esecuzione)/a ... (Istituto di detenzione) dove il condannato si trova ristretto/all'U.E.P.E. di ... /all'Ufficio del campione penale in sede; - al condannato per la notifica nelle forme di legge; - al difensore sopra indicato per la notifica nelle forme di legge. Il presente provvedimento sostituisce il precedente ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data ... . Luogo e data ... sottoscrizione ... 1. Oltre alle generalità del condannato, va indicato quant'altro valga ad identificarlo, come eventuali alias e, in particolare, il codice univoco di identificazione (CUI), di identifica gli individui censiti dalle banche dati delle forze dell'ordine in base in base alle impronte digitali. 2. A norma del comma 5 dell'art. 656 c.p.p., che fornisce la disciplina generale dell'ufficio difensivo nella fase esecutiva, di cui va garantita la continuità, il difensore può identificarsi con quello che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, salvo che non sia intervenuta nomina fiduciaria, dovendo quest'ultima essere esplicitamente riferita all'esecuzione. CommentoIl computo del c.d. presofferto, in tutte le sue possibili accezioni, secondo la disciplina dettata dall'art. 657, avviene direttamente ad opera del Pubblico Ministero, in sede di determinazione della pena, con l'emissione dell'ordine di esecuzione e lo contemplano quindi le formule sopra proposte per quell'atto. Si tratta di un'attività di natura non giurisdizionale ma amministrativa, come tale suscettibile di essere oggetto di successiva revoca o rettifica ad opera dello stesso ufficio, in modo da tenere sempre aggiornata la posizione giuridica del condannato e da emendare eventuali errori (Cass. I, n. 27762/2020). Come ogni questione sul titolo esecutivo (sia sull'an, che sul quantum), anche quella sull'erroneo od incompleto computo del presofferto, può essere devoluta sia al Pubblico Ministero, in ragione di tale sua permanente facoltà di integrazione e rettifica, sia al Giudice dell'esecuzione (eventualmente in seconda battuta) e può costituire oggetto di provvedimenti da parte di quest'ultimo. In tal caso, la decisione giurisdizionale, ove non impugnata, acquisisce un regime di stabilità assimilabile ad un giudicato allo stato degli atti, che trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 649 e 666, comma 2, c.p.p. (Cass. I, n. 27762/2020). Nel caso di specie si propone la formula del decreto di computo nel calcolo della pena da eseguire del periodo di messa alla prova in caso di revoca o esito negativo (art. 657-bis). Il computo del presofferto incontra un limite assoluto nella previsione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. che lo ammette solo se la detenzione sia successiva al reato cui si riferisce la pena oggetto di esecuzione. Si tratta di un fondamentale principio di logica, prima ancora che di diritto, non potendosi ammettere che la sanzione preceda l'illecito. Tale limite è stato giudicato conforme agli artt. 3,13 e 27, comma 3, Cost. (Corte cost., n. 198/2014). Particolari questioni si pongono qualora, ai presenti fini, al Giudice dell'esecuzione venga richiesto di precisare la data di consumazione del reato non precisata nel giudizio della cognizione (cfr. Corte cost., n. 117/2017). Da notare come le restrizioni sofferte a titolo cautelare in conseguenza di misure non detentive non siano suscettibili di computo ai fini della deteminazione della pena, neppure quando questa debba trovare esecuzione in una forma diversa dalla carcerazione. Sul punto, in una fattispecie in cui si poneva concretamente il quesito della fungibilità dell'obbligo di dimora rispetto all'abrogata sanzione sostitutiva della libertà controllata, è intervenuta anche la Corte costituzionale, ritenendo manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, c.p.p. e 57, l. n. 689/1981 sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. (Corte cost., n. 125/1999). Proprio il disposto dell'art. 657-bis c.p.p., introdotto dall'art. 4, l. n. 67/2014, qualificando per la prima volta quale presofferto ai fini dell'esecuzione una restrizione riferibile a titolo non detentivo, con il relativo criterio di ragguaglio, rappresenta oggi un elemento di novità rilevante che, quanto meno de iure condendo, potrebbe giustificare un ripensamento. Va peraltro segnalato come la Corte costituzionale abbia invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657-bis c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consente lo scomputo dalla pena da eseguire dei periodi di messa alla prova poi revocata o conclusasi con esito negativo solo dal condannato maggiorenne, sottolineando che la messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall'omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che entrambe sono caratterizzate da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato, nel mentre la messa alla prova per i minorenni è ispirata ad una logica del tutto differente, non potendo essere ascritta ad essa alcuna funzione sanzionatoria (Corte cost., n. 68/2019). |