Ordinanza di sospensione dell'esecuzione della condanna pronunciata per errore di nome (art. 668)

Veronica Manca

Inquadramento

Il rimedio di cui all'art. 668 c.p.p. – differente da quello di cui all'art. 667 c.p.p. – riguarda l'ipotesi di errore del nome della persona condannata. Il condannato, il difensore, il Pubblico Ministero possono manifestare un dubbio che investe le generalità della persona condannata e, pertanto, possono attivare il Giudice dell'esecuzione.

Formula

IL TRIBUNALE DI ...

GIUDICE DELL'ESECUZIONE [1]

ORDINANZA DI SOSPENSIONE

DELL'ESECUZIONE PER ERRORE DI NOME

DELLA PERSONA CONDANNATA

***

Proc. pen. N. ...

Ordinanza N. ...

Vista la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna pronunciata per errore di nome presentata dall'Avv. ... del Foro di ... , difensore di fiducia del Sig. ... , nato il ... , a ... ,

Visti gli atti, viene emessa la seguente

ORDINANZA

1. Premesso che in data ... è stata emessa sentenza di condanna n. ... da parte del ... di ... nei confronti del Sig. ... ;

2. La sentenza di condanna – come risulta dall'epigrafe – è stata emessa erroneamente nei confronti di persona diversa da quella condannata e che tale errore ha pregiudicato i diritti di difesa e intervento nel processo penale svoltosi in assenza del Sig. ... ;

oppure

3. La sentenza di condanna – come risulta dall'epigrafe – è stata erroneamente emessa nei confronti di persona diversa da quella condannata, ma che tale errore è meramente materiale non avendo inciso sul diritto di difesa e intervento del Sig. ... al processo penale a suo carico;

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 668 c.p.p.

ORDINA

la sospensione dell'esecuzione della condanna e dispone la correzione materiale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

oppure

la sospensione dell'esecuzione della condanna e trasmette gli atti al Giudice competente per la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Luogo e data ...

il Giudice dell'esecuzione ...

1. Indicare con precisione l'organo giurisdizionale competente. In questo caso: per semplificare si è indicato il Tribunale, in qualità del Giudice dell'esecuzione.

Commento

Premessa. Il contenuto

Il rimedio di cui all'art. 668 c.p.p. – differente da quello di cui all'art. 667 c.p.p. – riguarda l'ipotesi di errore del nome della persona condannata. Il condannato, il difensore, il Pubblico Ministero possono manifestare un dubbio che investe le generalità della persona condannata e, per l'effetto, attivare il Giudice dell'esecuzione.

Può accadere che la condanna sia stata pronunciata nei confronti del vero colpevole, regolarmente citato per il giudizio, sebbene il provvedimento rechi per errore il nome di un'altra persona.

Della risoluzione di tali imprecisioni si occupa proprio la norma in esame.

Il Giudice dell'esecuzione può ricorrere allo strumento della correzione della decisione definitiva affetta da errore di nome solo se si è istaurato un regolare rapporto processuale con la persona fisica nei cui confronti occorreva procedere. In altri termini, la correzione presuppone l'assenza di vizi determinanti una nullità che ricorrerebbe nel caso di un difetto dell'intervento dell'imputato in giudizio. In tali circostanze, non occorre procedere ad un nuovo giudizio: l'art. 668 c.p.p. estende al Giudice dell'esecuzione l'applicazione dell'istituto disciplinato in via generale dall'art. 130 c.p.p. per la rettificazione delle sentenze e dei decreti viziati da errori od omissioni.

Tuttavia, è possibile che il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa da quella nei cui confronti si sarebbe dovuti procedere. In questo caso, non si è quindi instaurato regolarmente il rapporto processuale: la persona che avrebbe dovuto partecipare a giudizio è infatti rimasta estranea. Sarà, in questo caso, necessario un procedimento ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) con le forme stabilite per la revisione delle sentenze, dinnanzi alla Corte d'appello.

La necessità quindi di giungere ad un giudizio celere per dissipare incertezze circa il nome della persona condannata suggerisce di prevedere l'applicazione del procedimento de plano, nel quale le formalità sono ridotte al minimo e il Giudice decide con ordinanza notificata all'interessato e comunicata al Pubblico Ministero. Il Giudice può decidere per la sospensione dell'esecuzione nei confronti della persona condannata per errore e valutare se è possibile ricorrere alla disciplina della correzione dell'errore materiale ovvero procedere nelle forme della revisione. Il contraddittorio è differito ed eventuale, nel senso che si ripristina solo in caso di opposizione avverso la decisione del Giudice.

Si ritiene che la sospensione dell'esecuzione debba operare – non in via automatica – ma solo nei casi in cui vi sia dubbio circa la persona che avrebbe dovuto essere citata e quella per cui si è proceduto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario