Richiesta di giudizio abbreviato (art. 25 d.P.R. n. 448/1988)

Francesca Tribisonna

Inquadramento

In udienza preliminare ovvero a seguito di citazione a giudizio direttissimo o immediato è possibile domandare che il minorenne venga giudicato con le forme del giudizio abbreviato c.d. secco o allo stato degli atti oppure condizionato ad un'integrazione probatoria, chiedendo l'ammissione di prove che risultino necessarie ai fini della decisione e compatibili con le finalità di economia processuale tipiche del rito.

Formula

n..... R.N.R.

AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI.... [1]

Il sottoscritto Avv....., del Foro di...., con Studio in...., via...., difensore (di fiducia/d'ufficio) e procuratore speciale di...., nato a...., il...., residente in...., via...., imputato nel procedimento penale n..... R.N.R. per il/i reato/i di cui all'art. /agli artt.....,

PREMESSO

– che, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio in data...., il proprio Assistito veniva citato a comparire in udienza preliminare per la data del....

OPPURE

– che nei confronti del proprio Assistito si procede a giudizio direttissimo (in questo caso intestare l'istanza al Tribunale per i minorenni)

OPPURE

– che in data...., il proprio Assistito riceveva notifica del decreto di citazione a giudizio immediato

(in questo caso intestare l'istanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero)

CHIEDE

che il minore possa essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato allo stato degli atti oppure del giudizio abbreviato condizionato alla seguente integrazione probatoria:

–.... (indicare i mezzi di prova – ad es. documenti, perizia, esame testimoniale di.... – di cui si chiede l'ammissione e motivare in ordine ai requisiti della necessarietà ai fini della decisione e della compatibilità con le esigenze di economia processuale tipiche del rito).

Allega procura speciale.

Con osservanza.

Luogo e data....

Firma avvocato....

[1] La l. n. 134/2022 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che con il d.lgs. n. 150/2022 ha dato attuazione alla cd. Riforma Cartabia, non ha apportato significative innovazioni nella sfera della giustizia penale minorile.

Sulla medesima ha, invece, inciso maggiormente la riforma del processo civile, con il d.lgs. n. 149/2022, di attuazione della l. n. 206/2021 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), comportando cambiamenti sostanziali. Infatti, alla Sezione VII del Capo IV, si prevede l'abrogazione del Tribunale per i minorenni e l'istituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello, e da una o più sezioni circondariali costituite presso ogni sede di Tribunale ordinario.

Si tratta di una statuizione che, come previsto all'art. 49, avrà effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale – e, dunque, a partire dal 18 ottobre 2024 – e si applicherà ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre i procedimenti penali già pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla citata data proseguiranno davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Le sezioni distrettuali, così come accade attualmente ai Tribunali per i minorenni, hanno, tra le altre, competenza in materia penale e di sorveglianza e, nella logica di garantire l'intervento di una giurisdizione “specializzata”, se ne è confermata la scelta di collegialità con il necessario contributo dell'esperto.

Sempre nell'ottica del favor minoris, analoghe esigenze di specializzazione possono rinvenirsi nella previsione secondo cui presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie vi sia un ufficio autonomo del pubblico ministero, con sede nel capoluogo del distretto, escludendo, così, che debbano essere costituiti uffici circondariali della procura.

In ogni sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie vengono incaricati uno o più magistrati per i provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari resta, come accadeva già antecedentemente alla riforma, un giudice monocratico.

Con la riformulazione dell'art. 50-bis, comma 2, r.d. n. 12/1941, si è previsto che “nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione”, dunque a maggioranza non togata.

Commento

I procedimenti speciali. Principi generali

Particolarmente delicato appare il tema della possibile operatività nel rito minorile dei procedimenti speciali disciplinati nel libro IV del codice di procedura penale per gli imputati maggiorenni. Coerentemente con una delle finalità tipiche del procedimento a carico di minori, ossia quella di minima offensività del processo e di destigmatizzazione, sono solo alcuni i procedimenti speciali che è possibile attivare in questi casi e ciò allo scopo di favorire la rapida fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario in cui è rimasto coinvolto con la commissione del fatto di reato e mitigare gli effetti di un possibile etichettamento, certamente deleteri nello sviluppo di una personalità ancora in fieri.

In particolare, così come statuito al comma 1 dell'art. 25 d.P.R. n. 448/1988, nel procedimento davanti al Tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro IV del codice di procedura penale. Non operano, dunque, i riti speciali dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, cd. patteggiamento, disciplinato agli artt. 444 ss. c.p.p. e il procedimento per decreto, di cui agli artt. 459 ss. c.p.p. In particolare, per quanto concerne la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, è la Relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale minorile ad aver espressamente affermato come tale rito presupponga nell'imputato “una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelte”. Da ciò il paventato contrasto con la disciplina del giudizio abbreviato, invece ammesso nel rito minorile pur necessitando anch'esso una scelta piuttosto impegnativa per l'imputato. Ebbene, si tratta di un contrasto risolto in senso negativo dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come, a differenza del giudizio abbreviato, nell'ipotesi del patteggiamento l'esito del giudizio sia predeterminato, con conseguente impossibilità per il giudice di ricorrere ai provvedimenti specificamente finalizzati al recupero del minore (Corte cost. n. 135/1995). Una simile impostazione è poi stata confermata dalla medesima Corte quando, nell'evidenziare come il patteggiamento non sia applicabile nemmeno nei confronti degli imputati divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, ha ribadito come l'esclusione di tale rito trovi giustificazione “nel ponderato bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze di economia processuale connesse al cd. patteggiamento e le peculiarità del modello di giustizia minorile indirizzato al recupero del minore e alla tutela della sua personalità, dunque, caratterizzato da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi” (Corte cost. n. 272/2000).

Del tutto similari sono le considerazioni che hanno condotto anche all'esclusione dell'applicabilità del procedimento per decreto nel sistema di giustizia minorile. La celerità del rito monitorio, con la pronuncia di una condanna inaudita altera parte non consente lo svolgimento di adeguati accertamenti sulla personalità del minore, invece imposti dall'art. 9 d.P.R. Allo stesso tempo – e nonostante alcune criticità dovute all'esistenza della coeva previsione di cui all'art. 32, comma 2 d.P.R. (Della Casa, I riti speciali, in Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, Torino, 2021, 197) – si osserva come il fatto che tale rito presupponga la comminatoria di una pena di natura pecuniaria nei confronti di un minore che ordinariamente non ha una propria autonomia patrimoniale rischi di non far comprendere all'imputato la sua reale valenza sanzionatoria.

Dall'esplicita esclusione di questi due procedimenti speciali, si dovrebbe trarre l'ammissibilità di tutti gli altri, invero limitata per l'operatività del giudizio direttissimo e immediato al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 25. Un discorso a parte deve essere fatto per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, ora possibile per gli adulti grazie alla novella contenuta nella l. n. 67/2014. In questo caso, considerata la specialità del rito minorile, che già conosce all'art. 28 d.P.R. una figura similare e, anzi, ancor più ampia e più facilmente adattabile alle peculiarità della condizione del soggetto cui è destinata, si ritiene inoperante il rito così come previsto per gli adulti.

Nemmeno trova applicazione l'oblazione, sia ordinaria che speciale, atteso che le finalità di economia processuale di detto istituto sono intrinsecamente incompatibili con il vigente modello di giustizia minorile, volto al perseguimento di obiettivi pedagogico-rieducativi, anziché retributivo-punitivi, e perciò improntato esclusivamente al recupero ed alla tutela del minore attraverso un'attenta valutazione della sua personalità, con conseguente ripudio di soluzioni deflattive incentrate sulla monetizzazione del procedimento (Cass. I, n. 12296/2019).

Di sicura applicabilità appare, invece, il giudizio direttissimo, che – per espressa previsione contenuta nel comma 2-bis dell'art. 25 d.P.R. – può essere esteso non solo al caso in cui il minore sia tratto in arresto o abbia reso confessione così come richiesto ex art. 449 c.p.p., ma anche a quello in cui venga attinto dalla peculiare misura pre-cautelare esclusiva dei minorenni dell'accompagnamento a seguito di flagranza ex art. 18-bis d.P.R. Al fine di evitare che la compressione dei termini tipica di questo rito possa ledere le esigenze connaturate allo svolgimento del rito speciale a carico dell'imputato minore, si può ricorrere al giudizio in discorso solo nel caso in cui sia possibile compiere gli accertamenti sulla personalità previsti dall'art. 9 e assicurare al minore l'assistenza affettiva e psicologica dei genitori e dei servizi minorili prevista dall'art. 12 (art. 25, comma 2 d.P.R.). Peraltro, ad opera dell'intervento riformistico di cui alla l. n. 25/2008, è stato aggiunto il comma 2-ter all'art. 25, che preclude al pubblico ministero di procedere con il giudizio direttissimo “nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore”. Piena operatività trova poi il giudizio abbreviato, mentre per il giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero resta vincolante la valutazione circa l'eventuale pregiudizio per le esigenze educative del minore, di cui all'art. 25, comma 2-ter, d.P.R. [v. formula “Richiesta di giudizio immediato (art. 25 d.P.R. n. 448/1988)”].

Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è l'unico procedimento speciale attivabile senza che ricorrano condizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel codice di rito penale. La relativa istanza – allo stato degli atti o condizionata ad un'eventuale integrazione probatoria – potrà essere avanzata, anche in forma orale, da parte del minorenne personalmente ovvero dal difensore munito di apposita procura speciale, trattandosi di un atto “personalissimo” dell'imputato. Sul punto si osserva che, se per la dottrina maggioritaria sono inammissibili istanze provenienti da altri soggetti (ex multis, Pansini, in Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, Vol. VII, tomo II, a cura di Garuti, Modelli differenziati di accertamento, Torino, 2011, 1330), esiste però anche una differente impostazione minoritaria che ammette la domanda da parte dall'esercente la responsabilità genitoriale munito di apposita procura speciale (Della Casa, I riti speciali, in Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, Torino, 2021, 199).

In ossequio alle regole del codice di rito penale di cui agli artt. 438 ss. c.p.p. [v. formule “Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1)”; “Richiesta di giudizio abbreviato condizionato (art. 438, comma 5)”] applicabili anche al procedimento minorile (si badi come secondo Della Casa, I riti speciali, in Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, Torino, 2021, 198 s., non sarebbe, tuttavia, estensibile al sistema minorile la previsione di cui all'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., introdotta dalla l. n. 33/2019, che non ammette tale rito per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo; e ciò anche dopo la sentenza Corte cost. n. 260/2020, che non sarebbe riferibile al caso del minorenne. Una tale conclusione è poi, indirettamente, avvalorata da Corte cost., n. 207/2022, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della succitata norma nella parte in cui non prevede che l'imputato seminfermo di mente per delitti puniti con la pena dell'ergastolo sia ammesso al rito abbreviato, precisa come nessuna disparità di trattamento si verifichi rispetto al soggetto minore d'età perché l'elemento che vale ad impedire all'imputato seminfermo di mente, e non anche all'imputato minorenne, l'accesso al rito abbreviato, non è da rinvenirsi nelle diverse conseguenze che discendono dalle rispettive attenuanti, quanto nella diversa regola di sistema – scaturente dalla sentenza n. 168/1994 – che impedisce di infliggere la pena perpetua al solo imputato minorenne), il termine massimo entro cui è possibile chiedere di essere giudicati con le forme del rito in discorso è il momento della formulazione delle conclusioni exartt. 421 e 422 c.p.p. in udienza preliminare e, in tal caso, il giudizio abbreviato, previa ordinanza di ammissione del rito speciale, si svolgerà dinanzi al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni nella sua formazione composita e collegiale, caratterizzata dalla presenza di un giudice togato e di due componenti laici, i cd. giudici onorari, ex art. 50-bis, comma 2 ord. giud.

Nel caso in cui il giudizio abbreviato non abbia, invece, come sede naturale quella dell'udienza preliminare, ma si innesti su altro rito speciale, si devono distinguere due casi. Qualora si provenga da giudizio direttissimo, la richiesta di giudizio abbreviato avverrà secondo le regole ordinarie di cui all'art. 452, comma 2 c.p.p. [v. formula “Richiesta di giudizio abbreviato in sede di giudizio direttissimo (art. 452, comma 2)”], con la conseguenza che il Tribunale per i minorenni, nella sua ordinaria composizione collegiale costituita da due giudici togati e due giudici laici, disporrà con ordinanza la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato, qualora la relativa istanza sia ammissibile e, in caso di richiesta condizionata, qualora ricorrano gli ulteriori requisiti, ossia che la prova richiesta sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale tipiche del rito.

Nel caso in cui, invece, il pubblico ministero abbia citato a giudizio immediato l'imputato minorenne, quest'ultimo potrà chiedere di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, depositando la relativa richiesta scritta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, così come statuito all'art. 458 c.p.p. [v. formula “Richiesta di giudizio abbreviato dopo la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato (art. 458)”]. Il tutto con la precisazione operata di recente in giurisprudenza secondo cui, ai fini del rispetto del suddetto termine, rileva anche la notificazione effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 448/1988, rappresentando la stessa garanzia di assistenza effettiva del minore anche nelle scelte processuali (Cass. III, n. 15661/2022). In questo caso, dubbi sono insorti in giurisprudenza circa la corretta individuazione dell'organo competente a decidere il giudizio abbreviato così richiesto. Si oscillava tra un'interpretazione strettamente letterale che deponeva a favore della competenza dell'organo monocratico del giudice per le indagini preliminari e un'interpretazione più elastica e propensa a privilegiare il criterio logico-sistematico, favorevole all'attribuzione di competenza all'organo collegiale rappresentato dal giudice dell'udienza preliminare. A fronte di queste interpretazioni contrastanti, il quesito è stato definitivamente risolto grazie all'intervento delle Sezioni Unite della suprema Corte (Cass. S.U., n. 18292/2014) e della Corte costituzionale (Corte cost. n. 1/2015) che hanno sancito la competenza a favore del giudice dell'udienza preliminare anche in considerazione del fatto che gli esiti del giudizio abbreviato possono essere svariati e che dev'essere rispettato il criterio della specializzazione del giudice, che garantisce un'adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore.

Infatti, in caso di giudizio abbreviato, del tutto peculiari appaiono i possibili esiti della procedura, sia esso collocato in fase di udienza preliminare ovvero si innesti su altri riti speciali. In questi casi, il giudice potrà decidere di pronunciare sentenza di condanna con la riduzione della pena della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per delitto (riduzione che si cumula alla diminuente per la minore età) o di proscioglimento, analogamente a quanto avviene in dibattimento, oppure potrà altresì pronunciare il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R.), per concessione del perdono giudiziale (art. 169 c.p.) o potrà disporre la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R.), così come reso possibile ad opera della pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost. n. 125/1995)e così addivenire, in caso di esito positivo, ad una pronuncia di estinzione del reato (art. 29 d.P.R.). Si ritiene poi che il giudizio abbreviato possa concludersi anche con la declaratoria di non imputabilità ratione aetatis ex art. 26 d.P.R. e, secondo taluno, pur nella persistenza di qualche dubbio, anche con sentenza di condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva ridotte, su richiesta del p.m. fino alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.P.R. e in questi casi la diminuzione prevista dall'istituto minorile si sommerebbe alla riduzione di pena sancita per l'opzione del rito dall'art. 442, comma 2 c.p.p. (Ricciotti, La giustizia penale minorile, Padova, 2007, 271; contra Cottatellucci, in Lattanzi-Lupo, (diretto da), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Parte speciale: processo minorile, XII, Milano, 2013, 256, secondo cui sono adottabili in giudizio abbreviato solo le decisioni ex art. 32, comma 1 d.P.R.).

Il giudizio immediato

Oltre a poter essere attivato su richiesta del pubblico ministero nei casi di cui all'art. 453, commi 1 e 1-bis c.p.p. – da coordinarsi con la previsione speciale operante per i minori di cui all'art. 25, comma 2-ter d.P.R. che preclude la richiesta del rito nel caso in cui “ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative” – il giudizio immediato può essere richiesto anche dall'imputato minorenne. Si tratta di un'eventualità sempre possibile ed esercitabile a norma dell'art. 453, comma 3 c.p.p., che richiama l'art. 419, comma 5 c.p.p., con il quale si consente all'imputato di rinunciare alla celebrazione dell'udienza preliminare e di chiedere il giudizio immediato, per comparire direttamente dinanzi al Tribunale per i minorenni, con una dichiarazione da presentarsi in cancelleria, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza, analogamente a quanto avviene nel rito degli adulti [v. formula “Richiesta di giudizio immediato (art. 419, comma 5)”]. Tale rinuncia dovrà poi essere notificata al pubblico ministero e alla persona offesa a cura dell'imputato. Poiché una simile scelta comporta la rinuncia ad una serie di vantaggi, alcuna parte della dottrina ha dubitato dell'opportunità dell'estensione di questa opzione anche al minore in considerazione dell'eccessiva responsabilizzazione di un soggetto non ancora pienamente maturo (Cesari, Sub art. 25, in Giostra (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988, Milano, 2016, 370). Com'è stato osservato, si tratta di dubbi oggi aggravati dal fatto che il presupposto speciale di cui al comma 2-ter dell'art. 25 non si applica al rito immediato richiesto dall'imputato, con l'effetto di lasciare all'incontrollata determinazione del minore imputato la valutazione in ordine alla funzionalità della procedura speciale rispetto all'esigenza di non pregiudicare il suo processo di maturazione (Renon, in Palermo Fabris, Presutti, Trattato di diritto di famiglia, in Diritto e procedura penale minorile, Milano, 2011, 571). Da altre parti si è, tuttavia, ritenuto che la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato sia comunque ammissibile anche nel caso di un soggetto minorenne in considerazione delle garanzie offerte dalla fase dibattimentale (Della Casa, I riti speciali, in Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, Torino, 2021, 203).

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