Appello contro provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni (art. 41 d.P.R. n. 448/1988)InquadramentoAvverso la sentenza con la quale il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni applica nei confronti del minore una misura di sicurezza è possibile proporre appello teso ad ottenere una pronuncia più favorevole per lo stesso. Formula
n..... R.N.R. AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI.... [1] Il sottoscritto avv....., del Foro di...., con Studio in...., via...., difensore (di fiducia/d'ufficio) di...., nato a...., il...., residente in...., via...., soggetto condannato nel procedimento penale n..... R.N.R. per il/i reato/i di cui all'art. /agli artt....., propone APPELLO avverso la sentenza n....., del...., con la quale il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di.... ha applicato la misura di sicurezza.... (della libertà vigilata oppure del riformatorio giudiziario) nei confronti del proprio Assistito. L'appello si propone per i seguenti motivi: (illustrare dettagliatamente i motivi, di legittimità o di merito, sui quali si fonda l'impugnazione, ad esempio:) – insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza; – inadeguatezza della misura di sicurezza che interrompe i processi educativi in atto (spiegare quale sia la situazione socio-ambientale vissuta dal minore e la ragione per la quale la misura applicata interrompa i processi educativi in corso) e, comunque, sua eccessiva onerosità (spiegare perché, in via subordinata, la pericolosità sociale potrebbe essere, comunque, contenuta con l'applicazione di una misura di sicurezza meno gravosa nel caso considerato). – inadeguatezza delle modalità di esecuzione della misura di sicurezza stabilite dal Magistrato di sorveglianza. Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore, nell'interesse del minore...., CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale per i minorenni adito Voglia: – in via principale, previa sospensione, annullare l'impugnata sentenza con conseguente revoca della misura di sicurezza in corso; – in via subordinata, applicare una misura di sicurezza meno afflittiva (o disporre modalità di esecuzione della misura di sicurezza meno gravose per il minore). Con osservanza. Luogo e data.... Firma avvocato.... [1]La l. n. 134/2022 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che con il d.lgs. n. 150/2022 ha dato attuazione alla cd. Riforma Cartabia, non ha apportato significative innovazioni nella sfera della giustizia penale minorile. Sulla medesima ha, invece, inciso maggiormente la riforma del processo civile, con il d.lgs. n. 149/2022, di attuazione della l. n. 206/2021 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), comportando cambiamenti sostanziali. Infatti, alla Sezione VII del Capo IV, si prevede l'abrogazione del Tribunale per i minorenni e l'istituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello, e da una o più sezioni circondariali costituite presso ogni sede di Tribunale ordinario. Si tratta di una statuizione che, come previsto all'art. 49, avrà effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - e, dunque, a partire dal 18 ottobre 2024 - e si applicherà ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre i procedimenti penali già pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla citata data proseguiranno davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. Le sezioni distrettuali, così come accade attualmente ai Tribunali per i minorenni, hanno, tra le altre, competenza in materia penale e di sorveglianza e, nella logica di garantire l'intervento di una giurisdizione “specializzata”, se ne è confermata la scelta di collegialità con il necessario contributo dell'esperto. Sempre nell'ottica del favor minoris, analoghe esigenze di specializzazione possono rinvenirsi nella previsione secondo cui presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie vi sia un ufficio autonomo del pubblico ministero, con sede nel capoluogo del distretto, escludendo, così, che debbano essere costituiti uffici circondariali della procura. In ogni sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie vengono incaricati uno o più magistrati per i provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari resta, come accadeva già antecedentemente alla riforma, un giudice monocratico. Con la riformulazione dell'art. 50-bis, comma 2, r.d. n. 12/1941, si è previsto che “nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione”, dunque a maggioranza non togata. CommentoLe misure di sicurezza Le misure di sicurezza consistono in misure restrittive della libertà personale volte allo scopo di riadattare i soggetti alla vita sociale, promuovendone cura ed educazione, nonché di evitare la futura commissione di reati. Si tratta di trattamenti di natura terapeutica o a valenza risocializzante applicabili nei confronti di soggetti imputabili e non, considerati socialmente pericolosi. Sono, dunque, destinatari delle misure di sicurezza sia persone socialmente pericolose che hanno commesso uno o più reati e che, a cagione di ciò, siano andati soggetti a pena, sia coloro che, pur non essendo imputabili nei casi previsti dalla legge, siano parimenti pericolosi e abbiano esternato un comportamento censurabile, ovvero denotino una predisposizione a delinquere e, perciò, la probabilità a commettere in futuro fatti criminosi. Per i soggetti imputabili o semi-imputabili socialmente pericolosi, si applicano le misure cumulativamente con la pena, mentre ai soggetti non imputabili, si applicano le misure in modo esclusivo, quasi “in sostituzione” delle pene, che, invece, presuppongono la sussistenza della capacità di intendere e volere (Filocamo, L'esecuzione e le misure di sicurezza, in AA.VV., Il processo penale minorile, Santarcangelo di Romagna, 2017, 399). Così, le misure di sicurezza possono essere applicate ai soggetti infraquattordicenni, anche laddove si sia proceduto nei loro confronti ad emettere una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità ex art. 26 d.P.R. In questi casi, si è ritenuto presupposto necessario della citata pronuncia l'accertamento della responsabilità dell'imputato e l'impossibilità di addivenire ad un proscioglimento nel merito, sebbene tali ragioni possano trovare anche motivazione implicita (Cass. V, n. 42507/2008; conf. Cass. V, n. 18052/2012; Cass. V, n. 24696/2014. ContraCass. V, n. 49863/2009). Tale formula, infatti, non può essere considerata ampiamente liberatoria come lo sono quelle previste dall'art. 129 c.p.p., poiché a seguito di essa è possibile l'applicazione dell'art. 224 c.p.p. e, quindi, delle misure di sicurezza, che sono provvedimenti fortemente limitativi della libertà personale o, quantomeno, di quella di movimento (Cass. II, n. 16769/2015; v., altresì, Corte cost., n. 1/1971 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2 c.p. nella parte in cui rendeva obbligatorio ed automatico per i minori di anni quattordici il ricovero per almeno tre anni in riformatorio giudiziario, in caso di commissione di delitto non colposo per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre). Così come accade per le pene, anche le misure di sicurezza sono soggette al principio di legalità, potendosi comminare solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Secondo quanto stabilito all'art. 36 d.P.R. sono applicabili nei confronti dei minorenni le misure di sicurezza della libertà vigilata, che si esegue nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa e il riformatorio giudiziario, il quale, invece, si attua con le forme del collocamento in comunità ed è l'unica sanzione di esclusiva pertinenza minorile. In particolare, la misura della libertà vigilata si può eseguire con prescrizioni di studio, lavoro o di altre attività tese all'educazione del minore, come previsto dall'art. 20 d.P.R., mentre nel caso in cui si prescriva la forma della permanenza in casa, il minore avrà l'obbligo di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora senza potersi allontanare, potendo però essere autorizzato – anche con separato provvedimento in momenti successivi – ad allontanarsene per soddisfare esigenze di studio, lavoro o altre attività a scopo educativo, in ossequio a quanto previsto all'art. 21 d.P.R. La misura del riformatorio giudiziario, invece, si può applicare solo in relazione ai delitti per i quali è consentito il ricorso alla custodia cautelare e si esegue sempre nelle forme del collocamento in comunità ex art. 22 d.P.R., di talché il minore sarà tenuto a vivere in comunità, rispettandone le regole, partecipando all'opera di rieducazione ed osservando le prescrizioni eventualmente impartitegli. Il procedimento applicativo Le misure di sicurezza trovano applicazione mediante un procedimento giurisdizionale, a causa delle compressioni, anche significative, alla libertà personale e la loro durata è predeterminata solo nel minimo, venendo poi sottoposte a periodici controlli per la verifica della persistenza dei presupposti che le hanno legittimate, potendo cessare solo con il venir meno della pericolosità sociale. Com'è stato osservato attualmente il termine minimo svolge solamente una funzione indicativa: la Corte cost. n. 110/1974, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'art. 207 c.p. nella parte in cui la durata minima, stabilita dalla legge, non consentiva la revoca delle misure prima che fosse decorso il relativo termine. A seguito di tale pronuncia, si procede, anche prima del termine minimo fissato dalla legge, al riesame della pericolosità e, se vi è ragione di ritenere che sia venuta meno, alla revoca anche anticipata della misura di sicurezza (art. 69, comma 4 ord. penit.) (Filocamo, L'esecuzione e le misure di sicurezza, in AA.VV., Il processo penale minorile, Santarcangelo di Romagna, 2017, 398). Il d.P.R. n. 448/1988 con gli artt. 36-41 non interviene in materia di misure di sicurezza, ma solo sulle modalità di esecuzione del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata. Ciò è tanto vero che, secondo parte della dottrina, persisterebbero dei dubbi circa l'effettiva dotazione dell'arsenale sanzionatorio messo a disposizione dall'ordinamento per replicare a reato del giovane reo socialmente pericoloso, restando aperta la questione dell'operatività delle rimanenti sanzioni di sicurezza nei confronti del giovane reo, pur con non trascurabili difficoltà interpretative (Panebianco, Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative, Torino, 2012, 256). La misura di sicurezza può essere applicata in via provvisoria dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, su richiesta del pubblico ministero. Essa può essere altresì disposta dal giudice per le indagini preliminari nel caso in cui provveda a norma dell'art. 26 d.P.R. pronunciando sin dalla fase delle indagini preliminari sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità avendo il minore un'età inferiore ai 14 anni ovvero dal giudice dell'udienza preliminare minorile in tutti i casi in cui prosciolga l'imputato difetto di imputabilità ovvero, anche d'ufficio e anche all'esito di una condanna, allorquando decida in sede di giudizio abbreviato. La loro applicazione è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 224 c.p., quali la gravità del fatto e le condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto di cui il giudice dovrà tenere “specialmente conto”, nonché dell'art. 37, comma 2 d.P.R. che si riferisce al caso in cui, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del minorenne, sussista il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. È autonomamente impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni che, ai sensi dell'art. 37 d.P.R., dispone l'applicazione di una misura di sicurezza provvisoria al minore prosciolto per difetto di imputabilità (Cass. I, n. 49747/2022). A seguito di applicazione provvisoria o di rigetto della richiesta così come formulata dal pubblico ministero, il giudice procedente deve disporre la trasmissione degli atti entro 30 giorni al Tribunale per i minorenni affinché attivi il procedimento garantito di verifica della pericolosità così come delineato all'art. 38 d.P.R. Si tratta di un procedimento del tutto autonomo, celebrato in contraddittorio nelle forme dell'art. 678 c.p.p. e deciso con sentenza. Nel corso del procedimento il Tribunale può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'art. 37, comma 1 o applicarla in via provvisoria. Il mancato rispetto del suddetto termine di 30 giorni non è affatto ininfluente, posto che in una simile evenienza l'eventuale misura provvisoriamente applicata perderebbe efficacia. Dunque, le misure di sicurezza sono comminate in via definitiva dal Tribunale per i minorenni ex art. 38 d.P.R. a seguito di applicazione provvisoria ed ex art. 39 d.P.R. all'esito del dibattimento. Nel caso in cui sia terminato il procedimento di cognizione, competente a provvedere sarà, su richiesta del pubblico ministero, il Magistrato di sorveglianza. L'esecuzione delle misure di sicurezza Per quanto concerne la competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti dei soggetti minori d'età, è la norma di cui all'art. 40 d.P.R. che chiarisce come essa spetti al Magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la stessa misura debba essere eseguita. Egli, come chiarito dalla norma, impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura e vigila costantemente sulla stessa, anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, con l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'eventuale affidatario e con i servizi minorili. Il Magistrato ha facoltà di prescrivere le specifiche attività alle quali il minore deve dedicarsi, dettando altresì prescrizioni relative ad eventuali limiti orari o di frequentazione di soggetti terzi, di modo da poter costruire la misura in modo rispettoso delle caratteristiche personologiche del soggetto e, attraverso la previsione di interventi di controllo e sostegno, farne cessare la pericolosità sociale. Le funzioni del Tribunale di sorveglianza e del Magistrato di sorveglianza sono svolte nel rito minorile rispettivamente dal Tribunale per i minorenni e dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni a norma dell'art. 3, comma 2 d.P.R. e la loro competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno d'età del ragazzo. Come chiarito in giurisprudenza, infatti, la competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza va individuata con riferimento all'età dell'interessato al momento della proposizione della domanda e non al momento in cui il Tribunale adito delibera la decisione. Soltanto i procedimenti instaurati successivamente al compimento dei venticinque anni sono di competenza del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza ordinari (Cass. I, n. 12340/2020). La competenza territoriale riferita al luogo di esecuzione della misura è tesa a facilitare l'intervento pregnante del Magistrato così come sopra descritto, che, essendo presente sul territorio, potrà meglio avvalersi anche di persone esperte e specializzate in psicologia e pedagogia per assicurare l'assistenza e un trattamento adeguato al minore. A norma dell'art. 24 d.lgs. n. 272/1989, poi, anche le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno d'età o quando l'esecuzione stessa abbia avuto inizio dopo il compimento della maggiore età. L'appello avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza Possono proporre impugnazione avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza l'imputato, l'esercente la responsabilità genitoriale, il difensore e il pubblico ministero minorile. Il mezzo è quello dell'appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Non sono previsti specifici requisiti di forma, ma restando ferme le disposizioni generali, è richiesta l'indicazione dei motivi di impugnazione. Per quanto concerne i motivi di appello, si potrà domandare una riforma della misura con applicazione di una più tenue o con modalità meno gravose in caso di attenuazione della pericolosità sociale; ciò al fine di meglio adattare le misure limitative della libertà personale alle condizioni e alle necessità del minore, soggetto in quanto tale a continua evoluzione. Nel caso in cui, invece, si accerti la cessazione della condizione di pericolosità sociale che era stata posta a base dell'applicazione della misura, se ne potrà altresì domandare la revoca e, in tale evenienza, il Magistrato di sorveglianza provvederà a darne adeguata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. L'appello non ha effetto sospensivo, occorrendo in tal senso una precipua pronuncia da parte del Tribunale per i minorenni. In caso di eventuale inosservanza delle prescrizioni o di ingiustificato allontanamento dal luogo in cui deve essere attuata la misura di sicurezza non si avrà la commissione di un fatto di reato. Tuttavia, secondo taluni si determinerà il passaggio alla misura più grave o il ripristino del trattamento dall'inizio con nuova decorrenza del termine minimo di durata. In relazione alla misura del riformatorio giudiziario, dunque, appare consentita, su richiesta del pubblico ministero, la possibilità di disporre, nel caso del quattordicenne che compia gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o dell'allontanamento, la sostituzione del collocamento in comunità con la custodia presso l'istituto penale per i minorenni per un mese, reiterabile; non così nel caso di soggetto infraquattordicenne (Filocamo, L'esecuzione e le misure di sicurezza, in AA.VV., Il processo penale minorile, Santarcangelo di Romagna, 2017, 408). |