Richiesta di assunzione di prove non rinviabili (art. 18, d.lgs. n. 274/2000)InquadramentoNel corso delle indagini e fino all'apertura dell'udienza di comparazione, il Giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili. FormulaUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ... RICHIESTA DI ASSUNZIONE DI PROVE NON RINVIABILI Il sottoscritto Avv. ... difensore del Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..., imputato nel procedimento penale n. ... R.N.R., in ordine al reato di cui all'art. ... c.p. PREMESSO CHE - In relazione al procedimento penale in epigrafe è stata fissata, davanti l'indicato Giudice, la prima udienza di comparizione per il giorno ...; - Ai fini dell'accertamento del fatto si ritiene necessaria l'assunzione della seguente prova: ...; - Peraltro, si ha fondata ragione di temere che, nelle more, ...; - È, quindi, necessario procedere alla assunzione della predetta prova, da ritenersi non rinviabile fino all'udienza dibattimentale. Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nell'anzidetta sua qualità, CHIEDE che l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia, ai sensi del d.lgs. n. 274/2000, art. 18 e dell'art. 467, commi 2 e 3, c.p.p., disporre l'assunzione della prova richiesta, osservando le forme previste per il dibattimento. Luogo e data ... Firma Avv. ... CommentoPrincipi generali Nel caso in cui, durante l'intera fase delle indagini e prima dell'inizio dell'udienza di comparizione emerga la necessità di assumere prove non rinviabili, tenuto conto del fatto che in seno al rito de quo non opera, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 274/2000 il meccanismo dell'incidente probatorio, in quanto nell'ottica del legislatore un tale rito si sarebbe dovuto svolgere con la massima semplificazione, per rispettare il diritto alla prova e del diritto di difesa, segnatamente del diritto di difendersi provando, spettante alle parti che sarebbero altrimenti privati della possibilità di azionare in maniera propria e il principio di non dispersione della prova irripetibile si è ammesso il loro diritto a richiederne l'assunzione. Il p.m., la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato) e la persona offesa possono di richiedere al Giudice di pace l'assunzione di prove urgenti e non rinviabili, secondo quanto prevede l'art. 467 c.p.p. La richiesta La domanda di assunzione delle prove non rinviabili va presentata al Giudice di pace circondariale, per tutto il corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione; successivamente a detto deposito all'assunzione delle prove non rinviabile potrà procedere direttamente il Giudice di pace competente per la celebrazione del dibattimento. Al riguardo il rinvio va ai criteri della non rinviabilità dell'assunzione della prova stabiliti all'art. 392 c.p.p. e dell'urgenza, pena la loro dispersione o inquinamento, tenuto conto dei tempi previsti per l'assunzione della prova in via «ordinaria». A seguito della richiesta, ai sensi dell'art. 467, comma 2, c.p.p., qui applicabile in rinvio operato dall'art. 18, d.lgs. 274/2000, l'autorità procede all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto, di cui è dato avviso almeno ventiquattrore prima al P.M., alla persona offesa e ai difensori. Termini La domanda può essere formulata nel corso delle indagini e prima dell'inizio dell'udienza di comparizione. Le modalità di acquisizione Gli elementi probatori saranno assunti secondo le modalità e forme stabilite per il dibattimento nel contraddittorio delle parti e saranno utilizzabili nel dibattimento. |