Richiesta di fissazione di nuova udienza a seguito dell'impossibilità a comparire (art. 31, d.lgs. n. 274/2000)InquadramentoQualora la persona offesa che abbia presentato il ricorso immediato (o il suo procuratore) non abbia potuto presentarsi alla prima udienza (ma per la giurisprudenza anche nelle udienze successive) per caso fortuito o forza maggiore, entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, può presentare al Giudice di pace, che ha pronunciato l'ordinanza d'improcedibilità, istanza di fissazione di nuova udienza. Il termine è stabilito a pena di decadenza; se accoglie l'istanza, il Giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza, invitando il ricorrente a provvedere alle relative notifiche; in caso di rigetto emette un decreto motivato con cui respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza. Contro il decreto può essere proposto ricorso al tribunale (in composizione monocratica) che decide con ordinanza inoppugnabile. FormulaAll'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ... ISTANZA DI FISSAZIONE NUOVA UDIENZA PER MANCATA COMPARIZIONE DOVUTA A CASO FORTUITO (O FORZA MAGGIORE) Il sottoscritto Avv. ... difensore e procuratore, giusta procura speciale resa a margine del ricorso immediato presentato in data ..., del Sig. ... nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..., PREMESSO CHE - In data ..., ha presentato ricorso immediato all'intestato Giudice di Pace di ..., nei confronti del Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..., in ordine al reato di cui all'art. ... c.p. - All'udienza tenutasi in data ... è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso in quanto né il ricorrente né il suo procuratore speciale sono comparsi; - rilevato che la predetta mancata comparizione degli stessi è stata determinata da caso fortuito (oppure) da forza maggiore, in quanto ..., come risulta da (specificare le circostanze) ...; - che detta causa assolutamente impeditiva è cessata in data ... e quindi non sono decorsi ad oggi i 10 giorni dalla cessazione del fatto sopra indicato costituente caso fortuito (oppure) forza maggiore; Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nell'anzidetta sua qualità CHIEDE che l'Ill.mo G.d.p. adito, ai sensi del d.lgs. n. 274/2000, art. 31 comma 3 e art. 27, Voglia convocare le parti per una nuova udienza; ALLEGA la seguente documentazione comprovante la causa impeditiva e la data della sua cessazione 1) ...; 2) .... Con osservanza. Luogo e data ... sottoscrizione della persona offesa ricorrente ... [1] e del difensore ... [2] 1. Se la persona offesa è un soggetto collettivo deve sottoscrivere il legale rappresentante, indicando la qualifica nell'epigrafe andrà indicato anche l'atto che conferisce il potere di rappresentanza esterna. 2. Si consiglia la duplice sottoscrizione della persona offesa ricorrente e del difensore. CommentoPrincipi generali La valorizzazione del ruolo della persona offesa all'interno del procedimento che si celebra innanzi al Giudice di pace e le ragioni di speditezza per l'interessato passano attraverso la previsione per cui la persona offesa (o il suo procuratore speciale) dal reato che ha presentato il ricorso immediato è obbligato presentarsi alla prima udienza. In caso di assenza, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 274/2000 il Giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso; analogo potere gli è conferito dalla giurisprudenza nel caso riscontrata assenza di quest'ultima ad un'udienza successiva a quella di prima comparizione (Cass. V, n. 18063/2010). L'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30, d.lgs. n. 274/2000 è un provvedimento assimilabile a una sentenza perché non ha una funzione meramente ordinatoria del procedimento, ma ha carattere decisorio e può contenere una condanna alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento dei danni, suscettibile di acquisire forza di giudicato, e pone definitivamente fine al procedimento, salvo il caso in cui il ricorrente provi che la mancata comparizione è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore (Cass. V, n. 18063/2010; Cass. V, n. 10156/2005). Legittimazione La domanda può essere presentata dal ricorrente (e dal suo procuratore legale, che può essere anche il difensore). Ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 274/2000 analogo diritto spetta anche all'offeso dal reato che, a fronte della notificazione del ricorso, abbia deciso di intervenire nel processo. Termine L'istanza con cui si richiede una nuova udienza va formulata, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Modalità La richiesta va presentata presso la cancelleria del Giudice di pace che ha emesso l'ordinanza. Richiesta di prosecuzione dell'udienza da parte dell'imputato: soluzioni Quando, per caso fortuito o forza maggiore, il ricorrente (o il suo procuratore) non sia presente alla prima udienza, ben può accadere che l'imputato abbia chiesto la prosecuzione del giudizio: in tal caso dovrebbe applicarsi analogicamente dell'art. 420-quater, comma 5, c.p.p., d.lgs. n. 274/2000, mentre restano validi gli atti compiuti in precedenza. Il ricorrente, deve dimostrare la propria estraneità rispetto al tardivo sopraggiungere della prova, il Giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti rilevanti ai fini della decisione. Le indicate opzioni presuppongono, tuttavia, che il ricorrente sia riuscito a "giustificare" la propria assenza all'udienza di comparizione quando sia ancora in corso il giudizio di primo grado; può darsi, tuttavia, che il caso fortuito o la forza maggiore vengano provati dal ricorrente quando il Giudice di pace abbia già emesso sentenza. In questo caso potrebbe ipotizzarsi, anche per la persona offesa, l'applicabilità dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 274/2000: il ricorrente che non abbia partecipato al giudizio di primo grado, che giustifichi la propria assenza provando il caso fortuito o la forza maggiore, può ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e non solo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. |