Richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità (art. 33, d.lgs. n. 274/2000)

Antonella Marandola

Inquadramento

Tra le peculiarità della disciplina del rito che si celebra innanzi al Giudice onorario si segnala quella della c.d. “formazione progressiva del dispositivo della sentenza”. Dopo la pronuncia della sentenza di condanna il Giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale. A fronte della richiesta il Giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi. Acquisite le richieste, il Giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura.

Formula

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI....

PROC. N..... R.G.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

(Il sottoscritto Avv....., del Foro di...., con studio in...., via...., n....., munito di procura speciale, in calce al presente atto, difensore di...., nel procedimento n..... R.G.R.N. Procura della Repubblica presso il Tribunale di....);

OPPURE

(Il sottoscritto...., imputato nel procedimento n..... R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di....);

rilevato che:

– (l'imputato) oppure (il sottoscritto) è stato condannato in data odierna alla pena della permanenza domiciliare di giorni.... ovvero, in alternativa, del lavoro di pubblica utilità....;

– sussiste l'interesse del condannato all'esecuzione della pena nella specie del lavoro di pubblica utilità, come determinato dal Giudice;

CHIEDE

che codesto Giudice voglia disporre l'esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità, del tipo e per la durata già stabilite.

CON OSSERVANZA

Luogo e data....

sottoscrizione (del difensore e procuratore speciale)....

oppure (dell'imputato e del difensore per autentica)....

Commento

Principi generali

Tra le peculiarità stabilite in relazione alle decisioni che il Giudice può assumere all'esito del dibattimento si segnala il meccanismo della c.d. “formazione progressiva” della sentenza.

Dopo aver accertato la penale responsabilità dell'imputato, dovendo applicare delle pene para-detentive, il Giudice può valutare se, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 52, d.lgs. n. 274/2000, e, in ragione dei parametri individuati dagli artt. 132 e 133 c.p., in luogo della permanenza domiciliare, possa essere applicata la pena del lavoro sostitutivo. In tal caso l'indicazione verrà riporta nel dispositivo che verrà integrato solo a fronte della richiesta dell'imputato (o il difensore munito di procura speciale). L'integrazione del dispositivo costituirà, ad opera del Giudice, un vero e proprio atto dovuto che si correla al diritto del condannato, rimanendo escluso ogni possibile ripensamento del giudicante. Deve però escludersi, già alla stregua del tenore letterale della norma, che sia ammissibile una richiesta dell'imputato modificativa del tipo e della durata del lavoro sostitutivo indicato dal Giudice: è consentito, dunque, soltanto aderire all'indicazione del Giudice.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità, d'altra parte, richiede necessariamente che esso discenda dalla volontà dell'imputato: la formazione progressiva o bifasica del dispositivo, in ragione del richiamato incontro tra la disponibilità manifestata dal Giudice e la volontà dell'imputato si caratterizza come assolutamente necessaria al fine di renderlo compatibile con quanto stabilito dall'art. 4 CEDU.

Legittimazione

La domanda andrà formulata dall'imputato (o dal difensore munito di procura speciale): concernendo la natura e le modalità applicative delle sanzioni, la richiesta deve considerarsi di natura personale.

Termine

La richiesta va formulata subito dopo la lettura della sentenza di condanna. È sconsigliabile formulare una richiesta “preventiva” vale a dire prima della condanna, in quanto, qualsivoglia richiesta o consenso preventivo non avrebbe alcun valore per l'indeterminatezza dell'oggetto su cui il medesimo è chiamato a esercitare la propria scelta.

L'indicazione “immediatamente dopo” consente, peraltro, di escludere che la richiesta possa essere presentata per la prima volta nel corso del giudizio di appello (Cass. III, n. 16849/2013).

Contenuto

La richiesta avrà ad oggetto esclusivamente le modalità esecuzione della pena: la legge non impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del lavoro, sulle quali decide il Giudice (Cass. IV, n. 4927/2012). V'è da osservare che la disciplina del lavoro di pubblica utilità riconosce al Giudice una certa flessibilità nel governare i modi e i tempi dello svolgimento della pena, anche al fine di non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato. In tale ottica è ammessa la richiesta anche per lo svolgimento al di fuori dell'ambito della provincia in cui egli risiede (Corte cost. n. 179/2013 ha, a tal fine, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 54, comma 3, d.lgs. n. 274/2000).

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