Remissione di querela (art. 340)InquadramentoÈ possibile, in un'ottica di conciliazione stragiudiziale (ma non solo), privare la querela già proposta della propria efficacia di impulso procedimentale mediante la remissione da parte del querelante, seguita dalla necessaria accettazione da parte del querelato, con conseguente estinzione del reato oggetto dell'istanza di punizione. FormulaALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... [1] REMISSIONE DI QUERELA [2] Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., codice fiscale ..., recapito telefonico ... (casa/ufficio), recapito cellulare ( ...), e-mail ... @ ..., residente a ..., RIMETTE la querela presentata in data ... presso ... [3] nei confronti di ignoti (ovvero nei confronti di uno o più soggetti compiutamente indicati) [4]. RINUNCIA altresì all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno [5]. Le spese del procedimento, in deroga a quanto previso dalla legge, resteranno a carico del sottoscritto querelante (ovvero saranno integralmente compensate tra le parti) [6]. Luogo e data ... Firma ... 1. Sempre la stessa a cui si è indirizzata la querela. 2. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti (art. 152, comma 3, c.p.). 3. Indicare l'ufficio che ha ricevuto la querela (ad esempio: Stazione dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Procura della Repubblica, etc.). 4. Non è necessario in questa sede indicare nuovamente i reati che si reputano violati dalla condotta del querelato. Peraltro, laddove l'autorità giudiziaria qualificasse diversamente i medesimi fatti, riconducendoli a fattispecie di reato procedibili di ufficio, la remissione di querela sarebbe comunque priva di efficacia. 5. Secondo l'art. 152, comma 4, c.p., “Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno”. Questa ulteriore dichiarazione non rappresenta un elemento necessario dell'atto di remissione della querela. 6. Secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p., “Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto”. Questa statuizione è dunque un elemento dal contenuto rimesso alla libera volontà delle parti del tutto eventuale dell'atto di remissione della querela, che consegue agli accordi intercorsi in ipotesi tra le parti, diretti a regolare ogni conseguenza economica dell'intera vertenza. CommentoForme ed effetti della remissione La querela è irrevocabile unilateralmente. È però prevista la possibilità di remissione (o, colloquialmente, “ritiro”), che può dispiegare i propri effetti estintivi del reato solo a seguito dell'accettazione del querelato, il quale al contrario può avere interesse a che sia accertata giudizialmente l'infondatezza delle accuse mossegli (art. 340 c.p.p. e artt. 152 ss. c.p.) Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (art. 156 c.p.). Esso compete dunque esclusivamente alla persona offesa che l'ha proposta e non è trasmissibile inter vivos, neppure quando venga alienato il diritto leso dalla condotta antigiuridica altrui: non è infatti trasferibile la qualità di persona offesa, che si cristallizza al momento in cui il soggetto titolare del bene giuridico tutelato subisce l'offesa da reato (Cass. V, n. 22495/2015, in tema di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.). La remissione è processuale o extraprocessuale. Essa può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti. È però ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Cass. IV, n. 49226/2016, secondo cui, nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato). In ogni caso, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità fondato su altri motivi, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Cass. II, n. 37688/2014). La remissione processuale è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla suddetta autorità. La remissione extraprocessuale è espressa oppure tacita (quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, come ad esempio omettendo di comparire all'udienza dibattimentale, dopo essere stato previamente ed espressamente avvertito dal Giudice che l'eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita. Cfr. Cass. S.U., n. 31668/2016). Non si ha remissione tacita in caso di rinuncia alla costituzione di parte civile da parte del querelante ovvero di revoca della costituzione già effettuata, in quanto manifestazioni equivoche in merito al proposito di abbandonare l'istanza di punizione, che non determinano una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta (Cass. V, n. 20260/2016). La Riforma Cartabia (art. 1 del d.lgs. n. 150/2022, attuativo della legge-delega n. 134/2021) ha modificato l'art. 152 c.p. in tema di remissione della querela In primo luogo è stata prevista la possibilità di rimettere la querela non solo in riferimento ai delitti ma anche alle contravvenzioni. Tale modifica è conseguente al fatto che il medesimo d.lgs. ha previsto la procedibilità a querela delle contravvenzioni di cui agli artt. 659, comma 1, e 660 c.p. In secondo luogo la riforma ha codificato l'ipotesi di remissione tacita di querela (affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (art. 152, comma 2, c.p.). Corrispondentemente è stato integrato l'art. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa), prevedendo alla lettera n-bis) l'informazione che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo da parte della persona offesa che ha sporto querela all'udienza in cui è stata citata come testimone, comporta la remissione tacita di querela. È stato altresì integrato l'art. 142 disp. att. c.p.p., ovvero la norma sulla citazione del testimone, prevedendo l'avvertimento per il querelante che la mancata comparizione senza giustificato motivo all'udienza in cui è citato a comparire integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. L'art. 152 c.p. disciplina un'ulteriore ipotesi di remissione tacita: quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa (disciplinato dall'art. 129-bis c.p.p.), concluso con esito riparativo. Se l'esito riparativo comporta l'assunzione di impegni comportamentali da parte dell'imputato, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati dall'imputato. Anche in questo caso è stato integrato l'art. 90-bis c.p.p. prevedendo alla lettera p-ter l'avviso al querelante che la conclusione del programma di giustizia riparativa con esito riparativo e con il rispetto di eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato comporta la remissione tacita di querela. Il comma 3 dell'art. 152 c.p. prevede delle eccezioni, ovvero delle ipotesi in cui la mancata comparizione all'udienza del querelante non può valere come remissione tacita di querela: se il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità; se il querelante è persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p.; se il querelante ha agito in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore o di rappresentante legale di un minore o di un incapace; se il querelante ha sporto atto di querela in qualità di persona munita di poteri nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia; se il querelante ha agito in qualità di curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 121 c.p. La remissione è irrevocabile, anche se intervenuta in epoca antecedente all'accettazione da parte dell'imputato, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione (Cass. V, n. 23030/2015). Essa non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Per i minori infraquattordicenni e gli interdetti giudiziali, il diritto di remissione è esercitato dal rappresentante legale. I minori ultraquattordicenni e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di quest'ultimo; del pari, la remissione da parte del rappresentante (sia che abbia proposto egli stesso la querela, sia che abbia agito personalmente il rappresentato) non ha effetto, se l'incapace manifesta la propria volontà contraria (art. 153 c.p., che prevede altresì l'applicazione delle disposizioni precedenti anche nel caso in cui il minore compia il quattordicesimo anno dopo che è stata proposta la querela). Peraltro, il codice di rito esige determinate formalità solo per la rinuncia espressa e per la remissione della querela, ma non anche per la manifestazione da parte del minore della sua volontà contraria alla remissione fatta dal rappresentante, che resta un atto disciplinato dal principio generale della libertà delle forme. Se la querela è stata proposta da più persone, il reato si estingue solo se la remissione è presentata da tutti i querelanti. Se uno solo di loro ha proposto querela e non siano ancora decorsi i termini, l'eventuale remissione del primo non pregiudica il diritto di querela delle altre persone offese (art. 154 c.p.). La remissione fatta a favore anche di uno soltanto dei querelati si estende a tutti, salva la necessaria accettazione (art. 155, comma 2, c.p.). Questo effetto estensivo opera a vantaggio di soggetti diversi da quelli in favore dei quali la remissione è fatta solo in relazione ai reati commessi in concorso o in cooperazione colposa con questi ultimi (Cass. V, n. 44377/2014, che, a fronte di più reati commessi solo in parte in concorso tra due persone, ha escluso che gli effetti della remissione di querela intervenuta in favore di uno dei due correi, potessero estendersi anche ai reati perseguibili a querela commessi unicamente dall'altro imputato). La Corte di Cassazione (Cass. V, n. 15109/2020) ha precisato che i l decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza. La querela proposta per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne è assolutamente irrevocabile (art. 609-septies c.p.), quasi a bilanciare il termine doppio dell'ordinario per assumere le proprie determinazioni in merito all'istanza di punizione nei confronti dell'autore del fatto. La remissione della querela proposta per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. “può essere soltanto processuale”. Secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, è idonea anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, tenuto conto che il riferimento alla remissione “processuale” evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall'art. 152 c.p. e dall'art. 340 c.p.p. (Cass. IV, n. 16669). La querela per stalking è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate commesse: - con armi, - da persona travisata, - da più persone riunite, - con scritti anonimi, - in modo simbolico, - avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, vere o supposte. In via ordinaria, le spese del procedimento sono addossate al querelato, ma le parti possono convenire diversamente (art. 340, comma 4, c.p.p.). La questione non risulta particolarmente significativa quando la soluzione transattiva si verifica nella prima fase delle indagini preliminari, ma proseguendo l'iter procedimentale, le spese possono diventare cospicue, assumendo un peso di qualche rilevanza tra gli elementi da considerare. Peraltro, in caso di assoluzione nella eventuale successiva fase dibattimentale o di declaratoria di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, il querelante che abbia agito con negligenza o imprudenza è condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e alla rifusione delle spese in favore dell'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche delle spese sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto, nonché, se il Giudice ravvisa colpa grave, anche al risarcimento del danno (artt. 427 e 542 c.p.p., come incisi da Corte cost., n. 180/1993 e n. 423/1993). Questa condanna del querelante deve essere quindi preceduta dall'accertamento sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela, ma la motivazione sulla temerarietà dell'istanza di punizione può essere anche implicitamente contenuta nel complesso dell'apparato motivazionale, laddove esso richiama la positiva ricognizione della infondatezza della accusa privata (Cass. V, n. 47967/2014). Peraltro, secondo parte della giurisprudenza, la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato” preclude la condanna alle spese del querelante, dal momento che non può ascriversi a colpa di quest'ultimo l'incompleto accertamento sulla sussistenza dell'elemento psicologico (Cass. II, n. 7034/2012). Del pari, se il reato è estinto per remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato convenuto altrimenti (artt. 427, comma 5 – richiamato anche dall'art. 542 – e 340, comma 4, c.p.p.). |