Richiesta di modifica delle modalità esecutive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 44, d.lgs. n. 274/2000)InquadramentoLe modalità di esecuzione della permanenza domiciliare, del divieto di accedere a specifici luoghi e del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal Giudice osservando le disposizioni dell'art. 666 c.p.p. La richiesta non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza può essere richiesto al Giudice un provvedimento provvisorio, revocabile nelle fasi successive del procedimento. FormulaALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI.... GIUDICE DELL'ESECUZIONE.... PROC. N..... R.G. RICHIESTA DI MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA Il sottoscritto Avv....., del Foro di...., con studio in...., via...., n....., difensore di...., condannato alla pena della.... con sentenza del Giudice di pace n....., in data.... e divenuta irrevocabile in data....; essendo in corso l'esecuzione della pena sopra indicata, per effetto dell'ordine di esecuzione emesso in data.... e notificato in data....; rilevato che ricorrono condizioni di assoluta necessità, costituite dalle seguenti circostanze:.... (specificare le ragioni e le evenienze in fatto che rendono assolutamente necessaria la modifica richiesta); previa fissazione di udienza in camera di consiglio, CHIEDE la modifica delle modalità di esecuzione della pena già stabilite con le seguenti..... Ricorrendo inoltre una situazione di assoluta urgenza, costituita da.... (specificare le circostanze di fatto). CHIEDE Inoltre l'emissione immediata di provvedimento provvisorio di modifica dell'esecuzione della pena, a norma dell'art. 44, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, secondo le modalità sopra indicate. CON OSSERVANZA Luogo e data.... sottoscrizione del difensore.... CommentoPrincipi generali L'art. 44, d.lgs. n. 231/2001 autorizza, su istanza di parte, il Giudice dell'esecuzione alla modifica delle modalità di esecuzione della pena della permanenza domiciliare, del divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non opera la permanenza domiciliare, nonché il lavoro di pubblica utilità. La modifica riposa sulla sola ipotesi dell'assoluta urgenza, che sarà oggetto di libera valutazione giudiziale. Il procedimento si sviluppa secondo il modello previsto all'art. 666 c.p.p., assicurando, in tal modo, il contraddittorio qualificato. In ogni caso la domanda non sospende l'esecuzione della pena in corso. A tal fine si prevede che il Giudice di pace possa, nei casi di assoluta urgenza, adottare (de plano) un provvedimento provvisorio che consenta di salvaguardare – temporaneamente – la menzionata causa. L'atto potrà essere, successivamente, revocato. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità possono, infatti, essere modificate in via di urgenza, ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, senza dover obbligatoriamente fissare l'udienza di prosecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., ma rimettendo a ciascuna delle parti la facoltà di chiedere l'instaurazione del procedimento esecutivo e quindi del pieno contraddittorio fra le parti (Trib. Macerata 17 settembre 2014). L'istituto opera anche nell'ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività. La questione dell'eventuale eccedenza della durata della prestazione lavorativa fissata dal Giudice rispetto alla misura stabilita dalla legge deve risolversi in sede esecutiva, stante il richiamo contenuto nell'art. 18-bis disp. att. c.p. all'art. 44, d.lgs. n. 274/2000 (Cass. II, n. 14312/2016). Legittimazione oggettiva La richiesta può riguardare la condanna alla pena della permanenza domiciliare, al divieto di accedere a specifici luoghi (art. 53, comma 3, d.lgs. n. 274/2000) eventualmente disposto con la pena della permanenza domiciliare, o del lavoro di pubblica utilità. Legittimazione soggettiva La richiesta può essere presentata dal condannato (o dal suo difensore). Forme La richiesta va presentata in forma scritta. Contenuto Nella domanda va riportata in maniera puntuale la condizione di “assoluta necessità” che giustifica la modifica. L'istante sarà tenuto a ben motivare le ragioni della menzionata causa, allegando la necessaria documentazione (pena, altrimenti, la possibile declaratoria di inammissibilità) a maggior ragione quando richieda l'adozione del provvedimento provvisorio che il Giudice può disporre in via d'urgenza (art. 44, comma 2, d.lgs. n. 274/2000). Luogo di presentazione La richiesta va presentata presso la cancelleria del Giudice di pace competente all'esecuzione (non nel magistrato di sorveglianza). |