Richiesta di revoca della misura cautelare interdittiva (art. 50, d.lgs. n. 231/2001)

Antonella Marandola

Inquadramento

Le misure cautelari interdittive sono revocate (anche d'ufficio) quando risultano mancanti i gravi indizi che supportano la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e non ricorrono specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Analogo effetto consegue quando, prima del dibattimento, a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Formula

RICHIESTA DI REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA EX ART. 50 D.LGS. N. 231/2001

Al G.I.P. (o Giudice che procede) ... (indicare l'autorità giudiziaria)

proc. n. ... R.G.

Il sottoscritto Avv. ..., del Foro di ..., con studio in ..., via ..., n. ..., rappresentante e difensore, giusta procura ad litemexart. 100 c.p.p.[1] depositata presso (la segreteria del Pubblico Ministero in data ...) oppure (presso la cancelleria di questo Giudice in data ...), di ... (denominazione dell'ente, associazione, società);

rilevato che nei confronti del suddetto ente pende il procedimento n. ... R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..., per l'illecito dipendente dal reato di cui all'art. ..., per il quale si procede nei confronti di ... (nome e cognome del soggetto cui è attribuito il reato presupposto);

rilevato che al suddetto ente è stata applicata, con provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di ..., emesso in data ... e notificato all'ente medesimo in data ..., la misura cautelare interdittiva della ... (specificare il tipo di misura applicata);

visto l'art. 50, d.lgs. n. 231/2001

CHIEDE

la revoca del summenzionato provvedimento cautelare in quanto risultano assenti i gravi indizi circa la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e non ricorrono specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (ovvero risulta che l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca) (precisare le modalità da cui si ricavano le indicate condizioni).

Con osservanza.

Luogo e data ...

sottoscrizione del difensore ...

1. Per la procura speciale ad litem, v. Formula in argomento.

Commento

Principi generali

Anche nell'ambito del procedimento cautelare a carico dell'ente è prevista la revoca della misura (Cass. VI, n. 6248/2012) da adottare quando risultano mancanti i gravi indizi che supportano la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato (artt. 6 e ss., d.lgs. n. 231/2001) e non ricorrono specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Analogo effetto consegue quando, prima del dibattimento, a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (Trib. Firenze 15 maggio 2012; Cass. II, n. 13911/2016; Cass. II, 1 ottobre 2009; G.I.P. Trib. Milano 28 ottobre 2004, Cmerito, 2005, 326). In altri termini, l'ente deve consegnare alla persona offesa della somma costitutiva del risarcimento del danno prodotto o, comunque, l'attuazione di condotte che garantiscano la presa materiale della somma da parte del danneggiato senza la necessità di un'ulteriore collaborazione dell'ente ai fini della traditio (Cass. II, n. 13911/2016; Cass. II, n. 326/2013). Quanto alla recidiva, la revoca può essere revocava anche quando essa viene meno per fattori sopravvenuti e diversi dall'attuazione delle misure riparatore volte all'eliminazione delle carenze organizzative (Cass. VI, n. 18634/2014).

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cessazione del rischio di recidiva, rilevante per l'applicazione di una misura cautelare, può essere determinata non solo dall'attuazione delle attività riparatorie previste dall'art. 17, d.lgs. n. 231/2001, ma anche da comportamenti di altro tipo, atteso quanto indicato dall'art. 50, comma 1, del citato testo normativo che, ai fini della revoca dei provvedimenti cautelari, pone in alternativa la ricorrenza delle ipotesi ex art. 17 alla mancanza sopravvenuta delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 45 del medesimo decreto: Cass. n. 18634/2014.

Come si comprende, lo svolgimento delle segnalate attività presuppone lo svolgimento di una serie di collaborazioni e (o contatti tra parti contrapposte (così Cass. II, n. 13911/2016). La richiesta non deve essere generica ma puntuale e specifica (Trib. Milano 28 ottobre 2004, Cmerito, 2005, 327). Deve essere, pertanto, formulato in modo tale da escludere un fine meramente dilatorio della sua presentazione, deve essere articolato e contenere garanzie e riscontri precisi alla volontà di adempiere da parte dell'ente (Trib. Milano 28 ottobre 2004, Cmerito, 2005, 327; G.I.P. Trib. Milano 20 settembre 2004, FI, 2005, II, 566).

Legittimazione soggettiva

L'istanza può essere presentata dall'ente (attraverso il rappresentante legale) o a dal difensore.

Termine

La legge non indica il termine entro il quale formulare la domanda: presupposto della richiesta è l'avvenuta adozione della misura interdittiva (Trib. Milano 28 ottobre 2004, Cmerito 2005, 326-327). È, infatti, incerto se essa possa venire formulata nel corso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 47, d.lgs. n. 231/2001 deputata all'adozione della misura, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Iter procedurale

La richiesta presenta fuori udienza instaura un procedimento incidentale: il Giudice sentito il P.M., verifica il venire meno delle condizioni su cui la misura riposa o della sussistenza degli indicati presupposti e in caso di esito positivo revoca l'esecutività della misura cautelare con ordinanza obbligatoriamente motivata ex art. 125, comma 3, c.p.p.

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