Atto d'appello contro la misura cautelare (art. 52, d.lgs. n. 231/2001)InquadramentoContro la misura interdittiva emessa a carico dell'ente, il Pubblico Ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello indicandone contestualmente i motivi. FormulaAL TRIBUNALE.... (INDICARE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA) PROC. N..... R.G. APPELLO EX ART. 52, D.LGS. N. 231/2001 Il sottoscritto Avv....., del Foro di...., con studio in...., via...., n....., rappresentante e difensore, giusta procura ad litem ex art. 100 c.p.p.[1] depositata presso (la segreteria del Pubblico Ministero in data....) oppure (presso la cancelleria del Giudice.... in data....), di.... (denominazione dell'ente, associazione, società); rilevato che nei confronti del suddetto ente pende il procedimento n..... R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di...., per l'illecito dipendente dal reato di cui all'art....., per il quale si procede nei confronti di.... (nome e cognome del soggetto cui è attribuito il reato presupposto); rilevato che al suddetto ente è stata applicata, con provvedimento del Giudice delle indagini preliminari (ovvero del Giudice) di...., emesso in data.... e notificato all'ente medesimo in data...., la misura cautelare interdittiva della.... (specificare il tipo di misura applicata); visto l'art. 52, d.lgs. n. 231/2001 propone APPELLO per i seguenti MOTIVI .... (specificare i motivi, puntuali e relazionati alla motivazione del provvedimento cautelare). Allega i seguenti documenti..... CON OSSERVANZA Luogo e data.... sottoscrizione del ricorrente.... [2] [1]Per la procura speciale ad litem, v. formula in argomento. [2]In caso di presentazione mediante raccomandata o telegramma, la firma dell'imputato/indagato deve essere autenticata. CommentoPrincipi generali Nell'ambito del procedimento a carico dell'ente, avendo operato la scelta di anticipare il contraddittorio prima dell'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 47, d.lgs. n. 231/2001, si è escluso il potere proporre riesame, prevedendo quale unico mezzo di controllo nel merito il giudizio d'appello. Va esclusa l'ammissibilità del ricorso per saltum (Cass. VI, n. 26/2006; Cass. VI, n. 32627/2006; Cass. VI, n. 37985/2004). Sotto tale aspetto, il modello diretto di riferimento prescelto è quello della regolamentazione codicistica delle impugnazioni avverso le misure cautelari reali. Si ricorda come in tema di misure cautelari interdittive applicabili all'ente per l'illecito dipendente da reato la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito stesso. Pertanto l'ambito di valutazione del Giudice deve comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente, il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 231, nonché è necessario verificare se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Nel giudizio cautelare rientrano anche le condizioni indicate nell'art. 13, d.lgs. n. 231, che subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Infine, anche nella fase cautelare il Giudice deve fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati negli artt. 6 e 7, d.lgs. cit., l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa. In ragione della peculiarità del giudizio di gravità indiziaria a carico dell'ente, non è legittimo il ricorso alla tecnica di motivazione del provvedimento per relationem, con semplice rinvio all'ordinanza cautelare personale, rinvio che può assolvere all'onere della motivazione solo per quanto concerne uno dei presupposti, quello cioè della sussistenza dei gravi indizi circa la commissione dei reati. In altri termini, la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, che costituiscono insieme al fumus commissi delicti, il presupposto per l'applicazione delle misure cautelari interdittive a carico dell'ente, implica l'esame di due tipologie di elementi. La prima di carattere oggettivo ed attinente alle specifiche modalità e circostanze del fatto, può essere evidenziata dalla gravità dell'illecito e dall'entità del profitto; l'altra ha natura soggettiva ed attiene alla personalità dell'ente. Per il suo accertamento devono considerarsi la politica d'impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell'ente, dovendosi valutare, come elemento di sfavore, la mancata attuazione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati (Cass. VI, n. 32626/2006; Cass. VI, n. 32627/2006). Legittimazione oggettiva L'appello è proponibile contro tutti provvedimenti in materia di misure cautelari (accoglimento, sospensione, revoca, modifica e cessazione in ogni caso della cautela, per quanto riguarda l'ente; anche rigetto, per quanto riguarda il P.M.), nonostante la lettera dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 231/2001 rinvii ai soli “provvedimenti che applicano le misure cautelari” (Trib. Milano 19 gennaio 2010). Legittimazione soggettiva La legittimazione spetta (al P.M.) e all'ente, per mezzo del suo difensore (v. Cass. S.U., n. 33041/2015). È ammissibile il gravame in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39,d.lgs. n. 231/2001, sempre che non sia stata previamente inviata all'ente l'informazione di garanzia (Cass. S.U., n. 33041/2015). Ne discende che prima dell'invio non è necessaria la costituzione dell'ente, obbligata, invece, a pena di inammissibilità della richiesta, successivamente. D'altro canto, la costituzione nelle forme dell'art. 39, d.lgs. n. 231/2001 – forme che all'evidenza richiamano quelle della costituzione di parte civile nel processo penale, da cui probabilmente l'impiego del termine “costituzione” in realtà equivalente al più generico “partecipazione” come emerge dalla lettura dell'art. 57 del decreto – è l'unico modo che l'ente ha per rendersi presente nel procedimento, in qualunque fase esso si trovi, anche con riferimento alle misure cautelari ed al procedimento incidentale di riesame o di appello che nasca dall'esercizio del diritto di impugnazione allo stesso spettante, diritto il cui esercizio presuppone la “costituzione” stessa dell'ente. Quanto al difensore, è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo: il dato dovrebbe valere anche per l'appello in esame (Cass. S.U., n. 33041/2015). Del pari è inammissibile quello presentato dal rappresentante indagato per il reato presupposto (Cass. II, 44372/2022). Termine L'appello deve essere proposto entro dieci giorni, termine che decorre dalla lettura o dalla notifica dell'ordinanza cautelare ex art. 127, comma 7, c.p.p. In caso di impossibilità della notifica pare valere l'art. 43, comma 4, d.lgs. Modalità La presentazione dell'atto va compiuta in forma telematica secondo quanto stabilisce (al momento della pubblicazione la l. n. 199 del 2022). Non trova più applicazione l'art. 583 c.p.p., mentre si attende l'entrata in vigore dell'art. 582, comma 1, c.p.p. Contenuto La presentazione dell'atto va accompagnata dai motivi, a pena di inammissibilità. Attraverso l'atto possono essere contestati tanti i presupposti su cui si fonda la misura (gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo; carenza dei presupposti di cui all'art. 6 e ss. d.lgs. n. 231/2000; assenza degli elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; i criteri di scelta della misura), quanto altri profili di legittimità (competenza del Giudice; inadempimenti esecutivi; durata illegittima ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 231/2001). |