Modello generale di ricorso individuale alla Corte EDU (artt. 34-35 Convenzione e 47 Regolamento)

Angelo Salerno

inquadramento

La proposizione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito Corte EDU, è disciplinata sia dal testo della Convenzione, agli artt. 34 e 35 CEDU, sia dal Regolamento della Corte, all'art. 47. In particolare, l'art. 34 CEDU, nel disciplinare i “Ricorsi individuali”, riconosce la legittimazione attiva a persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati, laddove il successivo art. 35 detta le “Condizioni di ricevibilità” del ricorso, prevedendo un termine di decadenza e una serie di cause di inammissibilità e irricevibilità. Infine, l'art. 47 del Regolamento specifica i requisiti formali che il ricorso deve presentare perché possa essere esaminato dalla Corte.

Formula

Modello generale di ricorso individuale alla Corte EDU

Commento

Il quadro istituzionale

La Corte EDU ha sede a Strasburgo ed è stata istituita nel 1959 dall'omonima Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel settembre del 1953, oggetto di ratifica da parte dell'Italia con legge e ratificata dall'Italia con l. n. 848/1955.

La Corte costituisce un organo giurisdizionale internazionale ed è composta da un numero di giudici corrispondente a quello degli Stati membri del Consiglio di Europa, organizzazione internazionale intergovernativa, il cui statuto è stato sottoscritto il 5 maggio 1949, a Londra, con la finalità di tutelare i diritti umani nella regione europea. Non vi è sovrapposizione tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, che costituiscono entità autonome e differenti, stante altresì la non corrispondenza degli Stati membri delle due istituzioni, dal momento che non tutti i quarantasei Stati che aderiscono al Consiglio d'Europa sono Stati membri dell'Unione Europea, come ad esempio la Turchia o l'Ucraina.

I giudici della Corte EDU sono eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla base di liste di tre candidati proposte da ciascuno Stato, ed esercitano il loro mandato a titolo individuale, senza rappresentare gli Stati di provenienza, per un periodo non rinnovabile pari a nove anni.

La composizione della Corte è variabile, in quanto i ricorsi palesemente inammissibili sono esaminati da un Giudice unico, mentre un Comitato di tre giudici può pronunciarsi con voto unanime sull'ammissibilità e sul merito nei casi già coperti giurisprudenza consolidata. Diversamente, la decisione è assunta a maggioranza dei componenti di una Camera, in numero di sette. Ciascuna Camera è composta dal Presidente della Sezione cui è assegnato il caso, ossia il Giudice eletto dallo Stato contro cui il ricorso è presentato, nonché da ulteriori cinque giudici, designati a rotazione dal Presidente della Sezione. Sono invece diciassette i componenti della Grande Camera, che esamina i casi rimessi a seguito di remissione da parte di una Camera o di accettazione di apposita richiesta di rinvio delle parti. Siedono nella composizione della Grande Camera il Presidente e il vice Presidente della Corte, nonché i presidenti delle Sezioni, oltre al Giudice eletto dallo Stato contro cui è stato proposto ricorso e altri giudici appositamente sorteggiati.

La Corte EDU svolge funzioni consultive e giurisdizionali. Le prime, ai sensi dell'art. 47 CEDU, consistono nel fornire pareri motivato in ordine all'interpretazione della Convenzione e dei relativi Protocolli, su richiesta del Comitato dei Ministri.

Nello svolgimento della sua funzione giurisdizionale, la Corte viene invece adita su ricorso degli Stati membri, ai sensi dell'art. 33 CEDU, ovvero – a far data dal 1998 – su ricorso individuale di cittadini, organizzazioni non governative o gruppi di individui, ai sensi dell'art. 34 CEDU. La Corte ha competenza riguardo l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei relativi protocolli, ivi compresa la tutela e il rispetto dei diritti e delle garanzie ivi previsti.

Le sentenze della Corte EDU sono motivate e soggette a pubblicazione, vincolando alla decisione assunta gli Stati membri del Consiglio d'Europa che siano stati parte nella controversia. L'esecuzione viene monitorata dal Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 46 CEDU, cui viene trasmesso il relativo fascicolo e che procede quindi a consultare lo Stato membro interessato per concordare modalità e tempistiche dell'esecuzioni, onde prevenire nuove violazioni della Convenzione. Difatti, ogni Stato membro ha il dovere di evitare il verificarsi di nuove violazioni, mediante adattamento della legislazione vigente o interventi su singoli provvedimenti adottati in violazione della Convenzione, potendo in caso contrario essere sanzionato per le violazioni successive. È altresì previsto il riconoscimento di un'equa riparazione nei confronti del ricorrente vittorioso, a carico dello Stato membro condannato.

Le condizioni di ricevibilità del ricorso: artt. 34 e 35 CEDU

I ricorsi individuali innanzi alla Corte EDU sono previsti dall'art. 34 della Convenzione, ai sensi del quale la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati, che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. L'articolo 34 prevede altresì che le Alte Parti contraenti si impegnino a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Le condizioni di ricevibilità del ricorso sono disciplinate dal successivo art. 35 CEDU, come modificato in forza del Protocollo n. 14, a far data dal 1° giugno 2010, nonché dal Protocollo n. 15, in vigore dal 1° agosto 2021, a seguito della ratifica di tutti gli Stati membri, ivi compresa l'Italia, che ha ratificato il protocollo con l. n. 11/2021.

Nella formulazione vigente, l'art. 35 CEDU prevede che la Corte non possa essere adita “se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne”, ed entro un periodo di quattro mesi (originariamente pari a sei mesi) a partire dalla data della decisione interna definitiva. Sarà dunque necessario, da un lato, adire preventivamente gli organi giurisdizionali nazionali, esaurendo i ricorsi ordinari nei termini consentiti dalla legge, con esclusione dunque dei casi di acquiescenza della parte di fronte a decisioni che ritenga violative della Convenzione. La Corte EDU opera infatti in via sussidiaria rispetto alla giurisdizione degli Stati membri, chiamati in prima battuta a garantire il rispetto della CEDU e dei relativi Protocolli, con intervento della Corte solo a fronte di violazione di tale obbligo da parte degli stessi. Ulteriore requisito, come anticipato, riguarda il termine di decadenza per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte EDU, che decorre dalla data della decisione che abbia esaurito i rimedi interni ovvero, in mancanza di essi, da quella dell'atto ritenuto violativo della Convenzione. Il termine di decadenza è ritenuto rispettato solo in presenza di un ricorso completo nei suoi elementi e requisiti, come sanciti dall'art. 47 del Regolamento della Corte EDU, ed è volto a garantire che le decisioni della stessa intervengano entro un ragionevole lasso di tempo rispetto ai fatti, onde consentirne una più agevole ricostruzione da parte della Corte.

È altresì previsto che non siano ricevibili dalla Corte eventuali ricorsi anonimi, al pari dei ricorsi che risultino “essenzialmente identic[i] a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi”.

Sono altresì dichiarati irricevibili i ricorsi individuali che risultino incompatibili con le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli, ovvero manifestamente infondati o abusivi. Al fine di prevenire dichiarazioni di irricevibilità per manifesta infondatezza, la Corte EDU ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un manuale in cui si evidenziano le principali ragioni di manifesta infondatezza.

Del pari non sarà ricevibile il ricorso individuale presentato da un ricorrente che non abbia “subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito”. Si consente in questo modo di filtrare le istanze dei privati, prevenendo un sovraccarico di lavoro per la Corte a fronte di vicende bagatellari.

La dichiarazione di irricevibilità del ricorso può essere pronunciata dalla Corte “in ogni stato del procedimento”.

Forme e requisiti del ricorso: art. 47 Regolamento Corte EDU

Il contenuto del ricorso individuale è definito dall'art. 47 del Regolamento della Corte EDU, che disciplina nel dettaglio forme e requisiti dell'atto.

Quest'ultimo deve innanzitutto essere presentato su formulario fornito dalla cancelleria, salva diversa decisione della Corte EDU, e deve contenere tutte le informazioni ivi richieste, indicando:

a) il nome, la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo del ricorrente e, qualora il ricorrente sia una persona giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero ufficiale di registrazione (ove presente) e l'indirizzo ufficiale della stessa;

b) se del caso, il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante;

c) se il ricorrente ha un rappresentante, la data e la firma originale del ricorrente nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla delega; nello stesso riquadro deve essere apposta anche la firma originale del rappresentante da cui si evince che quest'ultimo ha accettato di agire in nome del ricorrente;

d) la o le Parti contraenti contro le quali è proposto il ricorso;

e) un'esposizione dei fatti concisa e leggibile;

f) un'esposizione concisa e leggibile della o delle violazioni della Convenzione dedotte e delle argomentazioni pertinenti;

g) una relazione concisa e leggibile che confermi il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità di cui all'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, sopra esaminato.

Le informazioni richieste, come previsto dal par. 2 dell'art. 47, devono risultare sufficienti per consentire alla Corte di individuare, senza dover consultare altri documenti, la natura e l'oggetto del ricorso, ferma restando la facoltà per il ricorrente di fornire informazioni complementare, mediante allegazione al ricorso di un documento di non più di 20 pagine, che esponga in dettaglio i fatti, le violazioni della Convenzione dedotte e gli argomenti pertinenti.

È inoltre necessaria la sottoscrizione del formulario di ricorso da parte del ricorrente o di un suo rappresentante, allegando allo stesso:

a) copie dei documenti inerenti alle decisioni o alle misure contestate, giudiziarie o di altro tipo;

b) copie dei documenti e delle decisioni da cui si evinca che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine imposto dall'art. 35, par. 1 della Convenzione;

c) se del caso, copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di inchiesta o di composizione;

d) se il ricorrente è una persona giuridica: documento da cui risulti che la persona che presenta il ricorso ha la qualità per rappresentare il ricorrente o è stata delegata a tale scopo.

È fatto altresì obbligo di indicare i documenti prodotti a sostegno del ricorso in ordine cronologico in un elenco, numerati progressivamente e in maniera tale da risultare chiaramente identificati.

La violazione delle prescrizioni dell'art. 47 del Regolamento della Corte determina che il ricorso non sarà esaminato dalla Corte, salvo che il ricorrente non abbia fornito una spiegazione soddisfacente per l'inosservanza in questione o che il ricorso non riguardi una richiesta di misure provvisorie. In ogni caso, è fatta salva una diversa decisione da parte della Corte, in merito alla ricevibilità, adottata d'ufficio o su richiesta di un ricorrente.

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