Istanza di rateizzazione della cauzione (art. 31 d.lgs. n. 159/2011)

Corinna Forte

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 159/2011 il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che – tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'art. 22 – costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Il deposito della cauzione può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali.

La cauzione originariamente prevista dal comma 1 dell'art. 3-bis della l. n. 575/1965 presentava il carattere dell'obbligatorietà, nel senso che il versamento della somma dovesse necessariamente seguire l'applicazione della misura di prevenzione personale, a differenza di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, che contemplava invece un'ipotesi di cauzione “facoltativa”, irrogabile solo per i procedimenti in corso e in aggiunta alle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 della l. n. 1423/1956.

Quanto all'entità della stessa, si è precisato in giurisprudenza che la sua congruità deve essere valutata dal Tribunale che la dispone e non nel procedimento penale che si instaura in conseguenza del suo mancato versamento e che, in tale materia, la regola fondamentale è rappresentata dal rispetto di un generale canone di adeguatezza, nel senso che l'imposizione della cauzione non deve essere esorbitante nel quantum, ma rispettosa delle possibilità economiche del sottoposto, tanto che il Giudice non potrà prescindere dalla consistenza economica del suo patrimonio, in uno con i proventi che gli siano derivati dal compimento delle attività criminali stigmatizzate nel decreto applicativo delle misure di prevenzione, nonché delle specifiche finalità cautelari proprie dell'istituto della cauzione di buona condotta.

In caso di sostituzione della stessa con idonea garanzia reale, il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale – accogliendo l'istanza dell'interessato – è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano; le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale.

Grazie alle modifiche apportate dalla l. n. 161/2017, il tribunale può poi disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione ovvero ne sia rigettata la proposta (ad esempio in caso di annullamento del decreto applicativo in appello), il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In virtù dell'art. 32 d.lgs. n. 159/2011, al contrario, in presenza di violazioni delle prescrizioni imposte, il tribunale ordina la confisca della cauzione.

Formula

Al Sig. Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di....

Il sottoscritto Avv..... del Foro di.... con studio in.... alla via....,

difensore di fiducia di.... nato a...., nei cui confronti è stato emesso in data.... dal Tribunale di.... decreto con il quale è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di....;

PREMESSO

che con il citato decreto gli è stata applicata la cauzione di Euro.... da versare entro il termine di giorni....;

che detto decreto è stato eseguito in data....;

che il sottoposto non è in condizioni di provvedere all'integrale deposito della somma indicata a titolo di cauzione, atteso che le sue condizioni economiche attuali non lo consentono per le seguenti ragioni:....

CHIEDE

alla S.V., previa fissazione dell'udienza camerale, di disporre la rateizzazione della citata cauzione, consentendo al sottoposto di pagarla in numero.... rate ciascuna dell'importo di Euro.... con cadenza mensile, a far data da....

Allega i seguenti documenti, a riprova di quanto rappresentato (es. certificato ISEE, dichiarazione dei redditi, attestazione circa lo stato di disoccupazione, etc.....)

Con osservanza

Luogo e data....

Firma....

Commento

La cauzione: cenni generali

Secondo l'interpretazione prevalente, la cauzione originariamente prevista dal comma 1 dell'art. 3-bis della l. n. 575/1965 presentava il carattere dell'obbligatorietà, nel senso che il versamento della somma doveva necessariamente seguire l'applicazione della misura di prevenzione personale, a differenza di quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, che contemplava invece un'ipotesi di cauzione “facoltativa”, prevista solo per i procedimenti in corso e in aggiunta alle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 della l. n. 1423/1956.

Quanto all'entità della stessa, si è precisato in giurisprudenza che la sua congruità deve essere valutata dal Tribunale che la dispone e non nel procedimento penale che si instaura in conseguenza del suo mancato versamento (Cass. VI, n. 6029/1996, Mazzamuto; Cass. I, n. 11704/1998, Mazzarella) e che in tale materia la regola fondamentale è rappresentata dal rispetto del canone generale dell'adeguatezza, nel senso che l'imposizione della cauzione non deve essere esorbitante nella quantità, ma rispettosa delle possibilità economiche del soggetto, tanto che il Giudice deve tenere conto sia della consistenza economica del patrimonio dell'indiziato che dei fini cautelari propri della medesima (Cass. I, n. 3312/1989, ric. Santapaola; Cass. I, n. 2186/1992, ric. Vincenti).

La Cassazione ha costantemente respinto tutte le eccezioni di illegittimità di tale istituto per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, rilevando che il suo ammontare deve tenere conto delle condizioni economiche del sottoposto e che, comunque, la misura è revocabile e modificabile di talché non esiste alcuna disparità di trattamento a seconda delle diverse condizioni economiche dei soggetti coinvolti.

Infatti, l'art. 3-bis, ultimo comma, prevede espressamente la possibilità della revoca o della modifica della stessa qualora ricorrano comprovate e gravi necessità personali e familiari, tra le quali potrebbe ricomprendersi anche l'assoluta insolvibilità del sottoposto; diversamente opinando, si addiverrebbe a una ingiustificata disparità di trattamento tra solvibili e non solvibili, che esporrebbe questi ultimi alla sanzione penale di cui al quarto comma dell'articolo citato (in tal senso Cass. I, n. 1685/1983, ric. Greco).

Quindi, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra i destinatari, poiché la determinazione dell'ammontare della cauzione dovrà in ogni caso tenere conto delle condizioni economiche dei diversi soggetti, in uno con i proventi illeciti che al sottoposto siano derivati in conseguenza delle condotte criminose stigmatizzate nel decreto applicativo delle misure personali di prevenzione.

Infatti, la giurisprudenza ha precisato che la cauzione deve essere commisurata non solo all'effettivo patrimonio del soggetto proposto, ma anche al valore e all'importanza dei beni sequestrati e confiscati (Cass. I, n. 2908/1988, Spavone), con la conseguenza che qualora l'interessato non possa versare la cauzione per indisponibilità sono possibili la sua sostituzione con idonee garanzie reali, ovvero in ultima analisi la sua revoca.

È, di converso, evidente che le “ragioni personali e familiari” poste a base della revoca della cauzione devono essere sia “gravi”, cioè tali da comportare una obiettiva e insuperabile situazione di difficoltà ad adempiere, che “comprovate”, ossia non genericamente dedotte, ma supportate da un corredo probatorio sufficiente il cui onere di allegazione graverà, secondo le regole generali, in capo all'interessato.

Infatti, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione, per indisponibilità di mezzi economici grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi 4 soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza, e comprende anche la facoltà di richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale impossibilità di adempiere abbia i caratteri dell'assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata (Cass. V, n. 38729/2014).

Modalità di prestazione e sostituzione con garanzie idonee

Il termine per la prestazione è fissato dal tribunale, di regola nel provvedimento che impone la cauzione, e il relativo dies di decorrenza va individuato nella data di notifica del provvedimento.

In caso di detenzione del soggetto il termine decorre dall'effettiva esecuzione della misura di prevenzione e, dunque, dalla sua scarcerazione, poiché durante il regime custodiale l'esecuzione della misura è sospesa (Cass. I, 5 marzo, 1990; Cass. I, n. 2288/2009, ha confermato che allorché “sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dall'art. 3-bis l. n. 575/1965 (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione).

Come accennato, il sistema contempla la possibilità di sostituire la cauzione con la prestazione di idonee garanzie reali (art. 31, comma 3); esse possono cadere su beni mobili (in questo caso è il tribunale a dare le indicazioni sulla custodia dei beni dati in pegno), ovvero su immobili.

In tale ultima evenienza, la disposizione ripropone il testo dell'art. 3-bis l. n. 575/1965 previgente e richiama il riferimento all'istituto dell'ipoteca legale; il decreto che dispone la garanzia andrà pertanto trascritto presso l'ufficio di conservatoria del registro immobiliare ove è situato il bene.

La legge, invece, non prevede che si possano prestare garanzie personali e, in particolare, la fideiussione; ciò a differenza di quanto stabilito dell'art. 237 c.p., che, al contrario, contempla la possibilità di prestazione di fideiussione solidale.

Le garanzie reali alternative potranno essere accordate, in luogo del deposito della cauzione, solo su istanza espressa dell'interessato; pertanto, non sarà possibile procedere in tal senso di ufficio ovvero sottoporre a garanzia beni anche in parte diversi da quelli espressamente offerti.

Quanto alla possibilità di impugnare il provvedimento impositivo della cauzione, si registra un importante cambiamento dell'orientamento di legittimità che è giunto a superare la tesi “tradizionale” secondo la quale il provvedimento che pronuncia non è impugnabile (tra le prime Cass. I, n. 1231/1990).

Di recente Cass. V, n. 12104/2021 ha invece affermato il principio secondo il quale tale provvedimento, ex art. 31 comma 1, è impugnabile dinanzi alla Corte di Appello, essendo privo di tassatività l'elenco dei provvedimenti contenuti nell'art. 27 del medesimo decreto. Invero, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato, in tema di misure di prevenzione, che il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, non fosse impugnabile in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, c.p.p., non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame (Cass. VI, n. 39829/2019).

In particolare, si era osservato che l'art. 3-ter, comma 2, l. n. 575/1965, laddove indicava espressamente le pronunce adottabili dal Tribunale, a norma dei precedenti artt. 2-ter e 3-bis, soggette ad impugnazione, ed attualmente gli artt. 10, 27 e 31 del d.lgs. n. 159/2000 omettono di menzionare quella in oggetto e che neppure può essere invocato l'art. 111 Cost., ovvero l'art. 568, comma 2, c.p.p., poiché l'imposizione della cauzione non è riconducibile ai provvedimenti attinenti alla libertà personale; secondo tali pronunce si tratta di misura di carattere non definitivo che può sempre essere revocata, in tutto o in parte, dallo stesso organo che l'ha disposta per «comprovate gravi necessità personali o familiari» ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.

In caso di inottemperanza al versamento, che costituisce illecito penale ex art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, incomberà sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la capacità economica dell'obbligato di far fronte al relativo pagamento (Cass., VI, n. 39829/2019).

La Corte ha più recentemente ritenuto, tuttavia, che tale conclusione non sia più sostenibile a seguito della recente sentenza delle Sezioni Unite che ha affermato che il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, è impugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito (Cass. S.U., n. 46898/2019): le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto tra un orientamento che, invocando il principio di tassatività delle impugnazioni, negava che detto provvedimento fosse impugnabile, non essendo espressamente incluso tra le pronunce suscettibili di impugnazione, ed altro orientamento che riteneva che esso fosse impugnabile attraverso il ricorso in cassazione, facendo leva sulla previsione dell'art. 127, comma 7, c.p.p., ha optato per una terza soluzione affermando che detto provvedimento è appellabile.

Le Sezioni Unite sono giunte a tale conclusione asserendo che l'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 è «concepito come norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione» e che «è da escludere che l'art. 27 d.lgs. n. 159/2011, contenente un elenco di provvedimenti impugnabili con l'appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso», cosicché è venuto a cadere «uno dei principali argomenti su cui è stata basata l'affermazione che il legislatore del 2017, avendo ripreso la materia dei provvedimenti in tema di misure patrimoniali impugnabili, avrebbe espresso una volontà ben circoscritta nella relativa individuazione».

Non può, quindi, essere più invocato il principio di tassatività delle impugnazioni per escludere che il provvedimento che imponga la cauzione non sia suscettibile di gravame.

Si era in passato discusso circa la possibilità di ottenere la rateizzazione della cauzione.

La giurisprudenza lo aveva tendenzialmente escluso, osservando che non fosse normativamente previsto (Cass. VI, n. 4183/1999, Gennaro); d'altro canto, se lo scopo specifico dell'istituto è quello di garantire il rispetto di determinate prescrizioni esso non sarebbe compatibile con la dilazione nel deposito, che non assicura un'immediata ed efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Tuttavia, la l. n. 161/2017 la riforma ha, al contrario, introdotto la possibilità che la cauzione possa essere pagata in forma rateale; il provvedimento è, anche in questo caso, subordinato alla valutazione delle condizioni economiche del soggetto da parte del giudice che ha emesso il decreto applicativo della misura di prevenzione.

Confisca e restituzione

Al termine dell'esecuzione della misura, se il sottoposto non abbia trasgredito alle prescrizioni impostegli, ha il diritto a ottenere la restituzione della cauzione versata.

Al contrario, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 159/2011 in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione, oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione.

Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

In entrambi i casi, non vi si può procedere de plano, ma occorrono un'istanza dell'interessato e la celebrazione di un'udienza camerale; trattandosi di subprocedimento giurisdizionale va, pertanto, rispettato il principio del contraddittorio, in ossequio al disposto costituzionale di cui all'art. 111.

Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'obbligo della difesa tecnica.

In concreto, il Tribunale svolgerà una sommaria istruttoria documentale acquisendo informazioni dalla P.G. preposta ai controlli circa l'eventuale esistenza di violazioni delle prescrizioni imposte, nonché prova dell'effettivo e completo versamento della cauzione ad opera del sottoposto.

La condotta rilevante ai fini della confisca della cauzione deve derivare da violazioni dolose delle prescrizioni, sia pur non cristallizzate in una sentenza di condanna (tanto meno irrevocabile).

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la confisca della cauzione, “nel caso di violazione degli obblighi imposti al soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie violazione dell'obbligo di portare con sé la carta di permanenza), non è applicabile qualora sia accertata l'insussistenza del dolo dell'omissione” (Cass. V, n. 3392/2009).

Va, al contrario, confiscata la cauzione qualora l'interessato non abbia ottemperato alle prescrizioni, anche se sia stato prosciolto dal relativo reato per intervenuta amnistia (Cass. I, n. 306/1995).

Trattandosi, infine, di strumento di garanzia del rispetto delle prescrizioni sia delle misure personali che di quelle patrimoniali, la confisca della cauzione va mantenuta anche quando nel giudizio di appello sia stata revocata la misura ablativa dei beni disposta in primo grado, sempre che risulti invece confermata la misura personale (Cass. I, n. 11843/2009).

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