Accettazione della remissione di querela (art. 340)InquadramentoLa querela, una volta ritualmente proposta, non è revocabile unilateralmente: può essere rimessa soltanto con il consenso del querelato che, salvo particolari casi in cui si considera comunque acquisito per fatti concludenti, deve essere formalmente dichiarato in un atto di espressa accettazione. FormulaALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... [1] ACCETTAZIONE DELLA REMISSIONE DI QUERELA [2] Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., codice fiscale ..., recapito telefonico ... (casa/ufficio), recapito cellulare ( ...), e-mail ... @ ..., residente a ..., PREMESSO che è stata proposta querela nei suoi confronti in data ... presso ... [3] da parte di ... [4]; che il suindicato querelante ha dichiarato di rimettere la suddetta querela con dichiarazione in data ... resa a ... [5]. Per tutto quanto sinora esposto, il sottoscritto formalmente ACCETTA la remissione della suddetta querela. (Le spese del procedimento, in deroga a quanto previso dalla legge e come espressamente dichiarato nell'atto di remissione, resteranno a carico del suddetto querelante [6]). Luogo e data ... Firma ... 1. Sempre la stessa a cui era indirizzata la querela. 2. L'atto di accettazione può essere redatto anche direttamente in calce alla remissione di querela. In questo caso, le premesse possono essere ancora più sintetiche, essendo sufficiente il richiamo alle dichiarazioni che precedono. 3. Indicare l'ufficio che ha ricevuto la querela (ad esempio: Stazione dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Procura della Repubblica, etc.). 4. Indicare le generalità complete del querelante. 5. Indicare l'ufficio che ha ricevuto la remissione di querela (ad esempio: Stazione dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Procura della Repubblica, etc.). 6. Secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p., “Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto”. Questa statuizione (il cui contenuto può essere variamente declinato dalla libera volontà delle parti) è dunque un elemento del tutto eventuale dell'atto di remissione della querela, che consegue agli accordi intercorsi in ipotesi tra le parti, diretti a regolare ogni conseguenza economica dell'intera vertenza. CommentoPer l'efficacia della remissione occorre l'accettazione del querelato (anche prima che assuma formalmente la qualità di indagato, a seguito di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.). Nelle parole del codice penale: la remissione non produce effetto, se il querelato l'ha ricusata espressamente o tacitamente (e cioè compiendo fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione). Questa costruzione bifasica che porta ad un effetto sostanziale (l'estinzione del reato) per il tramite di un atto di natura schiettamente processuale (la remissione, che ha il fine e l'effetto di paralizzare il prosieguo del procedimento) non postula tuttavia la natura bilaterale della remissione stessa: l'accettazione ne costituisce una semplice condizione di efficacia. Al pari della remissione, anche l'accettazione può avvenire per fatti concludenti e senza un'espressa manifestazione di volontà. Ad esempio, l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Cass. S.U., n. 27610/2011). Questo ragionamento non può però essere esteso anche ai casi in cui l'imputato, legittimamente assente in dibattimento, non sia mai venuto a conoscenza della decisione del querelante e posto in grado di manifestare la propria eventuale volontà sul punto (Cass. II, n. 40552/2013). La capacità di accettare la remissione è disciplinata dalle medesime disposizioni previste per la remissione (art. 155, comma 3, c.p., che rinvia al precedente art. 153). Quando il querelato minore o infermo di mente sia privo di un esercente la potestà genitoriale ovvero di tutore o di amministratore di sostegno oppure il rappresentante si trovi in conflitto di interessi con lui, la facoltà di accettare la remissione deve essere esercitata da un curatore speciale, nominato con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero (eventualmente sollecitato dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni), dal Giudice per le indagini preliminari o dal Giudice che procede (artt. 155, comma 4, c.p. e 338, commi 2, 3, 5, c.p.p.). In difetto di espressa previsione di legge, non sussistono valide ragioni sistematiche per escludere la possibilità di revocare la “ricusazione” della remissione, sia tacita, sia espressa. Sarà dunque ammissibile che, pur a seguito di una iniziale mancanza di accettazione, anche espressa formalmente di fronte alla polizia giudiziaria, in un secondo momento il querelato renda pienamente efficace con un nuovo atto di accettazione la remissione di querela resa a suo tempo. Peraltro, la irrevocabilità della remissione obbliga a tenere conto dell'ipotesi che l'accettazione possa formalizzarsi anche dopo un notevole lasso cronologico. Nel procedimento davanti al Giudice di pace, data l'equiparazione legislativa degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela (art. 21, comma 5, d.lgs. n. 274/2000), la rinuncia al ricorso, unita all'accettazione dell'imputato, produce l'estinzione del reato, al pari della remissione della querela (Cass. IV, n. 7366/2014). La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato in concorso o in cooperazione colposa tra loro si estende a tutti i partecipi, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata (art. 155, comma 2, c.p.). In difetto di contrarie pattuizioni, le spese del procedimento restano a carico del querelato (art. 340, comma 4, c.p.). Qualora sussista difformità tra il verbale di remissione ed il verbale di accettazione in ordine alla pattuizione sulle spese (ad esempio, contenendo il primo la richiesta di compensazione ed il secondo il consenso ad una equa ripartizione delle spese tra le parti), deve ritenersi insussistente una valida pattuizione che deroghi alla espressa previsione normativa (Cass. V, n. 2773/2010). Alla rituale accettazione della remissione di querela consegue l'estinzione del reato ( art. 152, comma 1, c.p.). La declaratoria di estinzione del reato nel giudizio di impugnazione per intervenuta remissione di querela travolge il dovere del Giudice di decidere sulle disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili. La ratio dell'art. 578 c.p.p. è infatti quella di evitare che le cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Cass. V, n. 41316/2013). La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto a formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato (Cass. V, n. 21874/2014, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo). La questione concernente la abolitio criminis è tuttavia pregiudiziale anche rispetto a quella relativa all'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela: non è infatti possibile dichiarare l'estinzione di un fatto-reato che la legge non prevede più come tale; peraltro questa formula di proscioglimento è più favorevole per l'imputato, perché impedisce l'addebito delle spese del procedimento (Cass. V, n. 12276/2017). La Riforma Cartabia (art. 1 del d.lgs. n. 150/2022, attuativo della legge-delega n. 134/2021) ha modificato l'art. 152 c.p. in tema di remissione della querela In primo luogo è stata prevista la possibilità di rimettere la querela non solo in riferimento ai delitti ma anche alle contravvenzioni. Tale modifica è conseguente al fatto che il medesimo d.lgs. ha previsto la procedibilità a querela delle contravvenzioni di cui agli artt. 659, comma 1, e 660 c.p. In secondo luogo la riforma ha codificato l'ipotesi di remissione tacita di querela (affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (art. 152, comma 2, c.p.). Corrispondentemente è stato integrato l'art. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa), prevedendo alla lettera n-bis) l'informazione che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo da parte della persona offesa che ha sporto querela all'udienza in cui è stata citata come testimone, comporta la remissione tacita di querela. È stato altresì integrato l'art. 142 disp. att. c.p.p., ovvero la norma sulla citazione del testimone, prevedendo l'avvertimento per il querelante che la mancata comparizione senza giustificato motivo all'udienza in cui è citato a comparire integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. L'art. 152 c.p. disciplina un'ulteriore ipotesi di remissione tacita: quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa (disciplinato dall'art. 129-bis c.p.p.), concluso con esito riparativo. Se l'esito riparativo comporta l'assunzione di impegni comportamentali da parte dell'imputato, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati dall'imputato. Anche in questo caso è stato integrato l'art. 90-bis c.p.p. prevedendo alla lettera p-ter l'avviso al querelante che la conclusione del programma di giustizia riparativa con esito riparativo e con il rispetto di eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato comporta la remissione tacita di querela. Il comma 3 dell'art. 152 c.p. prevede delle eccezioni, ovvero delle ipotesi in cui la mancata comparizione all'udienza del querelante non può valere come remissione tacita di querela: se il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità; se il querelante è persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p.; se il querelante ha agito in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore o di rappresentante legale di un minore o di un incapace; se il querelante ha sporto atto di querela in qualità di persona munita di poteri nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia; se il querelante ha agito in qualità di curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 121 c.p. |