Eccezione di incompetenza per materia al giudice per le indagini preliminari (art. 22)

Alessandro Leopizzi
Angelo Salerno

Inquadramento

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se riconosce, anche su impulso di parte, la propria incompetenza per materia, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Formula

TRIBUNALE PENALE DI.... UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA

* * *

Il sottoscritto Avv....., con studio in...., via...., difensore di fiducia/ufficio di....

1....., nato a.... il....;

2....., nata a.... il....;

indagato nel procedimento penale n..... /.... R.G.N.R.,

per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.)....

per i reati previsti e puniti dagli artt.

a).... c.p.

b)...., l..... /....

c)...., d.P.R.....

d)...., d.lgs.....

PREMESSO

che (riassumere sinteticamente il particolare momento procedimentale, per quanto possa rivestire rilievo ai fini della decisione del giudice: misura cautelare in atto, pendenza della richiesta di incidente probatorio, accertamenti tecnici non ripetibili in via di espletamento, etc.) [1] ;

che i reati per cui si procede, per come iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., risultano di competenza del giudice di pace e non del tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 274/2000 (ovvero attribuiti alla competenza funzionale dell'autorità giudiziaria di....);

(OVVERO)

che una corretta qualificazione della vicenda per cui si procede impone di ravvisare nei fatti, al più, la fattispecie di cui all'art..... (reato di competenza del giudice di pace) (ovvero reato attribuito alla competenza funzionale dell'autorità giudiziaria di....), con quanto ne consegue in termini di difetto di competenza del tribunale ordinario di.... [2] ;

(OVVERO)

che l'indagato è nato il...., come da certificazione anagrafica allegata, di modo che competente a procedere risulta il tribunale per i minorenni di....;

presenta, ai sensi dell'art. 22 c.p.p., formale

ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA

e, per l'effetto,

CHIEDE

che il giudice adìto voglia pronunciare la conseguente ordinanza e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero [3].

Si allegano i seguenti documenti.

1)....;

2).....

Luogo e data....

Firma....

[1]L'invocata ordinanza di incompetenza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto (art. 22, comma 2 c.p.p.). Essa non impone pertanto la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero procedente ad altro ufficio di procura istituito presso l'organo giurisdizionale competente come individuato nel provvedimento del giudice. Per ottenere un simile obiettivo la parte deve invece presentare apposita richiesta al magistrato inquirente ai sensi dell'art. 54-quater c.p.p., comma 1 (se del caso giovandosi poi del rimedio para-impugnatorio previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo).

[2]Le due opzioni dipendono dalla circostanza che il pubblico ministero abbia per errore considerato di competenza del tribunale ordinario un reato viceversa di competenza del giudice di pace (e quindi non si controverta della qualificazione giuridica del fatto) oppure che il difensore proponga una rilettura della vicenda tale da imporre una derubricazione o comunque una diversa qualificazione del reato, con quanto ne consegue in termini di mutata competenza.

[3]Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (art. 22, comma 3 c.p.p.).

Commento

La competenza per materia

La giurisdizione dei giudici ordinari si declina secondo i criteri di competenza (materia, territorio, connessione).

In particolare, la competenza per materia distribuisce i procedimenti ai singoli organi giudicanti secondo una doppia regola:

– sulla base della specifica indicazione delle fattispecie penali (regola qualitativa);

– sulla base della pena edittale prevista per ciascun reato (regola quantitativa).

Ferma restando la ripartizione geografica ai fini della competenza per territorio, la competenza per materia è divisa tra gli uffici giudicanti di primo grado:

– corte di assise;

– tribunale;

– giudice di pace;

– tribunale per i minorenni.

È opportuno sottolineare come la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario sia titolare della funzione inquirente e requirente (la competenza è sempre del giudice e mai del pubblico ministero, per quanto la prassi sorvoli talora su questa fondamentale distinzione sistematica e terminologica) relativamente ai procedimenti di competenza dei primi tre uffici. Presso ogni tribunale per i minorenni, viceversa, è istituita una apposita procura.

Durante la fase delle indagini preliminari e sino alla definizione dell'udienza preliminare, dunque, non vi sarà luogo per questioni relative alla futura competenza del tribunale o della corte di assise (a cui spetta di giudicare sui più gravi fatti di sangue e sui più gravi delitti politici e contro la libertà personale, chiamando membri della stessa comunità colpita dall'azione criminosa, i giudici popolari, ad integrare il collegio giudicante), poiché uno solo è l'organo del pubblico ministero e del pari comuni ai due uffici giudicanti sono il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare.

Per quanto attiene ai procedimenti di competenza del giudice di pace, a fronte della permanenza delle suddette attribuzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale, si pone però la necessità di adìre il giudice per le indagini preliminari costituito presso l'ufficio del giudice di pace.

Al contrario, in caso di competenza dell'autorità giudiziaria minorile, il pubblico ministero “ordinario” che eventualmente si trovasse a procedere, dovrà trasmettere senza indugio gli atti alla procura “specializzata”, anche officiosamente (o su istanza di parte), senza necessità di un'espressa declaratoria del giudice.

L'incompetenza per materia in favore di un giudice superiore (ad esempio, corte di assise rispetto al tribunale ovvero tribunale rispetto al giudice di pace) potrà comunque essere rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo i casi di competenza per materia determinata dalla connessione. Quella in favore del giudice inferiore, in considerazione delle maggiori garanzie offerte all'indagato/imputato, dovrà invece essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 c.p.p. per la proposizione delle questioni preliminari (artt. 21 e 23 c.p.p.).

La competenza funzionale

L'ulteriore ripartizione delle funzioni nella sequenza di fasi e gradi del procedimento (all'interno o all'esterno dello stesso ufficio giudiziario) prende usualmente, nella letteratura e nella prassi, il nome di “competenza funzionale”.

Questa ulteriore tipizzazione, pur non trovando una esplicita previsione nel codice di rito, è desumibile dal sistema, in quanto connaturata alla costruzione normativa della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo, e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento. La violazione delle regole relative a tale tipo di competenza configura dunque una nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1 c.p.p. (cfr. Cass. V, n. 31673/2017, in tema di competenza della corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, per i delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.).

Talora, questa peculiare competenza opera anche con effetti sull'individuazione dell'ufficio per territorio, quando le attribuzioni della procura distrettuale ex art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p. involgano la competenza a provvedere del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto (Cass. IV, n. 1526/2013, che postula la assimilazione della competenza funzionale a quella per materia).

Natura funzionale è riconosciuta altresì alla competenza della magistratura di sorveglianza (Cass. I, n. 2260/2014, PG e altri, in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale, in caso di impugnazione limitata alle sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza e non anche altri “capi” penali della sentenza ovvero altri “punti” della decisione pur afferenti allo stesso capo).

La competenza del tribunale per i minorenni

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi da coloro che, all'epoca dei fatti, non avevano ancora compiuto i diciotto anni (art. 3 d.P.R. n. 448/1988).

Il riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice minorile presuppone che il primo proceda solo quando si abbia la certezza della maggiore età dell'autore del reato e il secondo anche quando non sia compiutamente acclarata l'età dell'autore, in assoluto o per essere ignota la data di commissione del fatto (Cass. I, n. 21312/2016).

Questa competenza è esclusiva e non subisce deroghe qualora il reato commesso sia di competenza della corte d'assise o del giudice di pace. La violazione di questa regola comporta la nullità assoluta della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. III, n. 54996/2016).

Dal combinato disposto degli artt. 67 c.p.p. e 8 d.P.R. n. 448/1988, discende che anche l'accertamento della minore età dell'imputato spetta ordinariamente al giudice minorile quale giudice specializzato, di modo che il dubbio in tal senso, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, impone la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, all'esito del quale o prosegue il procedimento principale con l'utilizzazione dell'attività processuale già svolta o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile (Cass. II, n. 41934/2017).

Se il reato è commesso in concorso o in cooperazione colposa con un adulto si procede allo stralcio dei fascicoli e alla trattazione separata delle diverse posizioni.

La competenza del giudice di pace

Il giudice di pace, giudice di prossimità con una forte vocazione alla definizione conciliativa delle controversie di microconflittualità individuale, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 274/2000, è competente:

• per i delitti di:

– percosse (art. 581 c.p.);

– lesioni dolose (art. 582 c.p., limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte; la Corte Costituzionale (Corte cost. n. 236/2018) ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, e ss.mm., nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, c.p., per fatti commessi contro i soggetti di cui al numero 1) dell'art. 577, comma 1, c.p.);

– lesioni colpose (art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni);

– diffamazione non aggravata dal mezzo della stampa o da altro mezzo di pubblicità (art. 595, commi 1 e 2 c.p.);

– minaccia non aggravata (art. 612, comma 1 c.p.);

– furti cosiddetti minori (art. 626 c.p.);

– usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, invasione non aggravata di terreni o edifici, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, qualora non aggravate ex art. 639 c.p.(artt. 631,632,633,636 c.p.);

– ingresso abusivo nel fondo altrui (637 c.p.);

– uccisione o danneggiamento di animali altrui (638, comma 1 c.p.);

– deturpamento e imbrattamento di cose altrui (639 c.p.).

• Per le contravvenzioni di:

– somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.);

– determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);

– somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.);

– inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.).

• Nonché per i reati di cui agli artt.:

– artt. 25 e 62, comma 3 r.d. n. 773/1931 (T.U di pubblica sicurezza);

– artt. 1095,1096 e 1119, codice della navigazione;

– art. 3 d.P.R. n. 918/1957 (approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini);

– artt. 102 e 106 d.P.R. n. 361/1957 (T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati);

– art. 92 d.P.R. n. 570/1960 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

– art. 3 l. n. 362/1991 (norme di riordino del settore farmaceutico);

– art. 51 n. 352/1970 (norme sui referendum);

– artt. 3, commi 3-4, 46, comma 4 e 65, comma 3 d.P.R. n. 753/1980 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

– artt. 18 e 20 l. n. 528/1982 (ordinamento del gioco del lotto);

– art. 17, comma 3, n. 107/1990 (disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);

– art. 15, comma 3, d.lgs. n. 311/1991 (attuazione delle direttive CEE in materia di recipienti semplici a pressione);

– art. 11, comma 1, d.lgs. n. 313/1991 (attuazione della direttiva CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli);

– art. 10, comma 1, d.lgs. n. 507/1992 (attuazione della direttiva CEE concernente i dispositivi medici impiantabili attivi);

– art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997 (attuazione della direttiva CEE concernente i dispositivi medici);

– art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione);

– artt. 13, comma 5.2, 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater (T.U. sull'immigrazione).

La competenza del tribunale

La competenza del tribunale, in estrema sintesi, è schiettamente residuale e desumibile per sottrazione: ad esso pertengono tutti i reati in relazione ai quali non debbano giudicare la corte d'assise, il tribunale per i minorenni e il giudice di pace.

Il tribunale giudica in composizione monocratica o collegiale, secondo la ripartizione dettata dagli artt. 33-bis c.p.p. (che non costituisce una questione inerente la competenza, né attiene, secondo l'art. 33, comma 3 c.p.p., alla capacità del giudice).

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