Ricorso contro l'ordinanza di sospensione per incapacità dell'imputato (art. 71, comma 3)InquadramentoContro l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, quando risulta che lo stato mentale dell'indagato/imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, possono ricorrere per cassazione il Pubblico Ministero, l'indagato/imputato, il difensore e il curatore speciale. FormulaALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN SEDE PENALE [1] Ricorso per cassazione [2] *** Il sottoscritto Avv. ..., con studio in ..., via ..., codice fiscale ..., PEC ... @ ..., iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal ..., difensore di fiducia (ovvero di ufficio), di 1. ..., nato a ... il ...; 2. ..., nata a ... il ...; indagato (ovvero imputato) [3] nel procedimento penale n. ... / ... R.G.N.R., pendente presso la procura della Repubblica di ...; per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.) ...; per i reati previsti e puniti dagli artt. a) ... c.p. b) ..., l. ... / ... c) ..., d.P.R. ... d) ..., d.lgs. ... PROPONE RICORSO avverso l'ordinanza emessa il ... dal Giudice per le Indagini Preliminari (ovvero dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di ... ) (ovvero dal Tribunale di ... in composizione collegiale/monocratica), con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento per incapacità dell'indagato (ovvero dell'imputato) ai sensi dell'art. 71 c.p.p., per i seguenti MOTIVI [4] 1. Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. (in relazione all'art. ... [5] c.p.). (esporre, in maniera chiara e sintetica, un breve resoconto della vicenda procedimentale e un ancor più breve sunto dell'ordinanza). Tale decisione non convince. In primo luogo, secondo la tradizionale giurisprudenza, (rappresentare, con altrettanta sintesi, il quadro normativo e giurisprudenziale in cui deve inquadrarsi la dedotta violazione). Nel caso di specie, può osservarsi come (descrivere la ravvisata inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale). Si precisa dunque, in relazione a quanto sinora esposto, (indicare in estrema sintesi, l'oggetto, il contenuto, le implicazioni del vizio dedotto). 2. Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p. (in relazione all'art. 70 ovvero all'art. 71 c.p.p.). (esporre, in maniera chiara e sintetica, un breve resoconto della vicenda procedimentale e un ancor più breve sunto dell'ordinanza). Le conclusioni a cui è pervenuto il giudicante non appaiono corrette. In primo luogo, secondo la tradizionale giurisprudenza, (rappresentare, con altrettanta sintesi, il quadro normativo e giurisprudenziale in cui deve inquadrarsi la dedotta violazione). Nel caso di specie, può osservarsi come (descrivere la ravvisata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza). Si precisa dunque, in relazione a quanto sinora esposto, (indicare in estrema sintesi, l'oggetto, il contenuto, le implicazioni del vizio dedotto). 3. Violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Da ultimo, occorre considerare (rappresentare, con altrettanta sintesi, il quadro normativo e giurisprudenziale in cui deve inquadrarsi la dedotta violazione). Nel caso di specie, può osservarsi come (descrivere la ravvisata mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame). Si precisa dunque, in relazione a quanto sinora esposto, (indicare in estrema sintesi, l'oggetto, il contenuto, le implicazioni del vizio dedotto). Ci si duole, in conclusione, dell'inosservanza e dell'erronea applicazione della legge penale, nei profili sopra evidenziati, del provvedimento impugnato e si chiede che la Suprema Corte adita voglia provi rimedio, accogliendo le seguenti CONCLUSIONI Voglia la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento della proposta impugnazione, annullare l'ordinanza di cui in premesse, con ogni conseguente pronuncia. Si indicano quali atti oggetto delle censure dedotte con i motivi del ricorso: - Ordinanza del (indicare l'autorità giudiziaria emittente) in data ...; - ... [6]; - ... . Si allegano i seguenti documenti [7]: 1) ...; 2) ... . Luogo e data ... Firma ... 1. Secondo il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale del 17 dicembre 2015, per quanto riguarda i caratteri e l'impaginazione, si prescrive: “Utilizzare fogli A4 (naturalmente anche intestati); margine orizzontale sinistro 3,5 cm (così che non sia di impedimento in caso di fascicolazione); margine orizzontale destro almeno 2,5 cm; margini verticali 2,5 cm; carattere preferibilmente Verdana (facilita la modificazione del formato), dimensione di almeno 12 pt nel testo e con un'interlinea 1,5”. 2. In linea con le previsioni del codice di procedura penale, l'atto dovrà contenere i seguenti elementi secondo le indicazioni dello schema: 1) parte ricorrente; 2) provvedimento impugnato; 3) indicazione della norma incriminatrice; 4) eventuale altro riferimento normativo attinente all'oggetto del ricorso; 5) esposizione dei motivi, ciascuno articolato come segue: - epigrafe - esposizione; - precisazioni; 6) conclusioni; 7) indicazione degli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi del ricorso; 8) sottoscrizione; 9) indice degli allegati (citato Protocollo d'intesa). 3. Contro l'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato possono ricorrere per cassazione il Pubblico Ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato (art. 71, comma 3, c.p.p.). 4. I motivi di impugnazione, esposti separatamente in relazione alle singole doglianze dovranno essere articolati in Epigrafe - Esposizione – Precisazioni, intese queste ultime come oggetto, contenuto, implicazioni del vizio dedotto. In particolare: - i vizi di legittimità dovranno essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p. ovvero ad altre norme; - ogni motivo dovrà essere introdotto da una epigrafe che indichi il vizio dedotto, le norme che si assumono violate e i riferimenti alla fattispecie prevista dall'art. 606 c.p.p. ovvero ad altre norme; - l'esposizione dei motivi, avente caratteristiche di sinteticità e chiarezza, dovrà evitare la riproduzione del contenuto degli atti processuali oggetto del gravame essendo sufficiente la specifica indicazione degli stessi integrata dalla elencazione di seguito prevista; - dovranno evitarsi altresì ridondanti trascrizioni di riferimenti giurisprudenziali; - in calce ad ogni singola doglianza saranno precisati, in relazione a quanto specificamente esposto, l'oggetto, il contenuto, le implicazioni del vizio dedotto. La redazione dei motivi aggiunti seguirà le medesime indicazioni di cui ai punti che precedono. (citato Protocollo d'intesa). 5. Ad esempio, dell'art. 88 c.p., in tema di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, che, ove accertata dal perito, comporterebbe il proscioglimento dell'imputato per difetto di imputabilità. 6. Ad esempio, l'elaborato peritale ovvero atti da cui emergano circostanze che impongano una sentenza assolutoria o di proscioglimento. 7. In relazione al requisito dell'autosufficienza gli atti oggetto di doglianza dovranno essere specificamente indicati nel corpo dei motivi con ciò evitando integrali copiature degli stessi. In calce al ricorso andrà compilato un elenco degli atti menzionati ed utili alla valutazione, indicando per ciascuno di essi la posizione nel fascicolo processuale, così da agevolarne la consultazione (citato Protocollo d'intesa). CommentoL'ordinanza con cui il Giudice, dopo avere espletato perizia sulla capacità processuale dell'indagato o dell'imputato, sul presupposto che questi, per infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, dispone che il procedimento sia sospeso e nomina un curatore speciale, può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione dal Pubblico Ministero, dall'indagato o dall'imputato, dal suo difensore e dal curatore speciale (art. 71, comma 3, c.p.p., che non include tra i legittimati al ricorso la persona offesa o la parte civile). La natura dell'impugnazione pone una serie di limiti cospicui alla parte impugnante, in ossequio al principio devolutivo: il ricorso attribuisce alla Corte la cognizione del procedimento solo per quanto attiene ai motivi proposti ed alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 609 c.p.p.). In ogni caso, i motivi deducibili sono tassativamente elencati dall'art. 606 c.p.p.: a) esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente alla ammissione delle prove indicate dall'imputato a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico e dal Pubblico Ministero a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. L'indicazione di motivi diversi, al pari della sua manifesta infondatezza, causa l'inammissibilità del ricorso. Per l'individuazione dei rimedi esperibili nei confronti di provvedimenti diversi, emessi dal Giudice nell'ambito della particolare procedura in esame, deve farsi ricorso ai principi generali e, in particolare, al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, escludendosi così la possibilità di un autonomo ricorso per cassazione del provvedimento con il quale il Giudice respinge la richiesta di accertamento clinico peritale, ad eccezione dell'ipotesi in cui il provvedimento sia caratterizzato da abnormità. I rimedi “contro l'ordinanza” sono dunque limitati al solo provvedimento con cui il processo sia stato sospeso e si sia provveduto alla nomina di un curatore speciale (Cass. III, n. 20296/2012). In ogni caso, l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al Giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Cass. I, n. 32373/2014). D'altronde, per quel che concerne la valutazione della perizia psichiatrica, dal momento che l'iter diagnostico dei periti si sviluppa attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo e conseguente giudizio diagnostico, il Giudice può discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal suo ausiliario solo quando queste si basano su dati fattuali erronei che ne viziano il percorso logico (Cass. I, n. 24082/2017). La modifica dell'art. 71, comma 1, c.p.p., peraltro, che condiziona la ritualità della sospensione alla natura reversibile dell'infermità porrà questa circostanza al centro dell'obbligo motivazionale degli esperti prima e del Giudice poi. Non può essere adottata la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p. (e qualora adottata occorre procedere a revocarla), quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole (Cass. VI, n. 34575/2013, che ha ritenuta legittima la mancata emissione da parte del G.U.P. dell'ordinanza di sospensione del procedimento, in un caso in cui era stata poi adottata sentenza di non doversi procedere per incapacità, senza l'applicazione di misura di sicurezza personale; Cass. VI, n. 55743/2018 ha precisato che la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 72-bis c.p.p. può essere pronunciata solo se l'incapacità a stare in giudizio è irreversibile e non ricorre la condizione di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, che, in base alla riserva di cui agli artt. 70 e 71 c.p.p. e alla regola di cui all'art. 129 c.p.p., dev'essere dichiarata immediatamente con sentenza di proscioglimento). Purtuttavia, se dalla pronuncia di una sentenza assolutoria o di proscioglimento può derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l'imputato riconosciuto incapace di partecipare al procedimento, il Giudice è tenuto a disporre la sospensione del procedimento (Cass. V, n. 43489/2015, che ha ritenuto viziata la sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità di un imputato incapace di partecipare al procedimento, con contestuale applicazione di una misura di sicurezza). In ogni caso, come oggi previsto dell'art. 72-bis c.p.p., introdotto con l. 103/2017, se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta invece che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile (purchè si tratti di ragioni attinenti alle condizioni di salute mentale e non anche per impedimenti connessi a patologie fisiche, come precisato da Cass. VI, n. 14853/2021), il Giudice dovrà revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento e pronunciare sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. |