Istanza di procedimento (art. 341)

Alessandro Leopizzi
Costantino De Robbio

Inquadramento

Quando sia stato commesso all'estero un delitto procedibile di ufficio e punito con la reclusione inferiore a tre anni di reclusione (ovvero non inferiore ad un anno, qualora l'autore sia un cittadino straniero), in luogo della denuncia, la persona offesa interessata alla punizione del colpevole deve proporre istanza di procedimento. Per i reati procedibili a querela è sufficiente quest'ultima.

Formula

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI.... [1]

ISTANZA DI PROCEDIMENTO [2]

Il sottoscritto...., nato a.... il...., C.F....., recapito telefonico.... (casa/ufficio), recapito cellulare (....), email.... @...., residente a...., cittadino italiano, [3] con il presente atto propone istanza di procedimento contro ignoti [4] (ovvero contro uno o più soggetti compiutamente indicati, se possibile precisandone le generalità [5] ) per i reati previsti e puniti dagli artt....., nonché per ogni altra ipotesi criminosa che la Signoria Vostra ritenesse di ravvisare, in relazione ai fatti di seguito esposti.

PREMESSO CHE

(Esporre la vicenda storica avvenuta al di fuori del territorio nazionale) [6]

Questi i fatti.

L'autore delle condotte sopra descritte, per quanto consta al sottoscritto, è cittadino italiano (ovvero è cittadino straniero) e si trova attualmente sul territorio italiano (e in particolare, per quanto consta, risiede ovvero è comunque domiciliato in....) [7].

I fatti in questione costituiscono, salvo diverso avviso della Signoria Vostra, reati puniti con la pena della reclusione inferiore nel minimo a tre anni (ovvero a un anno) [8], sola o congiunta con pena pecuniaria (ovvero con la pena dell'arresto, sola o congiunta con pena pecuniaria ovvero con la sola pena pecuniaria) e non sono riconducibili alle fattispecie dalla procedibilità incondizionata di cui all'art. 7 c.p., né qualificabili come delitto politico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c.p.

(Esporre ogni ulteriore utile considerazione in diritto) [9].

Per tutto quanto sinora esposto, il sottoscritto sporge formale

ISTANZA DI PROCEDIMENTO

nei confronti di ignoti (ovvero nei confronti di uno o più soggetti compiutamente indicati), chiedendo alla Signoria Vostra di voler procedere all'accertamento ed alla punizione dei reati sopra indicati, commessi ai danni del sottoscritto, in.... in data.... [10], ovvero comunque di ogni altra ipotesi di reato che l'Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti sopra indicati.

Si indicano sin d'ora quali soggetti informati sui fatti, che potranno essere sentiti dalla Signoria Vostra o dalla polizia giudiziaria delegata, i Signori

1....., nato a.... il...., residente in...., recapito telefonico....;

2....., nato a.... il...., residente in...., recapito telefonico....;

3....., nato a.... il...., residente in...., recapito telefonico.... [11].

Richiede espressamente, ai sensi dell'art. 406, comma 3, c.p.p., di essere avvisato in merito ad eventuali richieste di proroga delle indagini.

Richiede espressamente, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., di essere avvisato in merito ad eventuali richieste di archiviazione.

Si dichiara il proprio domicilio, per ogni comunicazione attinente alla presente denuncia-querela, in...., via.... n......

Si allegano i seguenti documenti.

1.....;

2.....;

3......

Luogo e data....

Firma....

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

[1]L'individuazione della autorità giudiziaria competente da parte del querelante non è ovviamente vincolante, né tantomeno obbligatoria. In taluni casi, d'altronde (ad esempio, quando si presenti l'atto presso un ufficio di polizia giudiziaria di altro circondario), può essere utile per orientare, sin dal primo colpo d'occhio, la futura attività di trasmissione dell'incartamento.

[2]La proposizione dell'istanza di procedimento non necessita della rappresentanza di un legale e neppure della forma scritta, ben potendo la persona offesa recarsi presso la polizia giudiziaria e presentare oralmente la propria richiesta di punizione, che verrà raccolta a verbale dagli operanti. Nondimeno, soprattutto per fattispecie di particolare complessità storica o giuridica (ad esempio, in ipotesi di appropriazione indebita in ambito societario o di falso in bilancio), appare di tutta evidenza il peso di un originario atto di impulso che ricostruisca con chiarezza ogni circostanza rilevante, nella precipua ottica della persona offesa, e possa da subito indirizzare il procedimento. Il legale potrà poi scegliere se comparire anche formalmente nel corpo dell'atto, esplicitando il rilascio del mandato difensivo, oppure riservare il proprio contributo professionale alla sola stesura dell'atto.

[3]Il requisito della cittadinanza italiana della persona offesa è necessario soltanto per i delitti commessi all'estero dallo straniero (art. 10, comma 1, c.p.).

[4]Qualora si nutrano sospetti, più o meno fondati, sull'identità dell'autore del fatto (ad esempio, un vicino di casa, dopo una lite in ambito condominiale) pare opportuno mantenere formalmente l'atto a carico di ignoti, anche al fine di evitare future accuse di calunnia. Eventuali supposizioni in merito al possibile responsabile potranno essere esplicitate, in presenza di solidi elementi, con le cautele, anche lessicali, del caso.

[5]Ovvero esplicitando ogni circostanza utile all'individuazione: il sindaco di una data città, il titolare di un certo esercizio commerciale, un pubblico funzionario in servizio presso un determinato ufficio in un preciso contesto temporale, l'ex coniuge, etc.

[6]Gli aspetti fattuali della vicenda devono essere esposti in maniera sobria e sintetica, evitando divagazioni e coloriture irrilevanti, senza però trascurare di mettere in luce ogni circostanza suscettibile di avere conseguenze giuridiche, anche in via alternativa o subordinata (elementi idonei a fondare la convinzione del dolo, rapporti personali tali da escludere la sussistenza di attenuanti o esimenti, etc.).

[7]La presenza dell'autore del reato sul territorio nazionale è necessaria perché sia efficace la condizione di procedibilità.

[8]Il limite edittale di tre anni di reclusione è fissato per il delitto commesso all'estero dal cittadino italiano (art. 9, comma 2, c.p.), quello di un anno per il delitto commesso all'estero dal cittadino straniero (art. 10, comma 1, c.p.).

[9]Con ogni utile richiamo giurisprudenziale e, quando necessario, di dottrina. In ogni caso, è bene evitare pompose ricostruzioni sistematiche e focalizzare l'attenzione sulle peculiarità del caso concreto.

[10]Precisare compiutamente il luogo (con ogni dettaglio possibile, a partire dall'individuazione dello Stato estero) e la data (se del caso, indicando anche l'orario, sia pure approssimativo) in cui si sono svolti i fatti.

[11]L'indicazione dei nominativi, completi di generalità e riferimenti di contatto (se conosciuti), dei soggetti che potranno essere sentiti dagli inquirenti non è evidentemente elemento necessario per la ritualità dell'atto. Costituisce però un utile viatico per le investigazioni, che potranno risparmiare tempo e prendere le mosse dalle dichiarazioni di coloro di cui si presume di poter conoscere in anticipo il patrimonio conoscitivo.

Commento

Un reato si considera commesso all'estero quando l'intera condotta, attiva od omissiva, e l'eventuale evento (in senso naturalistico) previsto dalla fattispecie incriminatrice sono avvenuti esclusivamente al di fuori del territorio italiano. Qualora invece anche solo una frazione della condotta o dell'evento si siano verificati in Italia, il reato si ritiene commesso nel territorio dello Stato e l'autore è punito secondo la legge italiana (art. 6 c.p.).

D'altronde, salvo eccezioni stabilite dal diritto interno o internazionale, la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, cittadini o stranieri che siano. In deroga a questo generale principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione italiana, la legge penale italiana obbliga anche cittadini o stranieri che si trovino all'estero, limitatamente ad alcuni casi tassativamente indicati (art. 3 c.p.). In ogni caso, il reato commesso all'estero non può rientrare nella giurisdizione del Giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione con altro reato commesso in Italia (Cass. III, n. 2986/2015).

Nello specifico, l'ordinamento prevede la possibilità di esercitare l'azione penale in Italia anche per alcuni delitti commessi all'estero (non per le contravvenzioni), in presenza di determinate condizioni.

In particolare, l'istanza di procedimento (la domanda, cioè, con cui la persona offesa da un reato commesso all'estero nel senso sopra illustrato chiede che si proceda nei confronti dell'autore del fatto) è una condizione di procedibilità che ha per oggetto fatti perpetrati al di fuori del territorio nazionale. Si tratta dunque di un istituto di natura schiettamente processuale.

Non è necessaria istanza da parte della persona offesa, in caso di reato commesso all'estero:

– da un cittadino italiano o da uno straniero, in caso di

• delitti contro la personalità dello Stato italiano;

• delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

• delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

• delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

• ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (art. 7 c.p.);

– da un cittadino italiano o da uno straniero, quando vi sia richiesta del ministro della giustizia e querela se necessaria, e si tratti di un “delitto politico” (tale essendo, ex art. 8, comma 3, c.p., ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino oppure sia determinato, in tutto o in parte, da motivi politici);

– da un cittadino italiano, che si trovi nel territorio dello Stato, in caso di delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9, comma 1, c.p.);

– da uno straniero, in caso di delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e che vi sia richiesta del ministro della giustizia (art. 10, comma 1, c.p.);

– da un cittadino italiano o da uno straniero, in caso di reati procedibili a querela, quando la querela è stata proposta (artt. 9, comma 2 e 10, comma 1, c.p.).

È invece necessaria, in luogo della denuncia, la proposizione dell'istanza di procedimento da parte della persona offesa, in caso di delitto procedibile di ufficio commesso all'estero:

– da parte di un cittadino italiano, che si trovi nel territorio dello Stato, quando il delitto sia punito con la reclusione inferiore a tre anni (art. 9, comma 2, c.p.);

– da parte di uno straniero, che si trovi nel territorio dello Stato, in danno di cittadino italiano, quando il delitto sia punito con la reclusione non inferiore a un anno (art. 10, comma 1, c.p.).

L'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta di procedimento, ma per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa e le forme di presentazione, si applica la disciplina prevista sul punto per la querela (art. 341 c.p.p. e art. 130 c.p.).

Essa pertanto non è legata all'uso di formule sacramentali: è sufficiente un'espressa manifestazione di volontà diretta alla perseguibilità di un fatto determinato e alla punizione del colpevole. L'istanza è dunque valida anche se sia stata proposta contro ignoti: è infatti sufficiente che si indichi il fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione dell'autore, anche se non se ne conoscano le generalità; spetterà poi all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo.

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se una soltanto di esse propone istanza di procedimento, che a sua volta si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato (artt. 122-123, 128 e 130 c.p.).

L'istanza è alternativa:

– alla querela, dal momento che quando il delitto non è procedibile di ufficio, l'espressa volontà di querelarsi da parte della persona offesa è condizione necessaria e sufficiente di punibilità;

– alla richiesta di procedimento, che rappresenta l'unica rituale condizione di procedibilità per i delitti commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero che offendano interessi pubblici o collettivi, laddove è invece legittimato alla proposizione dell'istanza il titolare di un bene protetto dalla fattispecie incriminatrice che presenti una rilevanza puramente privatistica. Occorrerà quindi individuare, caso per caso, lo specifico interesse tutelato dalla norma.

Al pari della richiesta di procedimento da parte del ministro della giustizia (e, ovviamente, della querela), il termine per la proposizione dell'istanza è di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

La condizione di procedibilità dell'istanza, nei casi previsti dalla legge, opera però cumulativamente alla presenza dell'autore del fatto sul territorio nazionale.

In ogni caso, l'istanza non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato (artt. 128, comma 2 e 130 c.p.). A differenza del termine trimestrale di decadenza, la decorrenza in questo caso è ancorata al mero dato oggettivo della fisica collocazione in Italia del soggetto indagato o indagabile, senza alcun riferimento a elementi schiettamente soggettivi come la consapevolezza di ciò in capo alla persona offesa. Tenuto conto della durata ben maggiore di questo secondo termine, la scelta legislativa appare ispirata a criteri di ragionevolezza e a condivisibili finalità di certezza del diritto, ed è comunque insindacabile.

In difetto dell'istanza, l'azione penale non può dunque essere esercitata e, se lo fosse, il procedimento non potrebbe comunque essere definito con una decisione nel merito, ma solo con una sentenza di improcedibilità.

Al contrario della querela, l'istanza è però irrevocabile: una volta sorto il diritto a procedere in Italia, l'azione penale segue il suo corso, indipendentemente dalla mutata volontà del soggetto passivo del reato (artt. 129 e 130 c.p.). Analogamente, si ritiene che il diritto alla proposizione dell'istanza, in quanto atto non revocabile neppure con l'accettazione dell'indagato, non possa essere oggetto di preventiva rinuncia, trattandosi di un delitto che sarebbe incondizionatamente procedibile se commesso in Italia.

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