Richiesta distruzione delle intercettazioni irrilevanti (art. 269)

Riccardo Lottini

Inquadramento

Atto con cui l'interessato chiede al Giudice, che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni, al fine di tutelare la riservatezza, la distruzione di quelle che sebbene utilizzabili, in quanto non illegittime ai sensi dell'art. 271 c.p.p., ma che non sono però necessarie nel procedimento.

Formula

ALL'Ill.mo GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARIPRESSO IL TRIBUNALE DI ... [1]

RICHIESTA distruzione delle intercettazioni non necessarie

(art. 269 c.p.p.)

Il sottoscritto Avv. ..., difensore di fiducia/ufficio del Sig. ..., nato a ... il ..., indagato/imputato [2] nel procedimento n. ... / ... R.G.N.R. – n. ... / ... R.G.

premesso

le intercettazioni che di seguito saranno indicate non sono necessarie per il procedimento, in quanto riguardano fatti completamente estranei a quello oggetto del capo di imputazione. Inoltre ... (indicare tutto ciò che può essere utile per comprendere la non necessità delle intercettazioni rispetto al procedimento).

Si tratta di conversazioni private che rischiano di ledere inutilmente la riservatezza degli interlocutori ... (indicare i motivi che portano a ritenere che la distruzione sia funzionale alla tutela della riservatezza)

chiede

alla S.V. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 127 c.p.p., la distruzione delle seguenti registrazioni di intercettazioni:

1) intercettazione n. ..., del ..., R.I.T. n. ..., intercorsa tra il Sig. ..., utilizzatore dell'utenza n. ... e il Sig. ..., utilizzatore dell'utenza n. ...;

2) intercettazione n. ..., del ..., R.I.T. n. ..., intercorsa tra il Sig. ..., utilizzatore dell'utenza n. ... e l'utilizzatore non identificato dell'utenza n. ...;

3) [ ... ].

Luogo e data ...

Firma ...

1. Il Giudice al quale deve essere formulata la richiesta è quello che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni, non quello che procede.

2. La richiesta può essere fatta fino a quando non è divenuta definitiva la sentenza, per cui non solo dall'indagato, ma anche da chi ha già assunto la qualifica di imputato. Occorre ricordare che nel momento in cui entrerà a pieno regime la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) il deposito degli atti scritti dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa che verrà dettata con decreti del Ministero della Giustizia. Il deposito del documento analogico rappresenterà l'eccezione. Attualmente, in attesa della piena entrata in vigore della Riforma, che richiede decreti attuativi del Ministero (il nuovo regime entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall'emanazione di detti decreti), il deposito cartaceo da parte degli avvocati è ancora consentito per atti diversi da quelli che devono essere depositati con il P.D.P. (come si ricava dal persistere del vigore, nel regime transitorio, delle vecchie formulazioni degli artt. 110 e 116, comma 3-bis, c.p.p.: v. art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022 e del posticipo dell'entrata in vigore del nuovo art. 111-bis c.p.p. trascorsi 15 giorni dall'emanazione dei decreti del Ministero della Giustizia, nonché dall'art. 87, comma 5 che posticipa l'entrata in vigore degli artt. 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quter, 111-bis, 111-ter c.p.p., 122, comma 2-bis). In via transitoria, ai sensi dell'art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022, il deposito è possibile anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal Direttore generale per i sistemi informatici automatizzati, che ne specifica anche le modalità tecniche. Come è noto, lo scorso 4 luglio 2023 in attuazione dell'art. 87 comma 6-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è stato emanato dal Ministro della giustizia un decreto che ha allargato il catalogo degli atti che devono essere necessariamente depositati dai difensori attraverso il Portale di deposito telematico. Ciò vale per tutti gli Uffici giudiziari ad eccezione della Procura presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e la Corte di Cassazione e le fasi della esecuzione penale e quella disciplinata dal libro XI del codice di rito (intitolato rapporti giurisdizionali con autorità straniere). Il deposito deve avvenire con le modalità dettate con il provvedimento del diretto generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dell'11 luglio 2023 e non vale per il deposito in udienza che potrà dunque continuare con le modalità tradizionali. Le novità dovevano entrare in vigore il 20 luglio 2023, ma la medesima è stata posticipata a fine anno. La richiesta in parola rientrava tra gli atti contemplati dal decreto ministeriale del 4 luglio (art. 1 n. 35 d.m. 4 luglio 2023).

Commento

La disciplina delle intercettazioni attualmente in vigore

La disciplina delle intercettazioni, rimasta immutata per decenni, è stata in epoca recente oggetto di due importanti riforme, la prima realizzata con il d.lgs. n. 216/2017 (c.d. Riforma Orlando), che però non è mai sostanzialmente entrata in vigore, in quanto, in attesa che divenisse operativa, è stata sostanzialmente sostituita dal d.l. n. 161/2019 conv. nella l. n. 7/2020 che detta una disciplina diretta a regolare le intercettazioni disposte nei procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (v. sull'individuazione dei termini per l'applicazione della nuova disciplina Cass. VI, n. 9846/2022).

Successivamente, sono stati introdotti il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha esteso l'oggetto delle disposizioni di cui all'art. 13 d.l. n. 152 del 1991 e creato infrastrutture digitali per la conservazione delle intercettazioni, la l. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Legge Nordio) diretta a rafforzare la riservatezza delle conversazioni, e la l. 31 marzo 2025, n. 47 che ha riformato l'art. 267 precisando i presupposti del decreto motivato del Gip che proroga la durata degli ascolti dopo i primi 45 giorni.

In particolare, il 19 marzo scorso la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge Zanettin (l. n. 47 del 2025) che detta Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Si compone di un unico articolo, che modifica l'art. 267 comma 3 c.p.p. a cui viene aggiunto il periodo finale: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione». Si interviene anche con riferimento all'art. 13 d.l. n. 152/1991 per coordinare la relativa disciplina, esplicitando che la stessa, quanto alla durata delle intercettazioni, deroga alla nuova previsione introdotta nell'art. 267, co. 3 c.p.p.

La nuova normativa pone problematiche relative al regime intertemporale di applicazione (si applica solo alle richieste successive all'entrata in vigore oppure no), al bersaglio (riguarda la persona fisica o la singola utenza) e sull'individuazione degli elementi specifici e concreti che possono autorizzare la proroga (che emergono dalle intercettazioni o possono trarsi al di fuori di esse).

La distruzione delle intercettazioni non necessarie

L'art. 269, comma 2 disciplina la possibilità di procedere, prima che diventi definitiva la sentenza che definisce il procedimento, alla distruzione delle registrazioni che non sono necessarie, al fine di tutelare la riservatezza di coloro che sono interessati dalle conversazioni (per la distruzione di intercettazioni inutilizzabili v. art. 271, comma 3, c.p.p.).

La distruzione viene disposta su richiesta dell'interessato, tra cui vi rientra sicuramente anche il P.M. (così Cass. III, n. 48595/2016; v. anche Corte cost., n. 463/1994).

Può essere chiesta prima della pronuncia della sentenza non più soggetta a impugnazione, ma dopo espletate tutte le fasi della procedura previste dall'art. 268 c.p.p. quali il deposito, l'ascolto e la trascrizione (Cass. VI, n. 1769/1997), anche se in una decisione la Corte di Cassazione ha ritenuto che si possa procedere anche prima, sempre nel contraddittorio delle parti, allorquando la richiesta di distruzione riguardi un sms che non si ascolta ma si legge e il contenuto è stato riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni (Cass. VI, n. 39938/2014).

Il Giudice funzionalmente competente è il Giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni (quindi il G.I.P.) e non quello che procede all'atto della formulazione della richiesta (Cass. VI, n. 39938/2014), il quale decide in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. coinvolgendo tutte le parti interessate e non solo gli interlocutori delle conversazioni (Cass. VI, n. 5904/2007).

Il provvedimento che rigetti de plano la richiesta di distruzione senza aver instaurato il contraddittorio camerale sarebbe abnorme (Cass. III, n. 24832/2013; ma anche Cass. III, n. 48595/2016).

Prevede una analoga procedura per la distruzione di registrazioni di intercettazioni irrilevanti, disposte nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, l'art. 6 della l. n. 140/2003.

Modalità di conservazione dei verbali e delle registrazioni.

Il 10 agosto 2023 è stato emanato dal Governo il decreto-legge n. 105/2023 il quale, oltre ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 d.l. n. 152 del 1991 (presupposti per l'autorizzazione alle intercettazioni in materia di criminalità organizzata) anche ai procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 452-quaterdecies e 630 c.p. o comunque commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o con finalità di terrorismo, istituisce apposite infrastrutture digitali interdistrettuali per garantire livelli di sicurezza e di aggiornamento tecnologico nella gestione e nella conservazione dei dati relativi alle intercettazioni.

Con distinti decreti del Ministro della Giustizia, sono individuate le infrastrutture digitali di cui sopra e definiti i requisiti tecnici essenziali delle stesse (decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento), definiti i requisiti tecnici per la gestione dei dati che assicurino autenticità, integrità e riservatezza dei medesimi (decreto da adottare entro novanta giorni), disposta l'attivazione dell'archivio digitale di cui agli artt. 269 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p. (decreto da adottare entro il 1° marzo 2024).

Entrato in vigore il decreto che attiva l'archivio digitale, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure e il conferimento di nuovi dati. Le operazioni saranno effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica. Tempi, modalità e requisiti di sicurezza saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia.

L'accesso all'archivio e l'ascolto delle intercettazioni, previsti dall'art. 89-bis disp. att. c.p.p., saranno comunque effettuati presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

Le intercettazioni relative a procedimenti iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 saranno effettuate mediante le predette infrastrutture digitali.

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