Quesito in tema di armi (natura ed efficienza dell'arma)InquadramentoLe armi si distinguono in proprie (da sparo: ulteriormente suddivise in armi da guerra, tipo guerra o comuni; “bianche”: da punta, da taglio, contundenti) e improprie (gli strumenti comunque “atti a offendere”). FormulaN..... /.... R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI.... Accerti il consulente tecnico [1], previo esame delle armi corte e lunghe in sequestro e della documentazione agli atti (nonché della ulteriore documentazione che il medesimo consulente acquisirà qualora necessario con l'ausilio della Polizia Giudiziaria) e compiuti tutti gli accertamenti del caso, – la tipologia delle armi in questione e, per quanto possibile, la data di produzione dei modelli (specificandone il numero di matricola, nonché i contrassegni e le sigle impressi in sede di immatricolazione [2] ); – la loro efficienza (anche non attuale, purché non definitivamente esclusa da un'obiettiva difficoltà di riparazione per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità di essi con altri accorgimenti); – la sussistenza dei requisiti minimi, anche all'esito di intervenute modifiche, per qualificarle armi comuni da sparo [3] ; – la eventuale alterazione delle caratteristiche meccaniche o delle dimensioni delle armi in questione (specificando se le suddette operazioni ne abbiano aumentato la potenzialità di offesa ovvero ne abbiano reso più agevole il porto, l'uso o l'occultamento); Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia. [1]Il quesito, oltre che a un consulente tecnico, può essere anche posto direttamente a competente personale della polizia giudiziaria, non necessariamente con le forme degli accertamenti ex art. 359 c.p.p. [2]Questi segni identificativi sono propri delle armi da fuoco. [3]Accertamenti rilevanti solo in caso di armi di fabbricazione clandestina ovvero di incerta efficienza prima facie (armi giocatolo, spray urticanti, armi ad aria compressa, armi artigianali). CommentoArmi proprie e improprie Le armi si distinguono fondamentalmente, secondo la regola generalissima sancita “agli effetti della legge penale” dall'art. 585, comma 2, c.p. (come integrata dall'art. 704 c.p.), in – armi proprie (le armi da sparo e le altre armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona) – armi improprie (qualsiasi altro strumento atto ad offendere di cui è vietato dalla legge il porto, in modo assoluto o senza giustificato motivo). Le bombe, gli esplosivi, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti sono assimilati alle armi. Le armi proprie diverse da quelle da sparo sono generalmente chiamate “armi bianche”, costituite principalmente dagli strumenti da punta o da taglio o contundenti: spade, sciabole, scimitarre, katane, pugnali, stiletti, coltelli a serramanico a molla con sistema di blocco della lama (cosiddetta “molletta”), baionette. L'art. 4, comma 1, l. n. 110/1975 elenca poi a tal fine esplicitamente anche mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (cosiddetto tirapugni), storditori elettrici e altri analoghi apparecchi in grado di erogare un'elettrolocuzione (cosiddetti “pistole elettriche” o “dissuasori elettrici”, conosciuti anche con l'acronimo Taser). La detenzione e il porto abusivi delle armi proprie non da sparo è punita dagli artt. 697 e 699 c.p. Il novero delle potenziali armi improprie è ovviamente sterminato. La casistica registra, a mero titolo di esempio: balestra, machete, spranga di ferro, randello di legno, roncola, nunchaku (attrezzo sportivo per arti marziali orientali costituito da due cilindri metallici uniti da una catena), ma anche oggetti di uso ordinario apparentemente più innocui: coltello da cucina, bisturi, chiave inglese, siringa con ago innestato, casco da motociclista, bicchiere di vetro. L'art. 4, comma 2, l. n. 110/1975 elenca poi a tal fine esplicitamente anche mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e puntatori laser di classe pari o superiore a 3b. Il solo porto senza giustificato motivo di armi improprie è punito dall'art. 4, commi 2-3, l. n. 110/1975. Armi da sparo Le armi da sparo, a loro volta, sono suddivise in – armi da guerra (quelle che per la loro spiccata offensività sono destinate all'armamento delle forze armate di uno stato moderno, o potrebbero esserlo, nonché le bombe di qualsiasi tipo, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque tipo, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari, ex art. 1, comma 1, l. n. 110/1975); – armi “tipo guerra” (quelle che pur non rientrando tra le armi da guerra propriamente dette possono utilizzarne il munizionamento o sono preposte per il tiro a raffica o presentano comunque caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra, ex art. 1, comma 2, l. n. 110/1975); – armi comuni da sparo (definite in via residuale dall'art. 2, l. n. 110/1975). La detenzione e il porto abusivi delle armi proprie da sparo è punita dagli artt. 2, 4 e 7, l. n. 895/1965. Armi da sparo clandestine Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte in Italia, devono essere impressi, in modo indelebile il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. I dati rilevanti di ciascuna arma da fuoco sono registrati e conservati per almeno cinquanta anni, a fini di tracciabilità (artt. 11 e 11-bis l. n. 110/1975). Le armi comuni da sparo e le canne ritenute, all'esito delle prove di legge, inidonee o non catalogate o non conformi ai tipi catalogati sono restituite al produttore o all'importatore e, in caso di mancato ritiro, si considerano abbandonate (al pari di quelle rinviate alla dogana) e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporne la rottamazione e la successiva alienazione (art. 14, l. n. 110/1975). Sono considerate clandestine (con quanto ne consegue in termini di penale rilevanza della loro fabbricazione, importazione, esportazione, commercio, offerta in vendita, cessione, detenzione e porto), ai sensi del successivo art. 23: – le armi comuni da sparo non catalogate; – le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle impressi in sede di immatricolazione (o con tali segni distintivi contraffatti o alterati). In particolare, deve essere considerata clandestina anche l'arma il cui numero di matricola, abraso nella usuale sede, sia nondimeno rilevabile in un altro punto, accessibile però solo dopo lo smontaggio (Cass. V, n. 22698/2017, relativa a un fucile il cui numero di matricola era impresso solo nella parte interna dell'astina guardamano, che rimaneva dunque non visibile in condizioni normali). Peraltro, i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di arma comune da sparo (Cass. S.U., n. 41588/2017, che ha precisato che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, solo in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima. Sul punto, cfr. anche Rossi, Inammissibilità del concorso formale tra i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e di arma clandestina, in Cass. pen., 2018, 144). Non sono viceversa clandestine le armi semplicemente prive del marchio del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia (lo speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione). La Corte di Cassazione ha invece qualificato tali le armi originariamente prive di matricola, quali le pistole a salve, che siano tuttavia artigianalmente trasformate in armi da sparo (Cass. I, n. 28814/2019). Armi da sparo alterate Le armi sono invece alterate in modo penalmente rilevante, ex art. 3, l. n. 110/1975, quando un intervento sulle caratteristiche meccaniche o sulle dimensioni ne abbia aumentato la potenzialità di offesa (ad esempio, maggiorandone il calibro o rendendone possibile l'uso a raffica) ovvero ne abbia reso più agevole il porto, l'uso o l'occultamento (ad esempio, segandone le canne o rendendo pieghevole il calcio). Restano lecite operazioni meccaniche di altro tipo, anche se in concreto la maggior parte delle modifiche (ad eccezione, ad esempio della riduzione del calibro) da cui derivano migliori prestazioni dell'arma potrebbero comunque essere fondatamente lette come dirette a potenziarne la micidialità o l'insidiosità (ad esempio, filettatura della canna per alloggiamento di un teleobiettivo o di un congegno di mira o di un silenziatore). L'opinione generalmente condivisa, infatti, ritiene che il concetto di maggiorata offensività non debba identificarsi solo con un aumento della potenza e della precisione dell'arma, ma possa riferirsi anche a quelle situazioni di impiego tali da costituire un concreto incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici. Efficienza dell'arma L'oggetto materiale delle fattispecie incriminatrici in materia di fabbricazione, commercio, detenzione e di porto di armi da fuoco è costituito non solo dalle armi in senso proprio, ma anche da “parti di esse” (artt. 1,2,4,7, l. n. 895/1967). Pertanto anche un'arma priva di una sua componente essenziale, ad esempio della canna, mantiene intatta la propria penale rilevanza in caso di condotte abusive o illecite. Le armi (e le parti) devono essere però in condizioni di sostanziale efficienza (“atte all'impiego”, ovverosia funzionanti o dalla funzionalità facilmente ripristinabile). D'altronde, vista l'equiparazione della parte di un'arma all'arma intera, in caso di arma non utilizzabile nel suo complesso per la consunzione, la rottura o il difetto di una sua parte essenziale, potrà sempre residuare la penale rilevanza della condotta ogni qualvolta restino integre una o più parti essenziali. L'arma da fuoco potrà dunque essere considerata del tutto inefficiente solo quando tutte le sue parti essenziali siano divenute (o siano state rese) inservibili, in modo tale da renderla inadatta a sparare munizioni di qualsiasi tipo e da pregiudicarne il funzionamento e la sicurezza di impiego. Le condizioni di efficienza possono incidere anche sulle armi bianche: quando ad esempio, una sciabola abbia perduto del tutto il filo e sia completamente spuntata (ovvero non sia mai stata affilata, né abbia mai avuto una punta acuminata) non possiede le caratteristiche tali per essere qualificata come uno strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Armi giocattolo Le cosiddette “armi giocattolo” sono disciplinate dall'art. 5, l. n. 110/1975, a mente del quale le riproduzioni di armi non possono essere fabbricate con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed occlusa da un tappo rosso inamovibile. Anche gli “strumenti da segnalazione acustica”, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve (cosiddette “scacciacani”), devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo e un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati softair, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad un joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. D'altra parte, l'uso di un'arma giocattolo, non riconoscibile come tale, può integrare le circostanze aggravanti che postulino l'uso di un'arma, come nel caso della rapina, ex art. 628, comma 3 n. 1 c.p., della resistenza a pubblico ufficiale o della minaccia, ai sensi dell'art. 339 c.p. in combinato disposto, rispettivamente, con gli artt. 337 e 612, comma 2 c.p. (Cass. II, n. 39253/2021; Cass. II, n. 4712/2018. Cass. VII, ord. n. 38216/2015, successivamente confermata da Cass. II, n. 2922/2019, afferma però che integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2 l. n. 110/1975, il porto senza giustificato motivo di una riproduzione in metallo di una pistola ovvero di una scacciacani, se prive del prescritto tappo rosso). In ogni caso, la modifica di una pistola giocattolo non costituisce alterazione di un'arma penalmente rilevante, non trattandosi appunto in origine di un'arma comune da sparo. Quando però l'intervento si sostanzi nella trasformazione in un'arma da sparo vera e propria si configura invece il reato di fabbricazione di arma clandestina ai sensi dell'art. 23, l. n. 110/1975 (Cass. sez. fer., n. 31873/2011). Sono invece considerate armi comuni da sparo – le armi “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas; – le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili eroghino un'energia cinetica superiore a 7,5 joule; – gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Spray urticanti In tema di strumenti di autodifesa (e in particolare dei cosiddetti spray urticanti), il d.m. n. 103/2011 ha definito le caratteristiche tecniche il cui rispetto rende lecito l'uso ed il porto di tali strumenti. Integra pertanto la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 c.p., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum che non rispetti le caratteristiche stabilite dal suddetto decreto (Cass. I, n. 57624/2017, successivamente confermata da Cass. I, n. 15083/2021). Tuttavia, trattandosi di norma extrapenale integratrice del precetto penale che non incide sulla fattispecie tipica, essa non ha efficacia retroattiva con la conseguenza che, per le condotte pregresse, le bombolette a base di sostanze urticanti, pur se rispondenti ai parametri introdotti dal citato decreto, vanno qualificate come semplici oggetti atti ad offendere ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 110/1975 (Cass. VI, n. 10889/2017). |