Richiesta di trascrizione dell'interrogatorio (art. 141-bis, comma 1)InquadramentoL'interrogatorio dell'indagato che si trovi in stato di detenzione e che non si svolga in udienza deve essere integralmente documentato, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando non sono disponibili mezzi di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo su richiesta di parte. Formula
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI.... (DOTT.....) AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI.... RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELL'INTERROGATORIO DELL'INDAGATO IN STATO DI DETENZIONE (ART. 141-bis c.p.p.) Il sottoscritto Avv..... [1], con studio in.... via...., quale difensore di ufficio ovvero di fiducia come da atto di nomina già depositato in data.... ovvero come da atto di nomina allegato, di: ...., nato a...., il...., residente a.... in via...., con domicilio ivi dichiarato ovvero con domicilio eletto presso....; indagato nel procedimento penale n..... /.... R.G.N.R.; per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.)...., commesso in...., il....; OVVERO per i reati previsti e puniti dagli artt.: a).... c.p., commesso in...., il....; b).... l..... /...., commesso in...., il....; c).... d.P.R..... /...., commesso in...., il....; d).... d.lgs..... /...., commesso in...., il....; PREMESSO che in data.... l'indagato...., attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di.... opp. degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza, è stato sottoposto da codesta A.G. ad interrogatorio; che in tale sede l'interrogatorio è stato integralmente registrato mediante riproduzione audiovisiva opp. mediante riproduzione fonografica; visto l'art. 141-bis c.p.p., CHIEDE che codesta A.G. voglia disporre la trascrizione integrale della riproduzione audiovisiva opp. della riproduzione fonografica dell'interrogatorio reso dall'indagato.... in data..... Si allegano i seguenti documenti: 1)....; 2)..... Luogo e data.... Firma.... [1]La richiesta di trascrizione dell'interrogatorio può essere presentata direttamente dall'indagato o dal suo difensore. CommentoLa Riforma Cartabia Numerosi sono stati gli interventi della novella legislativa sul tema della documentazione degli atti del procedimento penale, disciplinando le ipotesi di video e fonoregistrazione. La ratio della Riforma Cartabia è sostituire la verbalizzazione scritta dell'atto (che pur rimane sempre in forma riassuntiva) con la videoripresa e, in subordine, con la fonoregistrazione dello stesso, allo scopo di garantire sia l'esigenza di celerità del procedimento (un conto è registrare le dichiarazioni assunte e poi fare una verbalizzazione sommaria, un conto è invece fare una verbalizzazione integrale dell'atto assunto) nonché assicurare l'osservanza dei diritti di colui che è coinvolto nell'atto e dei modi di assunzione della prova. Inoltre, la registrazione integrale di un atto dà la possibilità, a chi non vi abbia partecipato, di poter valutare l'atto assunto nella sua integrale genuinità, senza alcuna mediazione legata alla verbalizzazione sommaria. Da menzionare sono le seguenti disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia sul tema in oggetto: – art. 134 c.p.p. (modalità di documentazione): la norma indica come modalità generale di documentazione degli atti la riproduzione audiovisiva o fonografica, sia imponendola in casi specifici sia prevedendola nei casi di verbalizzazione riassuntiva o di verbalizzazione integrale insufficiente; è stato quindi abrogato il comma 4 dell'art. 134 c.p.p., che prevedeva come eccezionale la riproduzione audiovisiva; – art. 294, comma 6-bis, c.p.p. (interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale): in caso di indagato sottoposto a misura cautelare personale, l'interrogatorio è documentato mediante mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, per la contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica; – artt. 351, comma 1-quater, e 362, comma 1-quater, c.p.p. (altre sommarie informazioni): in caso di assunzione di sommarie informazioni (sia da parte della polizia giudiziaria sia da parte del pubblico ministero) la persona sentita deve essere avvisata del diritto, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (fatta salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico); – artt. 357, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, e 373, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, c.p.p. (documentazione degli atti): l'interrogatorio o il confronto con l'indagato nonché l'interrogatorio di persona indagata in procedimento connesso sono documentati mediante mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, per la contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica; le sommarie informazioni assunte nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e le sommarie informazioni assunte (qualora lo richieda la persona sentita) sono documentate mediante riproduzione fonografica, fatta salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico; le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto; nei casi del comma 2-quater (persona minore, inferma o vulnerabile) è sempre disposta la trascrizione delle dichiarazioni assunte; nei casi dei commi 2-bis e 2-ter la trascrizione è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria procedente; – art. 391-ter, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, c.p.p. (documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte dal difensore in indagini difensive): le dichiarazioni e le informazioni assunte dal difensore sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, fatta salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico; le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto; nei casi di commi 3-bis e 3-ter la trascrizione è disposta solo se assolutamente indispensabile; – art. 441, comma 6, c.p.p. (svolgimento del giudizio abbreviato): in caso di rito abbreviato l'assunzione delle prove dichiarative deve essere documentata nelle forme previste dall'art. 510 c.p.p., ovvero con mezzi di riproduzione audiovisiva (se disponibili); – art. 510, commi 2-bis e 2-ter, c.p.p. (verbale di assunzione di mezzi di prova): la norma impone l'utilizzo di mezzi di riproduzione audiovisiva per l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati in procedimenti connessi nonché per gli atti di ricognizione e confronto, fatta salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico; la trascrizione in questi casi è disposta solo se richiesta dalle parti. La Riforma Cartabia (art. 9, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021), in merito all'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza, ha modificato la disciplina previgente prevedendo, a pena di inutilizzabilità, che l'atto sia documentato integralmente in primis con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Il medesimo articolo prevedeva già come strumenti di documentazione dell'atto in questione, i mezzi di riproduzione fonografica e i mezzi di riproduzione audiovisiva, ma rispetto alla novella del 2022, li poneva in alternativa. La Riforma Cartabia, invece, privilegia la videoripresa, ritenendo che sia lo strumento di documentazione in grado di assicurare con maggiori garanzie la documentazione di un atto compiuto da un soggetto, che, in quanto in stato di detenzione, si trova in una condizione di particolare soggezione. La norma è stata confermata nella parte in cui prevede che se non sono disponibili strumenti di riproduzione audiovisiva o fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. In questi casi, a differenza di altre disposizioni del codice di rito, non è sempre disposta la trascrizione della registrazione dell'interrogatorio. La trascrizione è disposta solo nel caso in cui sia richiesta dalle parti, ovvero dall'indagato, dalla persona offesa o dal pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità aveva già affermato che la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità (Cass. II, n. 26243/20017). |