Richiesta di restituzione nel termine per malfunzionamento dei sistemi informatici (art. 175-bis)

Angelo Salerno

Inquadramento

L'art. 175-bis c.p.p., introdotto con d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia, prevedendo forme e modalità di certificazione e attestazione degli stessi, nonché prendendo in considerazione l'ipotesi in cui le parti non abbiano potuto rispettare un termine previsto a pena di decadenza in ragione dei predetti malfunzionamenti, con possibilità di richiedere la rimessione in termini.

Formula

TRIBUNALE PENALE DI....

SEZIONE/UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

OVVERO

SEZIONE/UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

OVVERO

SEZIONE DIBATTIMENTALE PENALE

DOTT.SSA/DOTT.....

OVVERO

COLLEGIO...., PRESIDENTE DOTT.SSA/DOTT.....

ISTANZA DI RESTITUZIONE NEL TERMINE

Il sottoscritto Avv....., con studio in...., alla via...., n....., in qualità di difensore di fiducia/d'ufficio di...., nato a...., il...., residente in...., alla via...., n....., con domicilio eletto...., indagato/imputato nel procedimento penale n..... R.G.N.R. e n..... R.G....., per il reato/i reati di cui all'art. /agli artt.....;

Premesso che in data.... è inutilmente decorso il termine stabilito a pena di decadenza, ai sensi dell'art..... per.... (indicare l'attività in relazione alla quale il termine di decadenza è inutilmente decorso);

Rilevato che, in data.... [1], dalle ore.... alle ore.... [2], risulta verificatosi un malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia, come da certificato del Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del.... (data del certificato), n..... (dati identificativi del certificato), come attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con comunicazione del.... (data della comunicazione) pervenuta via.... (modalità della comunicazione).

OVVERO

Rilevato che, in data.... [3], dalle ore.... alle ore.... [4], risulta verificatosi un malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia, come accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con atto del.... (data dell'attestazione) n..... (dati identificativi dell'attestazione), comunicato il.... (data della comunicazione) a mezzo.... (modalità della comunicazione).

Rilevato che non è stato possibile procedere al deposito di.... (indicazione dell'atto o del documento da depositare entro il termine di decadenza inutilmente decorso) in forma di documento analogico e con modalità non telematiche, per motivi non addebitabili allo scrivente e al proprio assistito, poiché.... (indicare i motivi dell'impossibilità di redazione o deposito dell'atto o documento in forma analogica [5] ), come emerge da.... (indicare gli elementi di prova dell'impedimento assoluto);

Rilevato che il suindicato impedimento è cessato solo in data...., alle ore...., in quanto (indicare quando e in che modo è venuto meno l'impedimento) [6] ;

CHIEDE

di essere restituito nel termine sopra indicato, ai sensi degli artt. 175 e 175-bis, comma 5, c.p.p.

Allega alla presente i seguenti documenti:

.... (documenti attestanti il malfunzionamento dei sistemi informatici e l'impedimento alla redazione o deposito dell'atto o documento in forma analogica entro il termine di decadenza)

Luogo e data....

Firma....

[1]La data del malfunzionamento dei sistemi informatici deve coincidere o comprendere quella della scadenza del termine previsto a pena di decadenza.

[2]Indicare gli orari e la durata del malfunzionamento dei sistemi informatici, ove certificati o attestati ex art. 175-bis c.p.p.

[3]La data del malfunzionamento dei sistemi informatici deve coincidere o comprendere quella della scadenza del termine previsto a pena di decadenza.

[4]Indicare gli orari e la durata del malfunzionamento dei sistemi informatici, ove certificati o attestati ex art. 175-bis c.p.p.

[5]L'art. 175-bis, comma 5, c.p.p. ammette la restituzione nel termine nei soli casi di caso fortuito o forza maggiore.

[6]Ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p.p., la richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

Commento

Inquadramento generale

La c.d. Riforma Cartabia, attuata con d.lgs. n. 150/2022, ha rappresentato un'ulteriore e decisiva spinta verso la digitalizzazione e l'informatizzazione del procedimento penale, introducendo disposizioni di carattere generale volte ad attuare il c.d. processo penale telematico.

Tra queste riveste particolare importanza l'art. 111-bis c.p.p., introdotto dalla Riforma, in forza del quale, salvi i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, di cui all'art. 175-bis c.p.p., il deposito di atti, documenti, richieste o memore deve aver luogo, in ogni stato e grado del procedimento, esclusivamente con modalità telematiche, secondo le norme di legge e regolamentari che disciplinano la sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo, il deposito telematico deve assicurare, anche sul piano temporale, l'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti o documenti informatici, nonché l'identità di mittente e destinatario, in ossequio alla su richiamata normativa.

I successivi commi 3 e 4 dell'art. 111-bis c.p.p. prevedono tuttavia due ordini di eccezioni, relative agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (si pensi ad un saggio grafico o ad un documento non suscettibile di digitalizzazione, come ad esempio, le mappe cartografiche), nonché gli atti che le parti compiono personalmente.

Il malfunzionamento dei sistemi informatici

Come anticipato, l'art. 111-bis c.p.p. fa salvi i casi di cui all'art. 175-bis c.p.p., che disciplina le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici.

La disposizione citata prevede che il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia debba essere certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nonché attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati, al pari del successivo ripristino del corretto funzionamento dei medesimi sistemi.

Il comma 2 dell'art. 175-bis c.p.p. prevede che dette certificazioni, attestazioni e comunicazioni contengano l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

In caso di malfunzionamento certificato dei sistemi informatici, ai sensi del comma 3, inoltre, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche. La disposizione fa salvo l'obbligo di conversione, senza ritardo, degli atti e documenti analogici, per i quali ciò sia possibile, in documento informatico e di inserimento degli stessi nel fascicolo informatico, ai sensi dell'art. 111-ter c.p.p. e dell'art. 110, comma 4, c.p.p., relativi rispettivamente agli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico e quelli redatti in tale forma.

Il comma 4 consente altresì la redazione di atti e documenti in forma analogica anche in mancanza di certificazione del malfunzionamento del sistema, purché sia stato accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

Infine, ai sensi del comma 5, qualora in costanza del malfunzionamento informatico, certificato (commi 1 e 2) o attestato (comma 4) maturi la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza, il Pubblico Ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine, ex art. 175 c.p.p., quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto in forma analogica.

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