Richiesta di accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater)

Salvatore Ferraro

Inquadramento

L'indagato, nel corso delle indagini preliminari, o l'imputato, durante il processo, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari o al giudice che procede di verificare la tempestività dell'iscrizione del suo nome nel registro degli indagati, con conseguente istanza di retrodatazione. La richiesta, a pena di inammissibilità, deve indicare i motivi che ne sono fondamento e gli atti da cui si ricava il ritardo dell'iscrizione. Sull'istanza è previsto un contraddittorio con l'organo dell'accusa. Il giudice, se non ritiene necessario un contradditorio orale, provvede sulla richiesta; in caso contrario, fissa la data dell'udienza che si svolge in camera di consiglio.

Formula

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI....

AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE DI....

AL TRIBUNALE PENALE DI.... SEZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (DOTT.....)

AL TRIBUNALE PENALE DI.... IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITÀ DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

(ART. 335-QUATER c.p.p.)

Il sottoscritto Avv..... [1], con studio in.... via...., quale difensore di ufficio ovvero di fiducia come da atto di nomina già depositato in data.... ovvero come da atto di nomina allegato, di:

...., nato a...., il...., residente a.... in via...., con domicilio ivi dichiarato ovvero con domicilio eletto presso....;

indagato/imputato nel procedimento penale n...... /..... R.G.N.R;

per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.)...., commesso in...., il....;

ovvero

per i reati previsti e puniti dagli artt.:

a).... c.p., commesso in...., il....;

b).... l. n..... /...., commesso in...., il....;

c).... d.P.R. n..... /...., commesso in...., il....;

d).... d.lgs. n..... /...., commesso in...., il....;

PREMESSO

che dalla lettura degli atti del procedimento penale in oggetto risulta che l'iscrizione dell'indagato/imputato.... nel registro delle notizie di reato è avvenuta tardivamente;

infatti, il pubblico ministero ha provveduto all'iscrizione di.... in data.... quando, invece, già dalla nota informativa del.... ed atti allegati (oppure da un diverso atto del procedimento) [2] emergevano a suo carico indizi di reità, che avrebbero dovuto imporre l'iscrizione in data....;

visto l'art. 335-quater c.p.p,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari ovvero il Giudice dell'udienza preliminare ovvero il Tribunale in composizione monocratica/collegiale voglia disporre retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato/imputato nel registro delle notizie di reato a partire dalla data del...., con ogni conseguenza procedimentale.

Si allegano i seguenti documenti:

1)....;

2)....;

Luogo e data....

Firma....

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

[1]La richiesta di retrodatazione può essere presentata direttamente dall'indagato/imputato o dal suo difensore.

[2]Gli atti da cui possono emergere indizi di reità a carico dell'indagato/imputato possono essere di vario genere, come le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti o da un coindagato nel medesimo procedimento oppure una relazione di consulenza tecnica oppure attività svolta direttamente dalla polizia giudiziaria.

Commento

La Riforma Cartabia

L'art. 15, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021, ha previsto all'art. 335-quater c.p.p. un nuovo strumento a disposizione dell'indagato/imputato in merito al controllo sui tempi di iscrizione nel registro degli indagati: l'accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

La ratio della novella legislativa è quella di imporre al pubblico ministero il massimo rigore nell'iscrizione nel registro degli indagati, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di svolgimento delle indagini preliminari nel primo atto di indagine che faccia emergere indizi di reità a carico di un soggetto, elidendo ritardi ingiustificati nell'iscrizione da parte dell'organo inquirente. Parallelamente la novella legislativa (art. 15, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) ha introdotto il comma 1-bis all'art. 335 c.p.p., che prevede che il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino indizi a suo carico. Nel caso in cui il pubblico ministero non riesca a provvedere tempestivamente all'iscrizione dell'indagato nel relativo registro, il comma 1-ter dell'art. 335 c.p.p. indica come debba procedere correttamente l'organo dell'accusa, ovvero indicando nel provvedimento di iscrizione la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. La norma di fatto codifica una prassi già in uso in molti uffici di Procura. Tale eventualità ricorrerà sovente nella pratica in quanto non è ipotizzabile che il pubblico ministero riesca sempre a valutare immediatamente gli ulteriori atti di indagine svolti da cui risultino indizi di reità a carico di un determinato soggetto, soprattutto in procedimenti penali di una particolare complessità. La novella, pur parlando di facoltà (“il pubblico ministero può altresì indicare”), in realtà sembra indicare la retrodatazione in termini di obbligatorietà per l'organo inquirente. È una disposizione che responsabilizza il pubblico ministero e di fatto rende residuale l'attivazione dell'istituto della richiesta di accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Va precisato che ai fini dell'iscrizione di un indagato da un lato non sono sufficienti dei meri sospetti di avere commesso il reato dall'altro, però, non servono indizi di una particolare gravità per determinare l'iscrizione del registro degli indagati. Sul punto sono da menzionare due pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte. La sentenza del 2000 (Cass. S.U., n. 16/2000), che puntualizza che l'obbligo d'iscrizione nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti. La sentenza del 2009 (Cass. S.U., n. 40538/2009), che specifica che gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione nel registro degli indagati erano privi di conseguenze sulla validità degli atti di indagine svolti, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione.

L'accertamento sulla tempestività dell'iscrizione determina, in caso di accoglimento dell'istanza, una retrodatazione della stessa con conseguente anticipazione del termine di conclusione delle indagini preliminari. Sul piano pratico, tale anticipazione rende inutilizzabili tutti gli atti di indagine svolti dopo la scadenza del termine (anticipato) di conclusione delle indagini preliminari. Sotto questo profilo la novella legislativa ribalta la precedente impostazione del giudice di legittimità (Cass. S.U., n. 16/2000; Cass. S.U., n. 40538/2009), che aveva affermato e ribadito il concetto che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari potesse stabilire una diversa decorrenza; di conseguenza gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, erano privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, c.p.p.

Viene da chiedersi se il pubblico ministero debba procedere all'immediata iscrizione del nome di un indagato anche quando non abbia le generalità complete dello stesso. La risposta è senz'altro negativa nel caso in cui dagli atti di indagini risulti solo un nome e un cognome ma senza alcun elemento individualizzante del soggetto. Nel caso in cui invece risultino elementi che indichino in maniera chiara il soggetto da iscrivere (ad esempio, sindaco di un comune, legale rappresentante di una società, amministratore di un condominio) si può porre il problema se iscrivere immediatamente il nome dell'indagato, riservandosi di acquisire le sue generalità complete in una fase successiva. Appare tuttavia preferibile che il pubblico ministero, in questi casi, acquisisca immediatamente, anche per le vie brevi, le generalità complete dell'indagato e poi provveda alla sua iscrizione nel registro degli indagati.

La nuova disciplina prevede che l'indagato/imputato può fare istanza al giudice che procede (in indagini, il giudice per le indagini preliminari, in fase processuale, il giudice dell'udienza preliminare o il giudice del dibattimento) di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. della notizia di reato e del suo nome, con richiesta di retrodatazione. L'istante deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che sorreggono la richiesta e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo. L'eventuale retrodatazione, come specifica il novellato art. 407, comma 3, c.p.p, determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti fuori termine.

La richiesta di retrodatazione, ex art. 335-ter, comma 3, c.p.p, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui l'indagato/imputato ha avuto facoltà di conoscere gli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Tuttavia, ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

L‘istanza deve essere depositata nella cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Quest'ultimo, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore della parte richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Trascorso questo ultimo termine, il giudice può provvedere sulla richiesta, qualora non ritenga necessario instaurare un contraddittorio orale, quindi basandosi sugli atti e sulle memorie di parte depositati. Invece, se ritenuto necessario, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. Se il pubblico ministero e il difensore compaiono all'udienza, sono sentiti dal giudice.

Il giudice decide sulla richiesta con ordinanza. Il provvedimento può essere di rigetto o di accoglimento dell'istanza. La richiesta di retrodatazione viene accolta dal giudice qualora il ritardo dell'iscrizione sia inequivocabile e privo di giustificazioni (art. 335-ter, comma 2, c.p.p.). In caso di accoglimento della richiesta, il giudice indica la data in cui deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio la richiesta può essere presentata in udienza o fuori udienza. In questo secondo caso, l'istanza deve essere depositata in cancelleria e viene trattata e decisa nella prima udienza successiva al deposito.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 335-quater c.p.p. l'imputato (qualora la richiesta non sia stata accolta), il pubblico ministero e la parte civile (nel caso contrario) possono, a pena di decadenza, chiedere, entro determinati termini, che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata all'udienza preliminare.

L'ordinanza adottata dal giudice del dibattimento può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'art. 586 c.p.p. Pertanto, la decisione del giudice in merito alla retrodatazione risulta impugnabile congiuntamente alla sentenza che ha definito il giudizio o alla ordinanza che ha definito la fase incidentale in cui è stata presentata.

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