Richiesta di partecipazione a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, comma 3-bis)

Angelo Salerno

Inquadramento

Il d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha previsto la possibilità per le parti private, i loro difensori e gli eventuali consulenti tecnici di parte, di partecipare al conferimento dell'incarico del consulente del Pubblico Ministero ovvero all'attività di accertamenti tecnici irripetibili con modalità a distanza, previa richiesta al Pubblico Ministero, che autorizza tale forma di partecipazione, determinandone luogo e modalità.

Formula

AL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il tribunale di....

DOTT.SSA/DOTT.....

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO O AGLI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI

(ART. 360, COMMA 3-BIS, c.p.p.)

Il sottoscritto, Avv....., difensore di fiducia/d'ufficio di...., indagato/imputato nel procedimento n..... R.G.N.R. e n..... R.G.....;

OVVERO

difensore di...., persona offesa nel procedimento n..... R.G.N.R. e n..... R.G....., nei confronti di....;

Avendo ricevuto, con atto del...., notificato in data...., l'avviso del conferimento dell'incarico al consulente del Pubblico Ministero

OVVERO

in ordine all'attività di accertamento tecnico irripetibile previsto in data...., alle ore...., presso....;

CHIEDE

di essere autorizzato [1] alla partecipazione a distanza all'attività suindicata, con le modalità previste dagli artt. 360, comma 3-bis, c.p.p. e 133-ter, c.p.p., mediante collegamento da effettuarsi presso.... [2].

Ai fini del collegamento a distanza, indica fin d'ora il seguente indirizzo e-mail:.....

Luogo e data....

Firma Avv.....

[1]Mediante il medesimo atto sarà possibile chiedere l'autorizzazione anche nell'interesse del proprio assistito e dell'eventuale consulente tecnico di parte.

[2]Il difensore può chiedere di essere autorizzato a collegarsi dal proprio ufficio ovvero dal luogo ove si trovi il proprio assistito, se detenuto o internato ovvero sottoposto a misura cautelare personale coercitiva. Può essere richiesta autorizzazione al collegamento da luogo diverso, purché idoneo.

Commento

Il conferimento dell'incarico al consulente tecnico del Pubblico Ministero

L'art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili. Il comma 1 dell'articolo prevede che, in caso di accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e di ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, per i quali il Pubblico Ministero può nominare e avvalersi, ex art. 359 c.p.p., di consulenti, se si tratta di accertamenti riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (quindi irripetibili) debba esserne dato avviso all'indagato, alla persona offesa e ai relativi difensori.

L'avviso è a carico del Pubblico Ministero e deve avvenire senza ritardo, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico al consulente, oltre che della facoltà di nominare propri consulenti tecnici.

In caso di omesso avviso all'indagato e al suo difensore, l'accertamento tecnico irripetibile sarà nullo, configurandosi un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. I, n. 12400/2021) e, per l'effetto, l'eventuale esame del consulente tecnico del Pubblico Ministero come teste qualificato sull'oggetto dell'incarico è affetto da nullità derivata, che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. (Cass. IV, n. 20387/2021).

Stante l'espresso rinvio all'art. 364, comma 2, c.p.p., qualora l'indagato sia privo di un difensore di fiducia, sarà altresì avvisato del fatto che sarà assistito da un difensore di ufficio e che potrà nominarne uno di fiducia.

Il comma 3 dell'art. 360 c.p.p. consente ai difensori delle parti, nonché ai rispettivi consulenti tecnici, di assistere al conferimento dell'incarico e di partecipare agli accertamenti, con facoltà di formulare osservazioni e riserva in ordine all'operato del consulente.

Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia: la partecipazione a distanza

Il d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha integrato il testo dell'art. 360 c.p.p., prevedendo la possibilità che, su autorizzazione del Pubblico Ministero e previa richiesta in tal senso, l'indagato, la persona offesa, nonché i rispettivi difensori e consulenti tecnici eventualmente nominati, potranno partecipare al conferimento dell'incarico ovvero agli accertamenti con modalità a distanza.

Stante la formulazione della norma, secondo cui il Pubblico Ministero “può autorizzare” la partecipazione a distanza, non è ravvisabile in capo alle parti e ai loro difensori o consulenti un diritto assoluto di partecipazione a distanza all'attività tecnica, essendo la relativa autorizzazione rimessa alla valutazione discrezionale del Pubblico Ministero, da effettuare caso per caso, a seconda della natura dell'atto, delle esigenze concrete e dell'incidenza che tale forma di partecipazione possa avere rispetto al compimento degli accertamenti tecnici non ripetibili.

Qualora sia autorizzata, la partecipazione a distanza è sottoposta alla disciplina generale di cui agli artt. 133-bis e 133-ter c.p.p.

La prima disposizione prevede che, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 133-ter c.p.p., “salvo che sia diversamente previsto” da una specifica disposizione di legge.

L'art. 133-ter c.p.p. disciplina invece, in via generale e sussidiaria, le modalità e le garanzie della partecipazione a distanza, prevedendo che, quando sia disposto il compimento di un atto a distanza ovvero la partecipazione delle parti a distanza al suo compimento – o alla celebrazione dell'udienza – l'autorità giudiziaria debba provvedere con decreto motivato, che deve essere notificato alle parti almeno tre giorni prima della data di compimento dell'atto – o dell'udienza – nonché comunicato alle autorità interessate, tra cui rientrano i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento (Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022).

In siffatte ipotesi, dovrà essere attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario ove si stia procedendo al compimento dell'atto e il luogo in cui si trovano le persone partecipano a distanza. Tale luogo, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 133-ter c.p.p., è equiparato all'aula di udienza.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo, il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre.

Fermi tali requisiti essenziali, previsti a pena di nullità (speciale, relativa), e fuori dai casi di cui ai commi 5 ss. dell'art. 133-ter c.p.p., il collegamento con chi sia stato autorizzato a partecipare a distanza deve avvenire da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

Tuttavia, ai sensi del comma 6 della disposizione, sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto a collegarsi da un luogo diverso.

In tal caso, qualora l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, un ausiliario del Giudice o del Pubblico Ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, deve essere presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto, procedendo all'attestazione dell'identità dei presenti, nonché alla redazione del verbale delle operazioni svolte, dando atto dell'osservanza delle disposizioni dell'art. 133-ter c.p.p. (in specie quelle di cui al comma 3, primo periodo – relativo alle modalità del collegamento – e di cui al secondo e terzo periodo del comma 7, ossia il diritto di partecipare a distanza dal luogo in cui si trova l'assistito e di consultarsi riservatamente tra difensori e con il proprio assistito) e delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti. Le stesse disposizioni trovano applicazione nel caso in cui il collegamento avvenga da altro ufficio giudiziario o dal luogo in cui si trova la persona detenuta o internata.

È inoltre previsto dal comma 7 che i difensori possano collegarsi dai rispettivi uffici o da altro luogo, purchè idoneo.

Deve inoltre assicurarsi ai difensori o ai loro sostituti il diritto di consultarsi riservatamente tra loro e con il proprio assistito, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Infine, il comma 5, prevede che, quando le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo compiono un atto a distanza, si colleghino dal luogo in cui si trovano quando compiono l'atto a distanza. In tal caso, deve assicurarsi ai difensori o ai loro sostituti il diritto ad essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, come sancito dal comma 7 dell'art. 133-ter c.p.p.

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