Quesito in tema di armi (arma storica o artistica)

Angelo Salerno
Alessandro Leopizzi

Inquadramento

Una disciplina particolare, in deroga a quanto previsto per le armi comuni da sparo, è prevista per le armi antiche (quelle ad avancarica o fabbricate prima del 1890), artistiche o rare di importanza storica, anche se raccolte in collezioni.

Formula

N. ... / ... R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

Accerti il consulente tecnico [1], previo esame delle armi Corte e lunghe in sequestro e della documentazione agli atti (nonché della ulteriore documentazione che il medesimo consulente acquisirà qualora necessario con l'ausilio della Polizia Giudiziaria) e compiuti tutti gli accertamenti del caso,

– la tipologia delle armi in questione e comunque la loro natura di armi antiche;

– per quanto possibile, la data di produzione dell'arma (specificando se anteriore al 1890);

– per quanto possibile, la data di produzione del modello (specificando se anteriore al 1890);

– la data di produzione delle singole riproduzioni o repliche in sequestro;

– se le armi in sequestro presentino caratteristiche decorative di notevole pregio o risultino realizzate da artefici particolarmente noti;

– se le armi in sequestro possano ad oggi rinvenirsi in numero limitato ovvero risultino comunque collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia.

1. Il quesito, oltre che a un consulente tecnico, può essere anche posto direttamente a competente personale della polizia giudiziaria, non necessariamente con le forme degli accertamenti ex art. 359 c.p.p.

Commento

Armi antiche

Coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica, in numero non superiore a otto, debbono farne denuncia al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto. Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi debbono essere denunciati nelle medesime forme (artt. 34 e 38, r.d. n. 773/1931, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e 7, d.m. 14 aprile 1982, regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica).

Sono armi antiche, non qualificabile come armi comuni da sparo (Cass. I, n. 39787/2015) ai sensi dell'art. 10, l. n. 110/1975:

- le armi da fuoco ad avancarica;

- le armi fabbricate anteriormente al 1890.

Le armi antiche, anche se originariamente fabbricate per uso bellico e utilizzate come armi da guerra, non sono considerate in alcun caso come tali (art. 1, d.m. 14 aprile 1982).

Devono però essere qualificate armi comuni da sparo quelle che rientrino nelle categorie previste dall'art. 2, l. n. 110/1975 o che presentino le caratteristiche ed i requisiti ivi elencati. (Cass. III, n. 7950/2012 ha ritenuto arma comune da sparo una rivoltella con più colpi a rotazione, già in dotazione alle forze armate sino al secondo conflitto mondiale). Del pari, non possono essere più considerate armi antiche quelle che, per quanto fabbricate anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate così da assumere i requisiti che ne definiscono l'appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo. In caso di mancata denuncia all'autorità, pertanto, sussiste la violazione prevista dall'art. 7, l. n. 895/1967 e non quella prevista dall'art. 697 c.p.

Sono armi da sparo artistiche quelle che presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o sono state realizzate da artefici particolarmente noti. Sono armi da sparo rare di importanza storica quelle che si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).

Le cosiddette “repliche” sono invece riproduzioni di modelli antichi prodotte dopo il 1890 e devono essere considerate a tutti gli effetti armi comuni da sparo (cfr. art. 2, comma 1, lett. h), l. n. 110/1975), fatta eccezione per le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo (artt. 12-14, d.m. n. 362/2001, che ne liberalizzano la detenzione, in considerazione della modesta capacità di offesa, mantenendo l'obbligo di autorizzazione di pubblica sicurezza per il porto).

Le armi da guerra (o tipo guerra) artistiche o rare d'importanza storica (e le parti di esse), fabbricate su modello successivo al 1890, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte.

Le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 ma fabbricate successivamente al 1920, quando appartengano a privati e difettino del numero di matricola, devono essere presentate al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per l'immatricolazione. Solo queste ultime, dunque, in difetto di apposizione del numero di matricola, sono qualificabili come clandestine, con conseguente configurabilità del delitto di cui all'art. 23, l. n. 110/1975 (Cass. I, n. 39787/2015).

Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica (anche in caso di oggetti destinati a collezioni), in sede di denuncia, non sia sufficientemente documentata dal detentore, essa viene accertata per quanto possibile, a richiesta del questore, dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

La detenzione, in difetto di denuncia all'autorità, di un fucile doppietta ad avancarica, fabbricato anteriormente al 1890 e non immediatamente qualificabile come arma comune da sparo, integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p. (Cass. I, n. 29857/2006). Non è invece applicabile la contravvenzione di omessa custodia di cui all'art. 20 l. n. 110/1975, in quanto riferita alle sole "armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2" della medesima legge e non già alle armi antiche, le quali non sono disciplinate da tali disposizioni; in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, in relazione alla custodia di armi fabbricate in epoca anteriore al 1860, appese alle pareti dell'abitazione dell'imputato (Cass. I, n. 43391/2022).

La Suprema Corte (Cass. I, n. 16221/2020) ha inoltre recentemente precisato, in tema di detenzione di un'arma, che l'errore di fatto sull'inefficienza della stessa ha efficacia scriminante, ai sensi dell'art. 47 c.p., solo quando attiene alla completezza ed interessa l'arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un difetto di funzionamento. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di un'arma antica, risultata inefficiente ma riparabile da un armaiolo).

Collezioni di armi

In materia di armi, la legge prevede due distinte tipologie di collezioni:

- la collezione di armi comuni da sparo (art. 10, comma 6, l. n. 110/1975);

- la collezione di armi artistiche, rare o antiche (artt. 10, comma 7, l. n. 110/1975 e 31-32, r.d. n. 773/1931).

Non possono essere rilasciate licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le collezioni di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica in numero superiore a otto necessitano della licenza di collezione rilasciata dal questore, subordinato all'accertamento della esistenza dei presupposti di legge. Non si osserva il limite di un esemplare per ciascun tipo di arma destinato a collezione, anche se le armi presentano le stesse caratteristiche tecniche di fabbricazione. In caso di rifiuto della licenza, l'interessato deve indicare al questore un soggetto che, a norma delle vigenti disposizioni, potrà legittimamente detenere le armi oggetto della richiesta e al quale esse verranno cedute. Se la cessione non avviene nel termine di legge, la collezione, previo parere della sovrintendenza per i beni artistici e storici, è affidata, a spese dell'interessato, alla custodia della direzione di artiglieria o di altro ufficio o ente pubblico indicati dalla sovrintendenza. Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali, dove il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto. Al contrario della regola generale dettata dall'art. 13, comma 1, r.d. n. 773/1931, la licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è permanente, ma devono tuttavia essere denunciati i cambiamenti sostanziali delle collezioni o del luogo di custodia. La licenza deve essere revocata quando al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni di legge, e può essere revocata quando sopraggiungano o siano comunque conosciute circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione (artt. 8-12, d.m. 14 aprile 1982).

Non è più prevista la licenza di collezione per le armi bianche antiche.

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