Attivazione, da parte dell'imputato nei confronti del quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare, dei previsti rimedi (art. 489)

Angelo Salerno

Inquadramento

Il d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, in linea con le previsioni introdotte in materia di processo in assenza dell'imputato, ha implementato i rimedi di cui questi possa disporre, in sede dibattimentale, qualora si sia proceduto in sua assenza in mancanza dei presupposti di legge.

Formula

AL GIUDICE MONOCRATICO/COLLEGIALE

DEL TRIBUNALE DI....

RICHIESTA DI DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO

OVVERO

RICHIESTA DI RESTITUZIONE NEL TERMINE

(ART. 489 C.P.P.)

Il sottoscritto, Avv....., difensore di fiducia/d'ufficio di...., imputato nel procedimento n..... R.G.N.R. e n..... R.G. trib.;

Rilevato che, all'udienza preliminare del...., celebrata innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, Dott.ssa/Dott....., è stata dichiarata l'assenza del proprio assistito, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420-bis c.p.p., in quanto.... (enunciazione delle ragioni su cui si fonda la nullità del decreto di rinvio a giudizio, per violazione dell'art. 420-bis c.p.p.)

CHIEDE

Che sia dichiarata, ai sensi dell'art. 489, comma 1, c.p.p., la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti del proprio assistito, in data...., a seguito dell'udienza preliminare celebrata innanzi al g.u.p., Dott.ssa/Dott....., per mancanza dei suindicati presupposti di cui all'art. 420-bis c.p.p.

OVVERO

Rilevato che, all'udienza preliminare del...., celebrata innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, Dott.ssa/Dott....., è stata dichiarata l'assenza del proprio assistito;

Rilevato che tuttavia il proprio assistito si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare.... (indicare la facoltà processuale in relazione alla quale si chiede la restituzione nel termine, come ad esempio la richiesta di riti alternativi), in quanto.... (indicare le prove delle ragioni da cui sia derivata l'assoluta impossibilità per l'imputato di comparire in tempo utile, tra quelle indicate dall'art. 489, comma 2-bis, c.p.p.: caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento), sì da non poter trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

OVVERO

Rilevato che tuttavia il proprio assistito non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e non sia potuto quindi intervenire, senza sua colpa, in tempo utile per esercitare.... (indicare la facoltà processuale in relazione alla quale si chiede la restituzione nel termine, come ad esempio la richiesta di riti alternativi), in quanto.... (indicare le prove delle ragioni per cui l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo) [1] ;

CHIEDE

che, ai sensi dell'art. 489, comma 2-bis, c.p.p., il proprio assistito sia rimesso nel termine per esercitare.... (indicare la facoltà processuale in relazione alla quale si chiede la restituzione nel termine).

Luogo e data....

Firma....

[1]La lettera b) del comma 2-bis dell'art. 489 c.p.p. trova applicazione esclusivamente in relazione ai casi in cui il Giudice dell'udienza preliminare abbia ritenuto provato che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza sia stata dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (art. 420-bis, comma 2, c.p.p.), ovvero sia stato dichiarato latitante o sia risultato che si sia in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo (art. 420-bis, comma 3, c.p.p.).

Commento

I rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare

Il d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha riformulato il testo dell'art. 489 c.p.p., che prevedeva, nella sua versione originaria, che l'imputato contro il quale si fosse proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare potesse chiedere di rendere, in sede dibattimentale, le dichiarazioni dallo stesso ritenute opportune, purchè riferite all'oggetto dell'imputazione e tali da non intralciare l'istruzione dibattimentale, previste dall'art. 494 c.p.p.

Il comma 2 dell'art. 489 c.p.p. prevedeva inoltre, prima della riforma, che qualora l'imputato avesse fornito la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare fosse stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, sarebbe stato rimesso nel termine per formulare le richieste di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato o mediante applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., c.d. patteggiamento.

La Riforma ha abrogato le previgenti disposizioni, riscrivendo il testo dell'art. 489 c.p.p., a cominciare dalla relativa rubrica, che fa oggi riferimento ai “rimedi” per l'imputato e non più alle sole dichiarazioni che lo stesso poteva rendere in sede dibattimentale.

Il comma 1 dell'art. 489 c.p.p. prevede oggi che, se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis, il Giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al Giudice dell'udienza preliminare.

Tale nullità è tuttavia sanata, ai sensi del comma 2 dell'articolo, qualora non sia stata eccepita dall'imputato che sia comparso o abbia rinunciato a comparire, ferma la possibilità per quest'ultimo di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. Giova evidenziare che, a differenza della previgente formulazione, la norma fa oggi riferimento più ampio ai possibili procedimenti speciali e non già ai soli riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento.

È altresì previsto che in ogni caso la nullità non possa essere rilevata o eccepita qualora risulti che l'imputato fosse nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.

Il comma 2-bis dell'art. 489 c.p.p., introdotto dalla Riforma, prevede inoltre che, fuori dai casi descritti e ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Il riferimento è alla nuova disciplina dell'assenza, introdotta con la Riforma Cartabia, che ha riformulato il testo dell'art. 420-bis c.p.p., prevedendo al nuovo comma 2 che il Giudice possa procedere in assenza dell'imputato, quando ritenga provato che lo stesso abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

A tal fine, è previsto che il Giudice tenga conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

Il comma 3 dell'art. 420-bis c.p.p., inoltre, nella sua attuale formulazione, prevede la possibilità di procedere in assenza nei confronti dell'imputato anche quando questi sia stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

Tali ipotesi di procedimento in assenza dell'imputato si sommano così a quelle disciplinate dal comma 1 dell'articolo che, come sostituito per effetto della Riforma, prevede che sia dichiarata l'assenza dell'imputato che, libero o detenuto, non sia presente in udienza:

a) quando l'imputato sia stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato abbia espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'art. 420-ter, abbia rinunciato espressamente a farlo valere.

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