Appello della sentenza di non luogo a procedere da parte dell'imputato (art. 554-quater, comma 1, lett. b)

Pietro Insolera

Inquadramento

Con il d.lgs. n. 150/2022 è stata modificata significativamente la disciplina del rito dinnanzi al tribunale monocratico (artt. 549 ss. c.p.p.), prevedendosi una inedita udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta (art. 554-bis c.p.p.), la cui funzione principale è di costituire un filtro contro le imputazioni non supportate da elementi probatori sufficientemente solidi, dovendo il Giudice predibattimentale in tale sede vagliare il materiale raccolto nel fascicolo del P.M. in base alla regola di giudizio di nuova introduzione (omologa a quella prevista ora per l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p.) che impone di pronunciare sentenza di non luogo a procedere “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. La sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p., che rappresenta uno dei possibili esiti dell'udienza predibattimentale (in alternativa alla fissazione dell'udienza dibattimentale davanti ad altro Giudice ex art. 554-ter, comma 3, c.p.p. o alla definizione con rito speciale), è disciplinata dal riformatore attraverso un rinvio alle norme già in vigore relative alla sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, ove compatibili (artt. 425, comma 2, 426 e 427 c.p.p.); anche la disciplina regolativa dei rimedi impugnatori contro la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-quater, comma 1, lett. b), c.p.p. è mutuata da quella della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 428 c.p.p., limitandosi l'appellabilità della sentenza da parte dell'imputato al solo fine di ottenere una formula più favorevole di proscioglimento (ad esclusione, quindi, del caso in cui la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso).

Formula

CORTE DI APPELLO DI....

R.G. N.....

R.G. SENTENZE N.....

Il sottoscritto Avv..... del Foro di...., difensore di fiducia e procuratore speciale del Sig..... nato il...., residente in.... imputato nel procedimento penale n..... R.G.N.R. dichiara di proporre, come in effetti propone

APPELLO

Avverso la sentenza n..... emessa dal Giudice dell'udienza predibattimentale Dott..... all'esito dell'udienza camerale del.... nel procedimento penale n..... R.G.N.R. nei confronti del Sig..... imputato per il reato p. e. p. dall'art..... c.p. con la quale, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 1, c.p.p., veniva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del predetto imputato, “perché il fatto non costituisce reato” (ovvero) “perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione”.

Il sottoscritto chiede pertanto la riforma della sentenza gravata per i seguenti

MOTIVI

1. L'imputato doveva essere mandato assolto perché il fatto non sussiste (....);

2. L'imputato doveva essere mandato assolto per non avere commesso il fatto (....).

Per tutti i suesposti motivi si insiste per l'accoglimento del presente appello, chiedendo che la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza gravata, pronunci nei confronti del Sig..... sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (ovvero) sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto.

Luogo e data....

Firma Avv.....

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

Commento

Contesto normativo di riferimento

La sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 554-ter, comma 1, c.p.p. costituisce uno dei possibili esiti della udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta prevista dal “nuovo” art. 554-bis c.p.p. Giova dunque dar conto, in estrema sintesi, del contesto normativo di riferimento. L'istituto si colloca nell'ambito della profonda revisione del rito davanti al tribunale in composizione monocratica. Il d.lgs. n. 150/2022 ha anzitutto esteso il novero delle ipotesi di citazione diretta (v. art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 che è intervenuto in tal senso sull'art. 550, comma 2, c.p.p.). L'art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022 ha costruito la inedita disciplina dell'udienza predibattimentale agli artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., configurandola quale sede deputata allo svolgimento di tutte le attività prodromiche al dibattimento (di natura non istruttoria e decisoria). Ai sensi dell'art. 554-bis, comma 2, c.p.p. il Giudice accerta la regolare costituzione delle parti e vaglia il rispetto della normativa sul processo in absentia(artt. 420 ss. c.p.p.); le questioni preliminari devono essere proposte in tale sede a pena di decadenza (art. 554-bis, comma 3, c.p.p.). La udienza predibattimentale è poi dedicata ad un duplice controllo giurisdizionale sull'imputazione in contraddittorio tra le parti: uno sulla determinatezza dell'imputazione (art. 554-bis, comma 5, c.p.p.); l'altro sulla corrispondenza tra le risultanze degli atti del fascicolo del P.M. e l'imputazione (art. 554-bis, comma 6, c.p.p.), essendo altresì previsti i rispettivi rimedi. Le richieste di procedimenti speciali debbono essere formulate, a pena di decadenza, prima dell'emanazione dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere (art. 554-ter, comma 2, c.p.p.). La funzione dell'istituto di nuovo conio è di costituire un filtro contro le imputazioni non supportate da elementi probatori sufficientemente solidi. Il Giudice predibattimentale vaglia il materiale raccolto nel fascicolo del P.M. in base alla regola di giudizio di nuova introduzione (omologa a quella prevista per l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p.) che impone di pronunciare sentenza di non luogo a procedere “quado gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. Si applicano le disposizioni relative alla sentenza di non luogo a procedere, ove compatibili (si rinvia agli artt. 425, comma 2, 426 e 427 c.p.p.), riproducendosi altresì la regola secondo cui non può emettersi sentenza di non luogo a procedere se il Giudice ritiene che dal proscioglimento consegua l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Per quanto attiene all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, l'art. 554-quater c.p.p. ricalca, salvo alcuni adattamenti necessari viste la peculiarità dell'udienza predibattimentale, il modello dell'art. 428 c.p.p.; si prescrive, in linea con le innovazioni sulla disciplina dell'appello, l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere relativa ai “reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa” (art. 554-quater, comma 6, c.p.p.). L'art. 554-quinquies c.p.p. disciplina la revoca della pronuncia in questione, riprendendo, salvo alcuni adattamenti, le disposizioni exartt. 434 ss. c.p.p. Qualora non si debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere, infine, l'art. 554-ter c.p.p. impone al Giudice di fissare “per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un Giudice diverso”, dovendosi rispettare un termine non inferiore a venti giorni tra la data di tale provvedimento e quella dell'udienza (art. 554-ter, comma 4, c.p.p.).

Definizione e obiettivi

L'art. 554-quater c.p.p. disciplina i rimedi impugnatori avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza di comparizione predibattimentale, ricalcando lo schema dell'art. 428 c.p.p., relativo all'udienza preliminare. Tra i soggetti legittimati figura l'imputato, che può proporre appello contro tale decisione al solo fine di ottenere una formula di proscioglimento più favorevole (ad esclusione, dunque, del caso in cui la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso). In caso di accoglimento del gravame proposto dall'imputato, la Corte di Appello, qualora non confermi la sentenza, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. La sentenza della Corte di Appello è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato con procedura ai sensi dell'art. 611 c.p.p., limitatamente ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), esclusi dunque i vizi di mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. È prevista l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (v. art. 23, lett. m), d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 428 c.p.p.). A tale proposito, l'art. 5-septies della l. n. 199/2022, di conversione del d.l. n. 162/2022 ha introdotto il nuovo art. 88-ter d.lgs. n. 150/2022, che detta la disciplina transitoria sulle nuove disposizioni circa l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria ovvero alternativa, prevedendosi, in applicazione del principio del tempus regit actum, che le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, lett. m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6, d.l. n. 162/2022) (per approfondimenti sulla disciplina dei rimedi impugnativi avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse in conclusione dell'udienza predibattimentale, senza pretesa di completezza: Relazione su novità normativa n. 2 del 2023 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 152-153; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, § 13.2; Diddi, L'udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica, in Dir. pen. proc., 2023, 1, 180 ss. Per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali relativi all'omologa disciplina vigente per le impugnazioni avverso sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare, v. Dei-Cas, Sub art. 428 - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, in Codice di procedura penale ipertestuale commentato, Milano, 2022, ove ult. rif.).

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