Quesito in tema di accertamenti contabili (bancarotta da concordato preventivo)

Angelo Salerno
Alessandro Leopizzi

Inquadramento

Le procedure di concordato preventivo hanno assunto un rilievo notevole nella soluzione giudiziaria della crisi di impresa. La tutela penale dei creditori ricomprende anche le condotte poste in essere dall'amministratore della società ammessa a tale procedura concorsuale “minore” dirette ad alterare la genuinità e la correttezza della procedura stessa ovvero analoghe ai fatti tipici dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale, pur in assenza della dichiarazione di fallimento.

Formula

N. ... / ... R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ... [1]

Accerti il consulente tecnico [2], previo esame degli atti del fascicolo, tenuto conto di eventuali precedenti consulenze o perizie contabili, vista la documentazione che sarà messa a sua disposizione dal commissario giudiziale di ... in concordato preventivo, esaminati i bilanci ed i conti profitti e perdite della suddetta impresa (nonché di qualsiasi altro documento contabile del suddetto ... e/o di altre imprese o società ad essa collegate, che il medesimo consulente acquisirà eventualmente con l'ausilio della Polizia Giudiziaria),

- quale è stata la composizione della proprietà dalla data della costituzione, indicando cronologicamente le generalità complete di tutti i soci e precisando l'ammontare delle partecipazioni;

- la cronologia dell'amministrazione e del controllo con elenco completo di amministratori e sindaci;

- quale sia la effettiva situazione patrimoniale con particolare riguardo alla composizione del passivo dell'impresa in concordato preventivo, specificando

o in quali epoche esso si sia formato;

o quale sia la composizione delle perdite comunque accertate,

o quali siano stati i fattori determinanti, in relazione alla gestione patrimoniale, finanziaria e commerciale e se alla formazione delle suddette perdite abbiano concorso oneri e spese estranee all'attività imprenditoriale;

- qualora emergano oneri e spese non strettamente attinenti all'attività imprenditoriale, i periodi in cui essi si sono verificate, specificandone in maniera particolareggiata le caratteristiche ed evidenziando in particolare se l'amministratore dell'impresa in concordato preventivo abbia consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti [3],

- l'elenco analitico dei libri e delle scritture contabili depositati e/o comunque tenuti dall'impresa, indicando se la tenuta è stata regolare e completa durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;

- in caso di omesso deposito dei libri e delle scritture, se risultano elementi idonei a stabilire la loro pregressa tenuta o la loro sottrazione o distruzione;

- se le scritture contabili hanno consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;

- dove la società aveva la sede operativa e la sede legale ovvero altre sedi secondarie e se i relativi arredi beni aziendali in genere siano stati rinvenuti;

- se l'impresa disponeva di beni strumentali funzionali alla sua attività e se gli stessi siano stati individuati e rinvenuti, precisando se i beni elencati nel registro dei beni ammortizzabili sono stati rinvenuti e/o consegnati, elencando quelli mancanti e specificandone il valore;

- se i bilanci sono stati regolarmente depositati e da chi sono stati redatti, allegando copia degli stessi e delle relative relazioni di corredo;

- se la impresa in concordato preventivo ha alienato beni nell'imminenza della apertura della procedura concorsuale, precisando il loro valore, l'identità degli acquirenti, il corrispettivo della vendita e se esso risulta riversato nelle casse dell'impresa;

- se i crediti incassati dalla impresa in concordato preventivo nell'imminenza della apertura della procedura concorsuale sono stati riversati nelle casse dell'impresa;

- se le ragioni di credito dei creditori insinuati derivino da forniture a qualsiasi titolo di beni, precisando se di tali forniture vi è o meno integrale corrispondenza nelle scritture contabili dell'impresa e quale ne sia stata la destinazione documentale e reale;

- se l'impresa abbia fatto ricorso al credito privato e in quale misura, indicandone modalità e contenuti;

- l'elenco analitico dei pagamenti eseguiti, in costanza dello stato di insolvenza, indicandone in particolare le correlative ragioni di credito, le scadenze dei debiti pagati, l'esercizio di azioni da parte dei creditori soddisfatti;

- se risultino posti in essere contratti di affitto di azienda, chi ne siano stati i contraenti, se vi siano rapporti di parentela o dipendenza con questi ultimi, l'emergenza di altri rapporti abilitanti ipotesi di interposizione fittizia di persona fisica o giuridica e di occultamento e/o distrazione di beni, indicando in particolare se i canoni di affitto risultino pagati e riversati nelle casse dell'impresa e se gli stessi siano congrui;

- se risultano ulteriori episodi – diversi da quelli precedentemente elencati – di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni;

- se nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (ovvero nell' accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari) vi sia stata attribuzione di attività inesistenti, compresa la sopravvalutazione di immobili e l'omessa indicazione di debiti, o simulazione di crediti in tutto o in parte inesistenti;

- se, prima o durante la procedura concorsuale, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, siano stati pagamenti o simulati titoli di prelazione;

- se nell'imminenza della apertura della procedura concorsuale gli amministratori della società o persone a costoro collegate abbiano iniziato nuove attività economiche nel medesimo settore o avvalendosi delle medesime strutture operative.

Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia.

1. I quesiti in questione presentano, con ogni evidenza, plurimi punti di contatto con gli ulteriori accertamenti contabili in tema di bancarotta fraudolenta, semplice o societaria. Saranno le circostanze del caso concreto a modulare la eventuale sovrapposizione, anche parziale, delle verifiche.

2. Il quesito, oltre che a un consulente tecnico, può essere anche posto direttamente a competente personale della polizia giudiziaria ovvero al commissario giudiziale, non necessariamente con le forme degli accertamenti ex art. 359 c.p.p.

3. Ad esempio, speculazioni in borsa ad altissimo rischio.

Commento

Anche nell'ambito delle cosiddette procedure concorsuali minori, sono previsti reati fallimentari a tutela della par condicio creditorum.

In primo luogo, per garantire la correttezza dell'accesso da parte dell'imprenditore, secondo la tradizionale definizione, “sfortunato ma non disonesto”, l'art. 236, comma 1, l. fall. sanziona chi:

- si sia attribuito attività inesistenti, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo exartt. 160 ss., l. fall. o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, l. fall. con intermediari finanziari;

- abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti, per influire sulla formazione delle maggioranze.

Il successivo secondo comma, estende invece le disposizioni degli artt. 223 e 224, l. fall. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in concordato preventivo (e, analogamente, rende operative nei confronti del commissario giudiziale le fattispecie incriminatrici previste in caso di fallimento per il curatore, parificando anche le ipotesi di reato relative ai creditori di entrambe le tipologie di procedura).

Restano dunque privi di rilevanza finale penale, in caso di impresa individuale ammessa alla procedura concorsuale minore, i fatti di distrazione, dissipazione, distruzione dei libri contabili e così via che, nel caso di fallimento integrerebbero ipotesi di bancarotta patrimoniale, documentale, preferenziale.

Le condotte integranti i distinti fatti tipici di bancarotta fraudolenta impropria si applicano dunque anche agli amministratori delle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e mai fallite (Cass. V, n. 26444/2014). Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano viceversa il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, ma questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà. Laddove sia dichiarato il fallimento, infatti, ai fini della configurabilità del dolo è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. V, n. 33268/2015). Infine, le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, secondo un recente indirizzo della Corte di Cassazione, rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma 2, n. 1, l. fall., che, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Cass. V, n. 26435/2022).

Sono puniti anche gli atti di distrazione o di dissipazione del patrimonio commessi successivamente all'approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori e al provvedimento giudiziale di omologa, a condizione che il soggetto proponente il piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti abbia utilizzato la procedura concordataria in frode al ceto creditorio, mediante una chiara e indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita a una corretta rappresentazione (Cass. V, n. 50675/2016, che ha osservato come la frode non possa consistere in una semplice diversa lettura dei dati esposti nel piano, presupponendo una volontaria indicazione di attività o passività insistenti ovvero un qualunque altro comportamento oggettivamente decettivo, tale da legittimare la revoca del concordato ex art. 173, l. fall.). Non integra distrazione rilevante per quanto qui rileva la riscossione di un credito avvenuta successivamente alla nomina del commissario giudiziale e la successiva utilizzazione delle somme così ricevute per il deposito della cauzione preordinata all'ammissione al concordato preventivo, essendo quest'ultimo un adempimento imposto dalla legge fallimentare a seguito dell'esercizio della facoltà di scelta della procedura concordataria (Cass. V, n. 38391/2017).

Per quel che riguarda la liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli artt. 195 e 202, l. fall. è equiparato alla dichiarazione di fallimento per quanto attiene l'integrazione delle ipotesi di bancarotta semplice, fraudolenta, societaria (art. 237, l. fall.).

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