Quesito in tema di accertamenti contabili (false comunicazioni sociali)InquadramentoLa novella del 2015 ha ridisegnato profondamente i due reati di falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., delineandoli come delitti di pericolo concreto, tra loro differenziati soltanto dalla diversa struttura societaria (a seconda che la società sia o meno quotata in borsa). FormulaN. ... / ... R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... Accerti il consulente tecnico, previo esame dei documenti contabili, aziendali e societari di ... S.p.a./S.r.l. e degli ulteriori atti del fascicolo (nonché della ulteriore documentazione che il medesimo consulente acquisirà qualora necessario, con l'ausilio della Polizia Giudiziaria) e previa acquisizione di visura storica della Camera di commercio [1], ove non già in atti, - se i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge della suddetta società o evidenzino fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; o omettano fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo; - se le suddette falsità siano concretamente idonee ad indurre in errore i terzi; - quale sia l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci e ai creditori, specificando se del caso ogni circostanza rilevante ai fini di una valutazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 2621-ter c.c.[2]. (solo per le false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.) - la natura e le dimensioni della società, ai fini di valutare, unitamente alle modalità e agli effetti della condotta, la eventuale lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 2621-bis, comma 1, c.c.[3]; - se, ai medesimi fini, la società abbia il possesso congiunto dei seguenti requisiti: o avere avuto, nei tre esercizi antecedenti (o dall'inizio dell'attività, e durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000,00; o avere realizzato nel medesimo lasso temporale suindicato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000,00; o avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad Euro 500.000,00 [4]. Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia. 1. Onde comprovare, innanzitutto, la qualità di legale rappresentante pro tempore. 2. L'art. 2621-ter c.c. prevede una particolare causa di non punibilità, analoga all'istituto ordinario disciplinato dall'art. 131-bis c.p. 3. L'art. 2621-bis c.c. prevede una diminuzione della pena per i fatti di lieve entità. 4. Si tratta dei requisiti dimensionali minimi previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. (espressamente richiamato dall'art. 2621-bis, comma 2, c.c.) per la fallibilità di un'impresa. CommentoLe false comunicazioni sociali (comunemente indicate come “falso in bilancio”), sono state profondamente modificate dalla l. n. 69/2015. I precedenti contravvenzione e delitto, già previsti, rispettivamente, dagli artt. 2621 e 2622 c.c. sono stati sostituiti da due ipotesi delittuose che si distinguono soltanto sulla base della differente struttura societaria: da un lato le società quotate in borsa e dall'altro tutte le società non quotate. Scompare dunque la previsione di soglie e la previsione di un reato minore di pericolo e un reato maggiore di danno, in rapporto tra loro di progressione criminosa (cfr. D'Avirro, Il nuovo falso in bilancio, Milano, 2015, pp. 11 ss.). Si applicherà dunque una sanzione più severa alle condotte poste in essere nell'ambito di società - emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; - emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nei suddetti mercati; - emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; - che controllano a loro volta società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; - che comunque fanno appello al pubblico risparmio ovvero lo gestiscono. La novella ha eliminato l'inciso “ancorché oggetto di valutazioni” riferito nel testo previgente ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, foriero di articolate discussioni nelle aule giudiziarie e in letteratura. Già la dottrina più attenta aveva a suo tempo sottolineato come la verifica della “rispondenza al vero” (rectius, “rispondenza al vero legale”, cioè conformità ai parametri fissati per legge, alla luce dei principi contabili di ragionevolezza e di rappresentazione veritiera e corretta) dei fatti materiali non potesse comportare di per sé l'esclusione di profili valutativi, tanto che al suddetto inciso non poteva che riconoscersi carattere pleonastico (Mazzacuva-Amati, Diritto penale dell'economia. Problemi e casi, Padova, 2010, 155 ss.). La giurisprudenza di legittimità ha tratto le debite conclusioni da tali postulati, affermando che il reato societario di false comunicazioni sociali è tuttora configurabile anche in relazione all'esposizione in bilancio di enunciati valutativi, quando l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati e di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa (Cass. V, n. 46689/2016). I soggetti attivi della fattispecie incriminatrice sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (oltre, ovviamente, ad eventuali extranei che offrano consapevolmente il proprio contributo causale ex art. 110 c.p.). I delitti sono connotati dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. Si ritiene esclusa la possibilità del dolo eventuale, dal momento che la falsa esposizione deve essere realizzata, in entrambi i casi, “consapevolmente”. Le condotte, attive (inserire fatti materiali rilevanti non veri) o omissive (non inserire fatti materiali rilevanti veri), non devono necessariamente cagionare un evento di danno: le nuove fattispecie sono state costruite come reati di pericolo concreto ai danni dei soci e del pubblico. Difatti, qualora dal fatto sia derivato il dissesto della società, con conseguente contestazione del delitto di bancarotta impropria, ex art. 223, comma 2, n. 1, l. fall., l'eventuale precedente giudizio per false comunicazioni sociali non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il reato di bancarotta impropria da reato societario, in quanto l'aggravamento o la determinazione del dissesto determina la differenza strutturale tra il fatto storico-naturalistico del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. e quello oggetto del reato di false comunicazioni sociali, sì da escludere la violazione del divieto di bis in idem. (Cass. V, n. 1835/2022). |