Quesito in tema di accertamenti contabili (usura)InquadramentoIl fenomeno odioso dell'usura, ancora più nocivo in momento di seria crisi economica, è disciplinato dal codice penale in maniera articolata: da un lato, si fissa per ciascuna categoria di operazioni creditizie, un limite legale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (usura oggettiva); dall'altro, si punisce qualsiasi altra pattuizione che risulti comunque sproporzionata, adeguatamente contestualizzata e tenuto conto delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria in cui versi eventualmente chi richieda il finanziamento (usura in concreto o soggettiva). FormulaN..... /.... R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI.... Accerti il consulente tecnico, previo esame degli atti del fascicolo, tenuto conto di eventuali precedenti elaborati contabili già gli atti [1], esaminata ogni ulteriore documentazione necessaria proveniente dal denunciante, dal creditore o da terzi soggetti, che il medesimo consulente acquisirà ove necessario anche con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, – se, tra il denunciante e l'indagato...., siano intercorsi relazioni finanziarie ovvero dazioni o promesse di denaro di qualunque tipo, specificandone nel dettaglio, per quanto possibile, la natura, gli importi, le date e il sottostante rapporto causale; – se tali rapporti presentino caratteristiche di tipo usurario, ricostruendo in particolare i tassi di interesse consentiti all'epoca delle condotte suddette [2]. (in caso di cosiddetta usura bancaria) – i rapporti intercorsi fra l'istituto di credito.... e.... con particolare riguardo agli interessi applicati ai conti correnti bancari (ovvero ai contratti di mutuo) (ovvero ai contratti di finanziamento) [3] specificati nella denuncia depositata dal suddetto.... il...., dalla data di accensione. – le modalità di computo dei tassi applicati (specificando la natura degli interessi – compensativi o moratori, nonché commissioni di massimo scoperto ed ogni elemento di costo del credito [4] ) e se tali tassi superino o meno il cosiddetto tasso-soglia. Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia. [1]È frequente che il denunciante alleghi una propria consulenza tecnica che sorregga contabilmente l'ipotesi di usurarietà del sinallagma. Può darsi altresì il caso che sia stata espletata un consulenza tecnica di ufficio in un parallelo procedimento civile. [2]Il sistema delineato dalla l. n. 108/1996 prevede: – una presunzione legale di usurarietà per qualsiasi prestazione di denaro o altra utilità a tassi superiori a un limite prefissato (abbandonando la più magmatica nozione di “approfittamento”, caratteristica della disposizione previgente); – la fissazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ovvero del tasso medio di interesse passivo praticato dal sistema bancario, in relazione alle diverse operazioni di credito, riunite per categorie omogenee, rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia; – il successivo aumento del venticinque per cento, con l'ulteriore aggiunta di quattro punti percentuali (senza però che la differenza massima con il tasso medio possa oltrepassare gli otto punti percentuali), del suddetto tasso medio (ovvero, statisticamente, del “giusto prezzo” del denaro per le singole categorie di operazioni, secondo le condizioni pro tempore del mercato finanziario), così da ottenere la soglia oltre il quale la sproporzione rispetto all'id quod plerumque accidit in situazioni comparabili diviene presunzione iuris et de iure della natura usuraria della pattuizione; – la conseguente individuazione del cosiddetto tasso soglia per categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite in classi di importo (dal cui superamento, come detto, consegue ex lege la natura usuraria della prestazione); la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che aggiorna, quattro volte all'anno, i tassi soglia. [3]Ovvero, ancora, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, credito revolving, factoring, etc. [4]Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 644, comma 4 c.p.). CommentoUsura per superamento del tasso soglia L'art. 644 c.p. punisce il delitto di usura. In primo luogo, per espressa dizione normativa, ogni profitto conseguito “abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata” integra il diverso reato di circonvenzione di incapaci, ex art. 643 c.p. Al di fuori di tali casi, è punito, ai sensi dell'art. 644, comma 1, c.p., chiunque – si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi “usurari”; – procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, secondo il sistema dei cosiddetti tassi soglia. Il delitto di usura si configura dunque come reato a schema duplice (Cass. II, n. 50397/2014): esso si perfeziona – con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, – nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Ai fini della sussistenza del delitto di usura “per dazione”, che si realizza attraverso la concreta corresponsione di interessi usurari, è necessario il superamento del tasso-soglia trimestrale, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito ed a quello di corresponsione degli interessi (Cass. II, n. 39334/2016, che ha precisato come sia pertanto necessario determinare il tempo e la durata dei singoli prestiti, nonché la data dei pagamenti effettuati dalla vittima, in modo da individuare il trimestre di riferimento, essendo sufficiente il superamento della soglia anche per uno solo di essi. È però doveroso considerare come, al fine di valutare la sussistenza del reato in caso di pagamenti parziali, il tasso di interesse praticato deve essere verificato sulla base dell'art. 1194 c.c., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti e alle spese, piuttosto che al capitale). Il tasso di interesse convenuto dai contraenti può superare il limite di legge sin dal momento dell'accordo negoziale (usura originaria o contrattuale), sia durante la fase di esecuzione del contratto (usura sopravvenuta). A fronte della immediata constatazione della usurarietà di una pattuizione tipica di certe fenomenologie criminali “da strada”, in molte vicende sono indispensabili complesse operazioni di ricostruzione dei rapporti di credito-debito (spesso frastagliati e segnati da plurimi atti di novazione) e dal conseguente ricalcolo delle liceità ratione temporis degli interessi. Usura in concreto Gli interessi che non superano il limite massimo di legge (nonché gli altri vantaggi o compensi pattuiti) possono nondimeno essere ritenuti usurari quando, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (cosiddetta usura in concreto o “soggettiva”, ex art. 644, comma 3 c.p.). Ai fini della sussistenza del reato di usura in concreto, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima, deve dunque valutare esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri di valutazione dell'usura legale. In particolare, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, la sproporzione non può essere ritenuta attraverso la previa “monetizzazione” della prestazione in natura e la successiva riconduzione al concetto di interesse extra-soglia dell'eventuale plusvalore del bene consegnato in pagamento rispetto al bene prestato (Cass. II, n. 19134/2022). Al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della “condizione di difficoltà economica” della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la “condizione di difficoltà finanziaria” investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni (Cass. II, n. 26214/2017). Queste condizioni, in ogni caso, devono essere valutate in senso oggettivo, valorizzando i parametri desunti dal mercato, e non in termini meramente soggettivi, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post. Consumazione e prescrizione Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa e i successivi comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un post factum non punibile ma compongono il fatto lesivo penalmente rilevante (Cass. II, n. 35878/2020; Cass. II, n. 40380/2015, che sottolinea come da ciò consegua che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario). La prescrizione del reato, per espressa previsione normativa, decorre soltanto dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (art. 644-ter c.p.). La condotta di riscossione deve essere riferita al momento del pagamento da parte del debitore di tutto o parte del capitale o degli interessi usurari, ovvero della rinnovazione dei titoli o della realizzazione del credito in sede esecutiva o dal ricorso a procedure esecutive che determinano un vincolo, anche parziale, sul patrimonio del debitore. Esula, invece, dal concetto di riscossione la semplice proposizione di richieste informali di pagamento all'indirizzo del debitore (Cass. II, n. 11839/2018). Stato di bisogno Tra le circostanze aggravanti di cui all'art. 644, comma 5 c.p. è previsto anche l'avere commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno. Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Cass. II, n. 10795/2015, relativa a una vicenda in cui lo stato di bisogno era dovuto a problemi di salute di una figlia, a difficoltà economiche connesse alla attività professionale o imprenditoriale, alla necessità di far fronte alle spese derivanti da danni causati da una alluvione. Secondo Cass. II, n. 709/2013, lo stato di bisogno può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole). Le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima, che integrano la materialità del reato di usura “soggettiva” si distinguono dallo “stato di bisogno”, che integra la circostanza aggravante di cui trattasi, perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Cass. II, n. 18778/2014). Lo stato di bisogno può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato potesse contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Cass. II, n. 21993/2017, in tema di interessi pari al 7,2% mensile e a 86% su base annua). Usura bancaria I fatti di usura e di intermediazione usuraria (e non di usura in concreto) sono aggravati, ex art. 644, comma 5, n. 1 c.p., se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare. Caso paradigmatico è la concessione di un finanziamento (contratto di mutuo, scoperto di conto corrente, fido bancario, etc.) da parte di un istituto di credito ad un cliente, con pattuizione di interessi superiori al tasso soglia. L'accertamento della cosiddetta usura bancaria risulta particolarmente difficile: una struttura societaria dall'articolazione complessa e ramificata si sostituisce, ex parte creditoris, al tipo criminologico dello strozzino (singolo o esponente di un'associazione criminale); buona parte della contrattualistica in uso gode dell'avallo, almeno parziale, dell'Associazione Bancaria Italiana; i rapporti contrattuali spesso si snodano nell'arco di molti anni, e talora per oltre un decennio, con frequenti rinegoziazioni (e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, a cui non ha fatto seguito l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente); solitamente l'accordo iniziale si presenta come conforme alla legge e la fattispecie tende piuttosto a presentarsi nelle forme dell'usura sopravvenuta, con sforamento del limite legale in uno o più trimestri; la prova del necessario dolo di legge appare conseguentemente talora assai ardua, a fortiori quando ripartita tra più concorrenti indagati, dai vertici societari dell'Istituto al direttore della filiale che ha siglato i documenti finali, o ancora più in basso nella catena gerarchica interna. Si ritiene generalmente che l'usura bancaria possa integrare solo il fatto tipico disegnato dall'art. 644, comma 1 c.p. (usura per superamento del tasso soglia), dal momento che la cosiddetta usura in concreto apparirebbe di fatto riferibile soltanto ad operazioni escluse dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi e poste in essere da soggetti diversi da istituti di credito. Opinando al contrario, si precluderebbe in pratica ad una banca di erogare un credito nei confronti di un soggetto in condizioni di difficoltà, che sarebbe così abbandonato al sottobosco criminale. |