Quesito in tema di conformità di un macchinario alla normativa vigente e agli obblighi di manutenzione

Angelo Salerno

Inquadramento

Anche qualora non si sia verificato un incidente sul lavoro, può rivelarsi comunque necessario affidare alla valutazione di un esperto ogni utile analisi su un macchinario industriale (verosimilmente oggetto di sequestro o comunque di prescrizioni ex l. n. 758/1994) in relazione ad ipotetiche violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Formula

N. ... / ... R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

Accerti il consulente tecnico [1], previo esame di quanto in sequestro [2] e della documentazione agli atti (nonché della ulteriore documentazione che il medesimo consulente acquisirà con l'ausilio della Polizia Giudiziaria) e compiuti tutti gli accertamenti del caso,

- se la macchina (indicare marca, modello, numero di matricola ed ogni utile dato identificativo) in sequestro sia omologata e comunque se risponda a tutte le norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti obbligati ad esigerne il rispetto;

- se la macchina abbia subito modifiche successivamente all'acquisto;

- con quali modalità ne siano comunque stati effettuati l'uso e la manutenzione;

- se la macchina viene utilizzata (o può comunque essere utilizzata) conformemente alle disposizioni impartite dall'impresa costruttrice.

Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia [3].

1. Il quesito, oltre che a un consulente tecnico, può essere anche posto direttamente a competente personale della polizia giudiziaria, non necessariamente con le forme degli accertamenti ex art. 359 c.p.p.

Gli accertamenti in questione possono ovviamente essere inclusi in un più ampio quesito qualora si ipotizzi che il malfunzionamento o l'inidoneità dell'impianto possano avere avuto efficienza causale rispetto alla verificazione di un infortunio sul lavoro.

2. Ad esempio, macchinari e altre attrezzature (ponteggi, scale, etc.), interi stabilimenti o specifiche porzioni di essi, dispositivi di protezione individuale (scarpe anti-infortunistiche, guanti, caschi e occhiali protettivi, etc.), documentazione di cantiere e dell'impresa in genere.

3. Nel caso, non infrequente, di parallela consulenza medica diretta ad accertare gli esiti lesivi dell'incidente sulla persona offesa, i due consulenti dovranno necessariamente condividere una parte del proprio percorso ricostruttivo, integrando a vicenda le proprie specifiche riflessioni professionali.

Commento

La tutela penale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si fonda su una duplice modalità di risposta sanzionatoria:

- una soglia estremamente anticipata della tutela penale (reputata adeguata ai canoni di proporzionalità e di sussidiarietà connaturati alla legislazione criminale, in ragione della delicatezza degli interessi protetti), estesa a quelle condotte, attive e soprattutto omissive, tali da porre in pericolo il lavoratore;

- la previsione di delitti diretti a sanzionare l'evento di danno effettivamente verificatosi con conseguente morte o lesioni gravi o gravissime per il lavoratore.

Anche prima (e auspicabilmente in assenza) di infortuni sul lavoro o di malattie professionali concretamente verificatisi, l'ordinamento punisce:

- chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggi ovvero li renda inservibili (artt. 437 e 451 c.p., rispettivamente per le condotte dolose e colpose);

- chiunque violi le numerosissime e specifiche disposizioni, contenenti regole cautelari per ogni singola attività, previste dal d.lgs. n. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), in particolare per quanto attiene al titolo III in tema di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

Il suddetto titolo III, nello specifico, disciplina qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro (ovvero qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro), quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio (art. 69, d.lgs. n. 81/2008).

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e comunque essere conformi ai requisiti generali di sicurezza. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi a tali requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, affinché le attrezzature di lavoro siano:

- installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;

- in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che, quand'anche gli interventi sui macchinari siano stati eseguiti per potenziarne la sicurezza, compatibilmente con la funzionalità dell'apparecchiatura, in modo tale da garantire un incremento delle cautele, il datore di lavoro deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario, istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento (Cass. sez. fer., n. 45719/19).

Le attrezzature di lavoro sono sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. Quelle soggette a influssi che possono provocare deterioramenti potenzialmente pericolosi sono sottoposte ad interventi di controllo periodici e straordinari.

Il noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche è anch'egli tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che abbia noleggiato un macchinario, consentendone l'utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell'uso (Cass. IV, n. 14413/2012, secondo cui in tal caso possono concorrere le responsabilità dei due creditori di sicurezza). 

In particolare, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina sopra accennata, deve attestare, sotto la propria responsabilità e al momento della consegna, che esse sono conformi ai requisiti di sicurezza. In caso di noleggio di attrezzature di lavoro senza operatore è obbligatorio, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (art. 72, d.lgs. n. 81/2008).

Il noleggiatore, pertanto, risponde, insieme all'imprenditore cessionario, delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato, anche nell'ipotesi di nolo “a caldo” di macchinari, che prevede la messa a disposizione anche del personale specializzato nell'utilizzo del mezzo (Cass. IV, n. 38071/2016, che ha ritenuto configurabile la concorrente responsabilità dell'imputato, titolare dell'impresa, che, a conoscenza dei lavori da eseguire, aveva noleggiato un mezzo inadeguato). Il titolare dell'impresa che noleggia macchinari non ha però l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva (Cass. IV, n. 22717/2016).

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