Quesito in tema di conformità di un immobile allo strumento urbanistico

Angelo Salerno

Inquadramento

L'ordinamento pone come priorità assoluta la tutela dell'integrità del territorio, in un'ottica edilizia, urbanistica e ambientale, a salvaguardia di modificazioni dell'assetto preesistente per il tramite di opere completamente abusive (realizzate in assenza di un titolo legittimante) ovvero in difformità o in contrasto con le vigenti prescrizioni normative e amministrative. L'estrema complessità della materia impone accurati accertamenti che non possono concernere valutazioni in punto di diritto (di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria), ma devono incentrarsi sulla concreta consistenza dei manufatti e delle opere.

Formula

N..... /.... R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI....

Proceda il consulente tecnico [1], presa visione degli atti del fascicolo e, se del caso, di altri documenti depositati presso Uffici Pubblici (rilasciando, sin d'ora, l'autorizzazione ad estrarne copia dalle Amministrazioni che li detengono), nonché previo esame dello stato dei luoghi e compiuti tutti gli accertamenti del caso

– ad accertare la effettiva natura e consistenza delle opere edilizie meglio descritte nel verbale di sequestro redatto da (indicare la polizia giudiziaria operante) in data...., documentando l'attività di sopralluogo con adeguati rilievi fotografici relativi ai manufatti e alle singole opere realizzate e procedendo a misurazioni analitiche di eventuali difformità;

– a ricostruire conseguentemente, per quanto possibile, l'epoca di inizio dei lavori, la durata e l'eventuale ultimazione degli stessi (anche mediante conferme documentali: ad es. data di stipula contratti di fornitura dei servizi, fatture lavori, etc.);

– a verificare se l'area di sedime su cui insistono gli immobili ricada in zona soggetta a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, acquisendo se del caso la relativa documentazione amministrativa afferente l'apposizione del vincolo da parte della competente autorità preposta (mediante certificato di destinazione urbanistica e produzione dell'eventuale decreto ministeriale), specificando (qualora vincolate soltanto ex art. 142, d.lgs. n. 42/2004[2], e non ex art. 136, d.lgs. n. 42/2004 con apposito decreto ministeriale [3] ) se le opere abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria originaria ovvero un ampliamento superiore a 750 metri cubi ovvero, in caso di nuova costruzione, una volumetria superiore a 1.000 metri cubi;

– a verificare se l'area di sedime su cui insistono gli immobili ricada in un'area naturale protetta, ai sensi della l. n. 394/1991;

– a verificare se l'area di sedime su cui insistono gli immobili ricada in uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero prossima a quest'ultimo;

– a verificare se l'area di sedime su cui insistono gli immobili ricada in zona dichiarata sismica ai sensi dell'art. 83, d.P.R. n. 380/2001, specificando il valore attribuito al grado di sismicità e precisando altresì

• se sia stata presentata denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, con allegata relazione sulla fondazione;

• se il competente ufficio tecnico della Regione abbia rilasciato la relativa autorizzazione prima dell'inizio dei lavori;

– a verificare se i lavori abbiano ad oggetto opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, accertando se del caso il rispetto delle relative disposizioni in tema di progettazione, direzione, esecuzione, denuncia dei lavori e collaudo, di cui al Capo II della Parte III del d.P.R. n. 380/2001;

– a verificare l'iter amministrativo concernente i provvedimenti autorizzativi delle opere in questione e la sua regolarità formale (anche mediante acquisizione di copia di ogni conferente documentazione amministrativa: permesso di costruire, concessioni, autorizzazioni, avvisi, comunicazioni di varianti in corso d'opera, richieste di condono, richieste di concessione in sanatoria, eventuali ordinanze sindacali di sospensione dei lavori), specificando le generalità di proprietario, committente, direttore dei lavori, legale rappresentante della ditta esecutrice e accertando anche documentalmente il titolo di proprietà o di possesso (copia dell'atto pubblico di compravendita e/o affitto dell'immobile; qualora si tratti di società, anche acquisizione di visura presso la Camera di Commercio);

– a verificare la rispondenza allo stato effettivo dei luoghi delle rappresentazioni grafiche contenute negli elaborati di progetto sulla cui scorta sono state rilasciate le concessioni e in generale i titoli autorizzativi;

– nel caso in cui sia stato ravvisato un mutamento della destinazione d'uso,

• a documentare se l'immobile ricada nel centro storico (zona omogenea A);

• a specificare se le opere edilizie abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea ovvero tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico;

• ad acquisire copia della eventuale documentazione amministrativa (concessioni, autorizzazioni, avvisi, comunicazioni di varianti in corso d'opera, richieste di condono, richieste di concessione in sanatoria proposte ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380/2001, eventuali ordinanze sindacali di sospensione dei lavori), nonché di eventuali progetti, contratti di appalto, vendita o locazione;

– ad accertare la solidità strutturale dell'opera e comunque la eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità.

Riferisca inoltre di ogni altro elemento ritenuto utile all'accertamento dei fatti di rilievo penale.

[1]Il quesito, oltre che a un consulente tecnico, può essere anche posto direttamente a competente personale della polizia giudiziaria, non necessariamente con le forme degli accertamenti ex art. 359 c.p.p.

[2]Secondo l'art. 142, d.lgs. n. 42/2004, sono aree di interesse paesistico tutelate per legge:

– i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

– i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

– i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

– le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

– i ghiacciai e i circhi glaciali;

– i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

– i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

– le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

– le zone umide;

– i vulcani;

– le zone di interesse archeologico.

[3]Secondo l'art. 136, d.lgs. n. 42/2004, sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico (previa formale dichiarazione ex art. 138 ss.):

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Commento

Il governo del territorio, momento fondamentale dell'azione politica e amministrativa (in particolare degli enti locali), è sorretto da un ampio spettro di fattispecie incriminatrici, relative a molteplici aspetti dell'attività edilizia e alle ricadute – urbanistiche, ecologiche, di sicurezza – dell'ultimazione delle opere.

In estrema sintesi, le principali disposizioni penali in materia puniscono:

– l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (art. 44, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 380/2001. Ad esempio, l'inottemperanza all'obbligo di affissione di un cartello contenente le prescritte informazioni sull'attività costruttiva: nominativo del concessionario e del progettista, ditta esecutrice dei lavori, data e numero del provvedimento ampliativo, destinazione d'uso e unità immobiliari consentite);

– l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso (art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001. Il rilascio del permesso di costruire non esclude l'affermazione della penale responsabilità per l'edificazione abusiva quando emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, senza necessità di una formale “disapplicazione” dell'atto amministrativo, limitandosi il giudice ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio sul suddetto atto amministrativo. Cfr. Cass. III, n. 33051/2017);

– la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione (art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001);

– lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio (art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001);

– gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso (art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001);

– gli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa (art. 44, comma 2-bis d.P.R. n. 380/2001);

– l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa (art. 181, comma 1 d.lgs. n. 42/2014. Dopo l'intervento di Corte cost. n. 56/2016, l'ipotesi delittuosa prevista dal successivo comma 1-bis è circoscritta alle sole opere che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi);

– la violazione delle prescrizioni per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (artt. 71,72,73,74,75, d.P.R. n. 380/2001, applicabili tanto alle opere in cemento armato, quanto a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica. Cfr. Cass. III, n. 56067/2017);

– la violazione delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche (art. 95, d.P.R. n. 380/2001. Secondo Cass. III, n. 30651/2016, il reato è configurabile anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, poiché la legge non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime);

– la realizzazione di opere all'interno di un'area naturale protetta: parco nazionale, parco naturale regionale, riserva naturale, etc. (art. 30, l. n. 394/1991);

– l'arbitraria occupazione di uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna ovvero l'impedimento dell'uso pubblico ovvero la realizzazione di innovazioni non autorizzate ovvero l'inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti (art. 1161 codice della navigazione);

– il crollo di una costruzione o di una parte di essa, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità (artt. 434 e 449 c.p.);

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (art. 36, d.P.R. n. 380/2001).

Il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Cass. III, n. 38953/2017).

Qualora invece intervenga l'estinzione per prescrizione del reato edilizio dichiarata dal giudice d'appello, deve disporsi la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione e dell'ordine di remissione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli artt. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 (Cass. III, n. 38104/2022).

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