Trasmissione telematica degli atti penali

Antonella Marandola

Inquadramento

A seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto avvio, seppur in forma “embrionale”, il c.d. PPT (Processo penale telematico) questo, in attesa dell'attuazione definitiva in esecuzione del d.lgs. n. 150/2022, è stato prorogato con il d.l. n. 162/2022 conv. con modif. dalla l. n. 199/2022.

Particolare importanza assumono le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico: l'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 è arricchito dalla previsione che consente alla sola (ergo, unicamente) alla parte privata di depositare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero, nel qual caso l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; con l'interpolazione del comma 6-bis viene confermato, il rinvio alla disciplina del deposito degli atti nel portale telematico, già previsto dalle disposizioni emergenziali e contenuto nell'art. 24, commi da 1 a 3, d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020.

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 della norma e comma 3 dell'art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art. 87, comma 6-bis e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al d.m. Giustizia, n. 44/2011.

Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti.

Ancora, l'art. 87, comma 6-ter prevede la possibilità di estensione del deposito attraverso il portale di ulteriori atti che potranno essere indicati consuccessivi decreti ministeriali. Il comma 6-quater disciplina i casi di malfunzionamento del sistema, attestato da provvedimento del DIGSIA, con conseguente proroga dei termini fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. Il comma 6-quinquies dell'art. 87, infine, esclude espressamente la validità del deposito a mezzo PEC degli atti individuati a norma degli articoli precedenti. Tale disposizione renderà inefficace il deposito via PEC man mano che sarà consentito il deposito con il portale telematico di atti ulteriori.

La materia della semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze è, invece, contenuta all'art. 87-bis: l'abrogazione del deposito fuori sede e a mezzo posta, riducendo, fortemente, le modalità di presentazione delle impugnazioni, salva diversa disposizione, ha condotto alla proroga della facoltà di deposito a mezzo PEC per tutti gli atti per i quali non è ancora consentito l'uso del portale e sino al momento della sua attivazione. Particolare attenzione va assegnata agli indirizzi degli uffici destinatari e alle specifiche tecniche sono quelli indicati dal provvedimento del DIGSIA. Qualora il messaggio superi le dimensioni stabilite dal sistema, è consentito l'invio di più messaggi. Il termine per il deposito è entro le 24 ore del giorno di scadenza. Con riferimento agli atti di impugnazione, una particolare attenzione è dedicata alla firma digitale e agli allegati la disciplina è meno gravosa rispetto alla disciplina introdotta.

È previsto che l'invio avvenga dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tali modalità va osservata anche per la produzione dei motivi nuovi e memorie.

Il comma 6 dell'art. 87-bis estende le disposizioni ivi previste a tutte le impugnazioni comunque denominate e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 461, 667, comma 4 e ai reclami giurisdizionali previsti dalla l. n. 354/1975. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. Ebbene, lascia molto perplessi il fatto che si sia mantenuto un tale erroneo richiamo anche per le impugnazioni cautelari: come si era già segnalato (la competenza, in quest'ultimo caso, è del tribunale circondariale, come conferma il successivo comma 7 dell'art. 87-bis che regola le ipotesi dell'inammissibilità delle impugnazioni, specificamente relative alle modalità telematiche di invio. La previsione indica, infatti, che fermo restando quanto previsto dall'art. 591 c.p.p. l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

Formula

È stata istituita, con riferimento all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, una casella PEC per i depositi delle Sezioni Unite Penali con il seguente indirizzo: depositoattipenalissuu.cassazione@giustiziacert.it.

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

Commento

Pagamento telematico facoltativo nel processo penale

Tra le molte incertezze sollevate dalla Riforma della Giustizia, c'è anche quella relativa all'obbligatorietà dell'utilizzo della piattaforma telematica per il pagamento dei diritti di copia e di certificato nel processo penale.

Dal 28 febbraio 2023 In ambito penale, seppur non obbligatorio, l'uso di PagoPa è comunque consentito dal Ministero, come già stabilito nella nota prot. DOG 13550.U del 20 aprile 2020, (richiamata dal Provvedimento del 21 febbraio 2023), con cui la Direzione generale aveva reso noto che “In attuazione all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale e del d.l. n. 179/2012 come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia” anche nel settore penale.

Nella predetta nota del 2020, si chiariva anche che le Procure generali della Repubblica e le Procure della Repubblica, per essere abilitate ad accettare i pagamenti telematici, dovessero inoltrare specifica richiesta all'indirizzo prot.dgsia.dog@giustiziacert.it, in modo da consentire l'inserimento della denominazione dell'ufficio richiedente nel catalogo esposto sul PST, degli uffici che consentono il pagamento telematico. Mentre infatti, grazie all'evoluzione del Processo civile telematico, i Tribunali e le Corti d'Appello risultano già inseriti nel citato catalogo, le Procure devono essere opportunamente inserite, previa esplicita richiesta.

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