Memoria della persona offesa (art. 90)InquadramentoLa persona offesa, pur non essendo una parte processuale, gode di molteplici diritti e facoltà: è soggetto processuale che possiede poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale che rilevano principalmente nella fase delle indagini preliminari. FormulaTRIBUNALE DI.... [1] MEMORIA NELL'INTERESSE DELLA PERSONA OFFESA [2] *** Proc. pen. n..... R.G.N.R. Proc. pen. n..... R.G. Il sottoscritto Avv..... del Foro di...., con studio in...., difensore di fiducia, come da nomina allegata, del Sig....., nato il...., a...., residente in...., persona offesa nel processo penale n..... R.G.N.R. nei confronti di...., imputato del reato di cui all'art....., per aver...., espone quanto segue: .... (indicare le argomentazioni difensive). A sostegno delle argomentazioni sopra esposte, si allegano i seguenti documenti: 1)....; Con la massima osservanza, Luogo e data.... Firma Avv..... [1]Indicare con precisione l'autorità competente. Le memorie possono essere presentate in ogni stato e grado del procedimento. [2]Le memorie possono essere depositate anche personalmente dalla persona offesa. Qualora poi la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà ed i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti. CommentoDefinizione della persona offesa La persona offesa dal reato è per definizione il titolare del bene protetto dalla norma penale violata a seguito della commissione di un fatto di reato. Rappresenta, quindi, il soggetto passivo portatore dell'interesse la cui lesione costituisce l'essenza del pericolo. Il codice di procedura penale riconosce alla persona offesa la qualifica di soggetto del procedimento penale, la qualifica, invece, di parte viene attribuita solo quanto, nella veste di danneggiato dal reato, la persona offesa esercita l'azione risarcitoria costituendosi parte civile. Nel codice del 1988 il ruolo della persona offesa si è andato notevolmente rafforzandosi con il conferimento di specifici diritti e facoltà volti a garantire, prevalentemente durante le indagini preliminari, un ruolo attivo al fianco del pubblico ministero, nonché ad assicurare l'effettiva possibilità della costituzione di parte civile: il potere di presentare memorie ed indicare elementi di prova, in precedenza limitato alla fase istruttoria, è stato esteso ad ogni stato e grado del processo. I princìpi costituzionali, sul diritto di difesa, in particolar modo, ne escono notevolmente rafforzati. La norma in esame, inoltre, costituisce un rafforzamento ed una maggiore garanzia del principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., non escludendo infatti che la titolarità del relativo diritto possa essere attribuita, purché a solo titolo sussidiario e concorrente, anche a soggetti privati. Delimitazione concettuale: persona offesa, danneggiato e querelante Il codice penale e quello di rito richiamano più volte il concetto di persona offesa dal reato senza però fornirne una definizione. La prevalente dottrina la individua distinguendo tra due diversi tipi di soggetto passivo del reato: lo Stato, soggetto passivo costante in quanto portatore del generale interesse al mantenimento dell'ordine costituito e delle regole, e la singola persona (fisica o giuridica) che nel caso specifico si trova a rivestire il ruolo di particolare centro di imputazione degli interessi lesi dal reato o comunque protetti dalla norma penale che si assume essere stata violata (indirizzo che prevale anche in giurisprudenza; così, tra le molte, Cass. S.U., n. 46982/2007). Tale classificazione è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, la quale ha sostenuto che, pur riconoscendo che nella maggior parte dei casi vi sia coincidenza tra le due figure, non sia corretto identificare la persona offesa con il concetto di soggetto passivo del diritto penale sostanziale, dato che la persona offesa dal reato può essere anche un soggetto diverso rispetto al titolare degli interessi lesi dalla condotta criminosa e che la figura processuale in esame si caratterizza per i poteri di impulso e di collaborazione all'esercizio e alla prosecuzione dell'azione penale. Per persona offesa dovrebbe quindi intendersi “ogni soggetto al quale l'ordinamento riconosce il potere di rimuovere ostacoli all'esercizio dell'azione penale e di controllare l'effettivo rispetto del principio di sua obbligatorietà assumendo un ruolo di cooperazione e di stimolo all'attività del pubblico ministero” (in dottrina: Gualtieri, Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali, in RIDPP, 1995, 1077). Muovendo dalla distinzione tra danno da delitto e danno civile, si è soliti distinguere tra offeso dal reato, titolare dell'interesse leso o anche soggetto posto in pericolo dalla condotta criminosa e danneggiato dal reato (come colui che subisce un danno, patrimoniale o morale, a seguito della commissione del crimine). La persona offesa dal reato può essere al tempo stesso anche danneggiata, ma tale cumulo qualitativo in capo al medesimo soggetto, pur se si verifica nella quasi totalità dei casi, non è detto che sia univoca (in giurisprudenza sul tema, Cass. S.U., n. 24/1998; esempi di persone solo danneggiate, non anche offese dal reato, sono i prossimi congiunti, con riferimento ai reati di omicidio; il datore di lavoro che subisce una perdita patrimoniale a seguito del delitto di lesioni personali perpetrato in danno di un dipendente, costretto per tale motivo a sospendere la prestazione della propria attività lavorativa; il creditore pignoratizio che venga a perdere la propria garanzia a seguito del danneggiamento della cosa altrui; il proprietario della autovettura noleggiata che viene rubata al locatario). Di recente, la Cassazione così si è espressa: “In tema di risarcimento del danno, è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non solo il soggetto passivo del reato, ma anche chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo con la conseguenza che, ove il reato si inquadri nel piano criminoso di un'associazione per delinquere, la cui commissione abbia facilitato l'esecuzione del reato fine (nella specie furto), il soggetto passivo è legittimato a costituirsi parte civile anche per il reato associativo in quanto danneggiato da quest'ultimo (così, Cass. II, n. 31295/2018; vedi anche Cass. II, n. 43095/2016). La legittimazione alla costituzione di parte civile spetta, in ogni caso, al solo danneggiato e non anche alla persona offesa che non abbia subìto danni morali o patrimoniali. In giurisprudenza, si è affermato, infatti, che la persona solo danneggiata dal reato non ha diritto a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.p., né può proporre opposizione avverso di essa (Cass. VI, n. 2578/1995; Cass. VI, n. 2453/1995; Cass. I, n. 8482/1991). In tema di decreto di archiviazione, vedi Cass. II, n. 19759/2018, per cui: “È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo”. Non vi è coincidenza concettuale neppure tra persona offesa e querelante: tale distinzione emerge soprattutto nei casi di cui all'art. 122 c.p., il quale estende l'efficacia della querela presentata da una sola tra più persone offese anche alle altre; nei casi di cui agli artt. 543 e 597 c.p. che estendono la facoltà di querela a soggetti diversi dall'offeso dal reato; nei casi di reati commessi contro i beni fallimentari con riferimento ai quali il diritto di querela si trasferisce in capo al curatore, ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 267/1942, mentre la persona offesa resta il fallito; nei casi di cui agli artt. 121 e 122 c.p. In altri termini, la dottrina maggioritaria ritiene che la qualità di querelante compete esclusivamente alla persona che con il proprio atto di volontà pone in essere la condizione di procedibilità dell'azione penale per i reati non perseguibili d'ufficio. Diritti e facoltà della persona offesa Alla persona offesa vengono riconosciuti una serie di diritti e facoltà durante tutto il procedimento penale. Si evidenzia come la distinzione lessicale tra “diritti” e facoltà”, contenuta nella norma in commento, non è causale dato che le facoltà legittimano la persona offesa a compiere determinati atti nel processo che saranno produttivi di effetti pratici se ed in quanto riusciranno a condizionare le scelte del pubblico ministero o del giudici (i quali non dovranno necessariamente motivare eventuali decisioni difformi; c.d. atti neutri); i diritti delineano invece situazioni nelle quali la persona offesa ha un potere di istanza correlato ad un dovere per il pubblico ministero o giudice di esprimersi con un provvedimento motivato. Nella fase delle indagini preliminari, la persona offesa ha il diritto di essere informato del compimento di atti irrepetibili, urgenti e degli atti che determinano il mutamento delle fasi processuali. La persona offesa non ha il diritto, però, di formulare conclusioni ed è priva del potere di impugnare la sentenza dibattimentale o di ricorrere avverso la sentenza di non luogo a procedere, salvi i casi di nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione. La persona offesa ha facoltà poi di farsi rappresentare, con la nomina di un difensore di fiducia nelle forme di cui all'art. 96, comma 2 c.p.p.: con la nomina, si ampliano l'insieme dei diritti e delle facoltà della persona offesa, tra cui la possibilità di svolgere indagini difensive e la presentazione diretta al giudice dei relativi elementi (exartt. 327-bis, 391-bis, 391-decies c.p.). La persona offesa non ha il diritto di proporre ricorso per cassazione, sottoscrivendo personalmente il relativo atto, in quanto per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica l'art. 613 c.p.p., che stabilisce che l'atto deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'apposito albo: fondamentale risulta quindi la facoltà di nominare un difensore di fiducia, ex art. 101 c.p.p., con automatica elezione di domicilio presso lo stesso. Di rilievo una recente pronuncia, con cui la Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “In tema di revisione di sentenza di patteggiamento, la parte civile già costituitasi nel precedente giudizio è legittimata a interloquire sull'ammissibilità della richiesta, essendole riconosciuta la possibilità di chiedere e ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione” (così Cass. VI, n. 6507/2018). Da ultimo, il giudice di legittimità ha evidenziato come nel rito che si istaura con decreto di giudizio immediato, la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale anche mediante il deposito di una memoria ai sensi dell'art. 90 c.p.p., essendo tenuta solo al rispetto del termine di cui all'art. 468 c.p.p. (Cass. V, n. 3776/2020). Legittimazione e capacità processuale dei minori di età ed infermi di mente La legittimazione spetta a chiunque sia il titolare dell'interesse danneggiato dalla violazione della norma a tutela del medesimo. Diversa è invece la capacità processuale, intesa come condizione intrinseca della capacità di agire dell'offeso. Tale capacità si consegue con il raggiungimento della maggiore età, nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 2 c.c., al compimento del diciottesimo. Al comma 2 dell'art. 90 c.p.p. si delineano le regole sulla capacità processuale della persona offesa: se quest'ultima è minore di anni quattordici o interdetta, i diritti e le facoltà ad essa riservati possono essere esercitati esclusivamente dal rappresentante legale; se la stessa è infraquattordicenne o inabilitata, i suoi poteri potranno essere esercitati personalmente, ovvero in via concorrente dal genitore e dal tutore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà del minore o dell'inabilitato. La carenza in capo all'offeso della legittimazione o della capacità processuale è rilevabile d'ufficio dal giudice, che può disporre l'esclusione del soggetto interessato senza necessità di istanze di parte, in quanto, al fine di evitare uno squilibrio di posizioni nel procedimento, è necessario garantire che l'esercizio dei penetranti poteri conferiti alla persona offesa dal reato avvenga esclusivamente secondo le modalità e nelle ipotesi previste dalla legge. A tal fine appare applicabile analogicamente l'art. 95, comma 4 c.p.p., laddove dispone che, in ogni stato e grado del processo, il giudice dispone anche d'ufficio la esclusione degli enti e delle associazioni di cui all'art. 91 c.p.p., qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e della facoltà loro concessi. Con riguardo alla categoria delle persone vulnerabili, la Cassazione ha di recente respinto una questione di legittimità costituzionale, ritenendola infondata e inammissibile il ricorso: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3,24,111 Cost. e 6 Cedu, degli artt. 498, comma 4-ter e 498, comma 4-quater, c.p.p., che prevedono l'audizione con modalità protette della vittima vulnerabile maggiorenne, trattandosi di una forma di escussione che non viola né il diritto di difesa, inteso quale diritto al contraddittorio, né i principi dell'oralità e del giusto processo di matrice convenzionale, consentendo comunque all'imputato di interrogare o fare interrogare il testimone a suo carico davanti ad un giudice” (così Cass. III, n. 58318/2018). I prossimi congiunti L'art. 90, comma 3 c.p.p. estende ai prossimi congiunti la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà previste per la persona offesa qualora quest'ultima sia deceduta, allo scopo di garantire un adeguato spazio di azione nell'interesse della vittima. Pur non essendo i titolari degli interessi lesi dal reato i prossimi congiunti, sono legittimati in veste di una espressa previsione legislativa. La loro individuazione deve essere effettuata secondo i parametri dettati dall'art. 307, comma 4 c.p., per il quale, “agli effetti della legge penale”, sono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, con esclusione degli affini allorquando sia morto il coniuge e non vi sia prole. L'estensione stabilita dall'art. 90, comma 3 c.p.p. opera esclusivamente nei casi in cui la morte costituisca l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante del reato per cui si procede. In ogni altra ipotesi i prossimi congiunti, potranno eventualmente costituirsi parti civili, giusta la previsione dell'art. 74 c.p.p., ma non esercitare i diritti ed i poteri dell'offeso. Tra i diritti dei prossimi congiunti ex art. 90, comma 3 c.p.p. rientra anche quello di proporre l'istanza prevista dall'art. 10, comma 1 c.p.p., per la perseguibilità di taluni reati commessi all'estero dallo straniero e quello di ricevere avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ove, ovviamente, ne abbiano fatto richiesta. Riforme di interesse per le persone offese: cd. “Codice rosso” in vigore dall'8 agosto 2019 In caso di maltrattamenti e reati violenti contro la persona (quali, ad es., artt. 572,609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p.) vengono inserite importanti modifiche al codice di procedura penale: ai sensi dell'art. 347, comma 3 c.p.p. scatta l'obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero l'acquisizione della notizia di reato; pubblico ministero che è tenuto a sentire la persona offesa nei tre giorni successi all'iscrizione della notizia di reato (art. 362, comma 1-ter c.p.p.). Di conseguenza si prescrive un onere di celerità, la cd. “corsia preferenziale” per il compimento di atti di indagine delegati (così art. 370, comma 2-bis c.p.p.); obblighi di formazione incombono altresì sul personale di polizia giudiziaria (art. 5 della legge n. 69/2019). Si inserisce una autonoma figura di reato, punita pesantemente (reclusione da sei mesi a tre anni) per chi trasgredisce i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (v. art. 387-bis c.p.p.). Nel codice penale, inoltre, vengono modificati alcuni istituti chiave, come la sospensione condizionale della pena, per cui, ai sensi dell'art. 165 c.p., si prevede che concessione del beneficio venga sempre subordinata alla partecipazione di percorsi di recupero. Si introduce l'art. 588-bis c.p. in materia di costrizione o induzione al matrimonio, delitto punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (aumentata di un terso, nel caso in cui la persona offesa è un minore di anni diciotto; da due a sette anni di reclusione, per minore di anni quattordici). Un nuovo reato viene poi previsto all'art. 612-ter c.p. in relazioni alle condotte di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (in forma residuale, sempre che il fatto non costituisca reato più grave). Si amplia poi la categoria dei soggetti passivi tutelati in caso di ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 577 c.p.; aumentate sensibilmente le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter c.p.). Ancora. Si inserisce nel codice penale e nell'ordinamento penitenziario, per il regime preclusivo ai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis O.P. (l. n. 354/1975) l'art. 583-quinquies c.p. in fatto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. In relazione all'ordinamento penitenziario, si modula diversamente il contenuto dell'art. 13-bis O.P., oggi rubricato “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori”. Con riguardo, poi, al ruolo della persona offesa, la l. n. 69/2019 prevede delle modifiche agli artt. 90-bis e 190-bis c.p.p.; si inserisce altresì un nuovo comma all'art. 90-ter c.p.p. in relazione alle comunicazioni da effettuarsi alla persona offesa e al suo difensore. Interpolate infine le norme in materia di misure cautelari, dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p., agli artt. 282-ter, 282-quater, 299 c.p.p.; non da ultimo, si prevede un più ampio e generale obbligo di comunicazione alla persona offesa in caso di scarcerazione dell'autore del reato, ai sensi dell'art. 659 c.p.p. Le modifiche apportate con la c.d. Riforma Cartabia L'art. 90 è stato di recente modificato dall'art. 5, comma 1 lett. d) del d.l. n. 150/2022 che ha inserito il comma 1-bis esplicitando la facoltà della persona offesa di dichiarare o eleggere domicilio ai fini del procedimento penale. In tal modo si è evoluto valorizzare il ruolo della persona offesa nel processo penale, in linea con la direttiva europea 2012/29/UE. Tale facoltà può essere esercitata anche in via telematica. Si è modificato anche l'art. 90-bis c.p.p., inserendo al comma 1 la lett. a) con l'obbligo di dichiarazione o l'elezione di domicilio per il querelante; tra gli avvisi quello di poter dichiarare un domicilio telematico, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (pena la remissione tacita di querela, lett. n-bis) e ter). Si prevede inoltre che la facoltà di dichiarazione o elezione del domicilio possa essere esercitata anche successivamente alla presentazione della querela e si prevede l'obbligo di comunicazione tempestiva di mutamento del domicilio eletto (lett. a-ter) e quater). Vi sono poi anche gli avvisi in materia di notificazioni (lett. a-quinquies). Di rilievo anche l'aggiunta dell'avviso alla lett. p-ter) dell'art. 90-bis, comma 1 e dell'art. 142, comma 3 lett. d-bis) disp. att. e dell'art. 152, comma 3 n. 1 c.p. per il quale il querelante è tenuto a conoscere che in caso di mancata comparizione all'udienza per il quale è stato citato come testimone seguirà la remissione tacita di querela. Altro avviso è quello concernente l'obbligo di dare contezza al querelante sulla facoltà di partecipare ad un programma di giustizia riparativa (art. 5, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 150/2022). Si è introdotto ex novo invece l'art. 90.bis.1 c.p.p. per dare maggiore concretezza al concetto di vittima (in linea con quanto previsto dalla direttiva europea 2012/29/UE e con i principi sanciti a livello internazionale. Aggiornamenti giurisprudenziali Con la sentenza n. 36754/2022, le Sezioni Unite hanno stabilito che la persona offesa può chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso l'ordinanza di revoca o di sostituzione di misura cautelare. Il provvedimento di annullamento dell'ordine di carcerazione, da cui derivi la rimessione in libertà di un condannato per delitto commesso con violenza alla persona deve essere notificato alla persona offesa e al suo difensore: Cass. I, n. 31630/2022. La restituzione in termine per costituirsi parte civile può essere riconosciuta solo al soggetto qualificabile come persona offesa: Cass. V, n. 18712/2022. La nullità per omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato: Cass. III, n. 1661/2022. Con riguardo al mandato di arresto europeo: la persona offesa non è legittimata a partecipare al procedimento di consegna (Cass. VI, n. 47244/2021). La richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare non va notificata alla persona offesa se manca dichiarazione o elezione di domicilio e la nomina del difensore: Cass. III, n. 45972/2021; Cass. S.U., n. 17156/2021; Cass. V, n. 8543/2021. |