Osservatorio antimafia – La tutela cautelare nei confronti delle Società operanti nel S.S.N., colpite da interdittiva antimafia

24 Luglio 2023

La revoca dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria di ricovero e delle attività ambulatoriali, disposta a seguito dell'adozione del provvedimento interdittivo antimafia da parte del Prefetto, pregiudica irreversibilmente la continuità assistenziale e la salvaguardia dell'interesse pubblico sanitario, sussistendo quindi le condizioni di danno grave ed irreparabile che consentono l'adozione di misure cautelari. 

Il decreto in questione ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento mediante il quale l'Ufficio SUAP del Comune di Pomigliano d'Arco, a seguito dell'adozione da parte del Prefetto dell'informazione interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente, ha revocato quattro titoli abilitativi all'esercizio di attività sanitaria di ricovero e delle attività ambulatoriali connesse. 

Rilevato che alla regola generale dell'obbligo di recesso (recte: risoluzione) dei rapporti contrattuali, autorizzativi o concessori, l'art. 94, comma 3, codice antimafia giustappone l'eccezionale facoltà per le stazioni appaltanti di proseguire il rapporto contrattuale «nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi».

Considerato, altresì, che altra deroga all'ordinario obbligo di "scioglimento del rapporto" con la contraente è costituita dall'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in l. n. 114/2014, che consente al prefetto di adottare diverse misure di sottoposizione dell'impresa appaltatrice ad un regime di "legalità controllata" (quali il rinnovo degli organi sociali, il sostegno e il monitoraggio dell'impresa con nomina di esperti e la «gestione straordinaria e temporanea dell'impresa» con nomina di amministratori), al fine di «assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici».

Ritenuto, in particolare, che con la gestione straordinaria si attribuiscono agli amministratori prefettizi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'operatore economico (cosiddetto commissariamento dell'impresa) o solo quelli necessari all'ultimazione della prestazione contrattuale (cosiddetto commissariamento del contratto), ipotesi quest'ultima verificatasi nel caso di specie (combinato disposto dei commi 1, lett. b, e 3, dell'art. 32, d.l. n. 90/2014, cit.).

Su tali presupposti, il T.A.R. adito ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca in questione, sussistendo i presupposti del danno grave e irreparabile in relazione ad interessi di carattere fondamentale, quali la continuità assistenziale e l'interesse pubblico sanitario.

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