Osservatorio antimafia - Conferma dell'interdittiva in sede di riesame e applicazione e/o modulazione delle misure di prevenzione collaborativa
20 Luglio 2023
L'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa indicate dalla lett. a) alla lett. e) della medesima disposizione. Trattasi di “un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l'afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all'effettivo grado di compromissione dell'impresa rispetto al contesto criminale. Tale provvedimento si pone come alternativa all'informazione antimafia interdittiva ed è attivabile nei casi in cui l'influenza mafiosa abbia un'intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale” (TAR Calabria, 3 maggio 2023, n. 392). Al pari dell'omologo istituto del controllo giudiziario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011, l'obiettivo di tali misure di prevenzione collaborativa è quello di “decontaminare” le attività imprenditoriali sostanzialmente sane (o non del tutto compromesse) per restituirle al libero mercato, attraverso un sistema informato al principio di progressività, che si intensifica o si riduce in misura proporzionale al “bisogno di prevenzione” dell'operatore economico. D'altronde, la vicinanza sistematica tra le misure di collaborazione preventiva e il controllo giudiziario risulta confermata dal dato normativo, giacché il citato art. 34-bis consente al Tribunale di disporre il controllo giudiziario anche in sostituzione delle nuove misure di cui all'art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011. L'unica differenza è che in quest'ultimo caso si instaura un controllo amministrativo, “una forma di cooperazione partecipata, questa volta però non tra impresa e Tribunale, bensì tra impresa e autorità amministrativa, consentendo a quest'ultima di “entrare” in azienda e verificare la presenza o meno dei pericoli di infiltrazione mafiosa, senza però esporla al rischio di una paralisi e salvaguardando apprezzabilmente la continuità di esercizio”. L'esito positivo di siffatta cooperazione anticipa e sostituisce il controllo giudiziario, mentre l'esito negativo ne ritarda o ne rende solo eventuale l'applicazione. Ciò posto, desta sicuro interesse il rapporto tra la conferma dell'interdittiva in sede di riesame e l'applicazione e/o modulazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. Il dubbio è se la “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni criminose sia automaticamente preclusa dal rinnovato accertamento dello status di impresa mafiosa (o contigua alla mafia), anche quando sia dipeso da “influenze” che, pur essendo state durature in passato, siano successivamente divenute solo “occasionali” e potenzialmente rimovibili a breve-medio termine per il futuro. Alla stregua di un criterio interpretativo di ordine teleologico, il Collegio ha chiarito che “l'ampio e diversificato ventaglio di misure alternative previsto dall'art. 94-bis deve essere comunque vagliato nei suoi presupposti applicativi anche prima dell'adozione dell'informazione interdittiva di conferma, atteso l'obbligo posto in capo alla Prefettura di verificare motivatamente se i fatti del riesame siano idonei a far degradare la condizione permeabilità mafiosa dell'impresa da cronica ad occasionale, pur senza spingere l'organo amministrativo ad emanare misure immediatamente e definitivamente liberatorie. Da tale angolo visuale, diventa dirimente il significato concreto da attribuire al concetto della “occasionalità”, quale parametro che orienta la discrezionalità amministrativa. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'istanza proveniente dall'impresa deve quindi essere accolta se la interferenza o le infiltrazioni rilevate dall'interdittiva antimafia non costituiscano un dato cronicizzato bensì solo "occasionale" quindi superabile attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all'impresa di "bonificarsi" riallineandosi con il contesto economico sano ed affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose”(cfr. Cass. pen. sez. I, 20 dicembre 2021, n. 4052 ; Id, Cass. pen.,14 settembre 2021, n. 46799). In quest'ottica, come accade per il giudice della prevenzione, il Prefetto dovrà servirsi del materiale probatorio reso disponibile dall'impresa istante per decidere se essa, grazie all'applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa. Il presupposto formale è in tal caso rappresentato dalla presentazione di un'istanza di riesame basata su fatti nuovi non completamente liberatori per l'impresa richiedente; il presupposto sostanziale è invece incentrato sulla “bonificabilità” della stessa, “da analizzare – in termini prognostici – rispetto ad un dato patologico già acquisito, sbarrando l'acceso alla misura in caso di confermata cronicità dell'infiltrazione e consentendolo, con strumenti duttili da adeguare alla realtà contingente, nella diversi ipotesi di effetti reversibili (ed in tal senso occasionali) dell'inquinamento mafioso”. In conclusione, la sentenza in commento ha annullato il provvedimento impugnato, avendo la Prefettura proceduto all'esame dell'interdittiva senza tener conto – in sede di riedizione del potere – della eventuale ricorrenza dei presupposti legittimanti l'applicazione di misure alternative a quella inibitoria, così incorrendo nella violazione dell'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. In altri termini, l'Autorità amministrativa non risulta aver espressamente chiarito se gli elementi valorizzati in sede di riesame dall'istante possano valere in subordine a ricondurre, dequotandoli, i tentativi di infiltrazione mafiosa a situazioni di agevolazione non più cronica ma occasionale, favorendo l'avvio di un percorso di “decontaminazione” della società onde restituirla al libero mercato attraverso gli strumenti di controllo previsti dalla normativa recentemente introdotta nell'ordinamento (1). -------------------------- (1) In dottrina, si veda M.A. Sandulli, Rapporti tra il giudizio sulla legittimità dell'informativa antimafia e l'istituto del controllo giudiziario, in IUS Amministrativo (ius.giuffrefl.it), Focus del 24 maggio 2022 e ivi ulteriori rinvii. |