Osservatorio antimafia - Il TAR può prendere visione degli atti oggetto della domanda di accesso, al fine di valutarne l'ostensibilità

03 Maggio 2023

Ai fini della decisione sull'istanza di accesso, è necessario disporre che la convenuta Prefettura depositi la documentazione oggetto della stessa - in forma cartacea ovvero su supporto informatico -, limitandone la visibilità esclusivamente al Collegio in vista della delibazione circa la relativa ostensibilità. 

Il caso. Nel caso di specie, la Prefettura di Napoli ha rigettato la richiesta di ostensione degli atti procedimentali su cui si è fondato l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento interdittivo antimafia nei confronti dell'impresa ricorrente.

Quest'ultima ha impugnato dinnanzi il TAR Campania il provvedimento di diniego, chiedendo, altresì, l'adozione di misure cautelari in termini di immediato accesso ai documenti richiesti. 

All'esito della discussione della domanda cautelare, rilevato che, nel caso di specie, il grado di dettaglio della comunicazione di avvio del procedimento già consente alla ricorrente di esercitare proficuamente le proprie prerogative partecipative e considerato che, qualora dovesse essere accolto il ricorso ex  art. 116 c.p.a., essa potrebbe integrare le proprie deduzioni anche oltre il termine (non perentorio) previsto e fino all'adozione della conclusiva determinazione prefettizia, il TAR partenopeo, con l'ordinanza in epigrafe, ha intimato alla Prefettura il deposito della documentazione oggetto dell'accesso, limitandone la visibilità al solo Collegio, così da poterne valutare l'effettiva ostensibilità.

Osservatorio sulla Giurisprudenza in tema di misure amministrative di prevenzione della criminalità organizzata

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