Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Irma Conti

1. Bussole di inquadramento

La tutela contro attività volte allo sfruttamento organizzato della prostituzione

Al fine di offrire una tutela ancor più stringente all'allarmante fenomeno della prostituzione minorile, oltre alle numerose fattispecie contemplate dall'art. 600-bis c.p., il legislatore ha inteso punire – con pesanti sanzioni – non solo le condotte di chi, materialmente, compie attività dirette e immediatamente collegate alla prostituzione del soggetto minore, ma anche chi organizza delle iniziative, nella specie turistiche, volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Come è stato esaminato nel contesto dell'esame dell'art. 600-bis c.p., infatti, il legislatore ha già inteso punire e reprimere una serie di iniziative legate, direttamente, con la prostituzione minorile, al fine di offrire un'efficace tutela al bene giuridico tutelato dalle norme in esame, ossia il corretto sviluppo psicofisico del minore.

L'art. 600-bis c.p. punisce, infatti, al primo comma la condotta di reclutamento o induzione alla prostituzione del minore, così come quelle di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione e controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, o di chi comunque ne trae profitto.

Al secondo comma, viene punito anche il “consumatore finale”, ossia colui il quale paga una somma di denaro per compiere atti sessuali con un minore di anni diciotto.

Non si tratta di un reato a condotte alternative, ma di una norma a più fattispecie criminose. Ciascuna di queste, infatti, è dotata di una propria oggettività e di propri elementi materiali in rapporto alla condotta o all'evento. Pe tali ragioni, è assolutamente configurabile il concorso di reati ex art. 81 c.p. (Cass. III, 19539/2015).

A questa ampia categoria di condotte, il legislatore ha inteso accrescere la tutela nei confronti del minore attraverso l'introduzione di un reato che non va direttamente ad “avere a che fare” con la prostituzione, ma che finisce per sfruttarne economicamente il fenomeno.

Si tratta della fattispecie di cui all'art. 600-quinquies c.p., rubricata come iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione.

Una fattispecie che, benché introdotta nel 1998, conosce pochi precedenti giurisprudenziali e, in considerazione della genericità della norma, lascia alcuni dubbi a livello di interpretazione.

Come nel caso di Tizio, responsabile di un'agenzia di viaggi, che organizza per Caio un viaggio in una meta nota per l'attività di prostituzione, anche minorile, rendendo manifesta la finalità del suo viaggio.

Tizio organizza e prenota i viaggi arerei, i transfer da e per gli aeroporti e prenota a Caio gli hotel per i pernottamenti.

Nel prosieguo, verrà affrontata la soluzione offerta dalla giurisprudenza all'interrogativo se questo tipo di attività da tour operator, verso una particolare zona nota per attività di prostituzione e in favore di un soggetto che ha manifestato le sue intenzioni, sia sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 600-quinquies c.p.

Le fattispecie di cui all'art. 600-quinquies c.p.

Al fine di esaminare la questione appena introdotta, e comprendere le difficoltà interpretative sopra menzionate, è necessario analizzare la – volutamente – generica fattispecie disciplinata dall'art. 600-quinquies c.p.

In particolare, è punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro, chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, o comunque comprendenti tale attività.

La fattispecie può essere pertanto integrata attraverso due condotte: quella di “organizzazione” e di “propaganda”.

Sotto il profilo dell'organizzazione, al di là dei profili interpretativi che verranno esaminati nel paragrafo successivo, si tratta di un reato di pericolo astratto, che mira a prevenire che, attraverso l'effettiva fruizione di prestazioni sessuali del minore, si concretizzi la lesione del bene giuridico tutelato del sano sviluppo psico-fisico del minore.

Non è richiesta l'esistenza di una struttura imprenditoriale ed è sufficiente che siano organizzati uno o più viaggi nell'interesse, anche non specifico, di terzi che hanno intenzione di recarsi in zone dove si pratica la prostituzione minorile.

Per quanto attiene alla propaganda, si tratta, come evidenziato dalla dottrina, di un reato-ostacolo, in quanto colpisce un'zione né lesiva, né pericolosa per i beni tutelati, ma a portata induttiva rispetto ai fruitori, a commettere reati offensivi dei beni tutelati. Essa si può integrare ove ricorra un'attività di diffusione su viaggi organizzati attraverso qualunque forma di pubblicazione – online, cartacea, attraverso sistemi di messagistica – avente ad oggetto specifico viaggi turistico-sessuali appositamente organizzati.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in assenza di pronunce sul punto, si segnala una dottrina divista tra una tesi che ritiene punito il reato punito a titolo di dolo generico e chi ritiene che debba essere provata la coscienza e la volontà di organizzare viaggi allo scopo di assicurare ai fruitori dei servizi organizzativi o della propaganda, la prostituzione minorile.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Consumazione del reato di cui all'art. 600-quinquies c.p.: basta un solo viaggio?

Orientamento della Corte di Cassazione

Una volta analizzata la fattispecie di cui all'art. 600-quinquies c.p. e avendo compreso che non è necessaria una particolare struttura per integrare il reato, la prima questione che emerge in modo preponderante è se il reato, rubricato, letteralmente, come “iniziative turistiche” volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, possa essere integrato con un solo episodio, con un solo viaggio organizzato o “pubblicizzato”.

Nel caso di inquadramento, si è infatti fatto riferimento ad un solo viaggio organizzato da Tizio e dalla mera littera legis, ad un'interpretazione strettamente letterale, sembrerebbe essere richiesta una certa abitualità nella predisposizione di questi viaggi.

Al contrario, l'unico precedente specifico per la norma in esame (Cass. III, n. 42053/2011) chiarisce in modo inequivoco che il reato di cui all'art. 600-quinquies è un reato solo eventualmente abituale, che può essere integrato anche solo attraverso l'organizzazione di un unico viaggio.

E ciò in quanto, essendo un reato di pericolo astratto e di mera condotta, non è neanche necessario che il viaggio abbia poi effettivamente luogo, o, ancora, che il turista in un secondo momento “benefici” dell'attività dell'”organizzatore” fruendo della prostituzione minorile: il reato si consuma, infatti, nel momento in cui sono ultimate le attività preposte per l'organizzazione del viaggio.

Domanda
Oggetto della condotta: Il transfer in aeroporto e la prenotazione di un viaggio verso una meta dove si pratica prostituzione minorile, è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 600-quinquies c.p.?

Orientamento della Corte di Cassazione

Sgombrato il campo sulla questione dell'abitualità della condotta e venendo all'oggetto della stessa, tornando al caso di specie, ci si chiede se la mera prenotazione di hotel, aerei e transfer aeroportuali in zone note per attività di “turismo sessuale”, nella consapevolezza di quella che è la finalità del viaggio, sia sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 600-quinquies c.p.

La genericità della norma lascia spazio a molte interpretazioni di segno opposto, anche se la rubrica dell'articolo dà una guida all'interprete, menzionando, in modo esplicito, un collegamento con lo sfruttamento della prostituzione.

È proprio per questo che la Suprema Corte, nel delineare i caratteri propri della condotta di organizzazione, non ritiene che la tutela possa essere anticipata al punto tale da considerare configurato il reato in presenza di un'attività che non ha alcun concreto contatto con chi sfrutta la prostituzione, o comunque con chi è legato a quell'attività.

In particolare, sempre nella summenzionata pronuncia (Cass. III, n. 42053/2011), la Suprema Corte ha eloquentemente chiarito che pur essedo la fattispecie in parola un reato di pericolo astratto e di pura condotta e pur non essendo necessaria la presenza di alcuna organizzazione, è comunque necessario che sia realizzata una specifica condotta di tipo organizzativo, consistente nel mettere effettivamente in contatto il cliente con il mondo della prostituzione minorile: assicurando contatti in loco, fornendo indirizzi utili a trovare prostitute minorenni, o anche solo organizzando dei trasferimenti verso certi indirizzi, o mettendo il cliente nella possibilità di contattare intermediari sul posto.

Deve essere, quindi, effettivamente svolta un'attività che “agevoli” lo sfruttamento della prostituzione.

Al contrario, la prenotazione di viaggi e hotel che nulla a che vedere con la prostituzione, pur essendoci, nel caso di specie, la consapevolezza dell'intenzione di fruire di prestazioni sessuali a pagamento da parte del minore, non può integrare la grave condotta prevista e punita dall'art. 600-quinquies c.p., in quando si avrebbe una tutela eccessivamente anticipata e sarebbe molto difficoltoso distinguere condotte agevolatrici della prostituzione minorile, da mere attività da tour operator, del tutto slegate con attività illecite.

3. Azioni processuali

Procedibilità

Il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile è procedibile d'ufficio, indipendentemente dalla condotta contestata.

Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato)

Le ipotesi previste dall'art. 600-quinquies c.p. hanno un termine di prescrizione pari ad anni ventiquattro (cfr. art. 157 c.p.) essendo la pena massima prevista pari a dodici anni e in considerazione del raddoppio dei termini prescrizionali (cfr. art. 157, comma 6) previsto per i reati contenuti nella sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Tale termine, in presenza di eventuali atti interruttivi, può essere aumentato fino ad un massimo di trent'anni (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), al netto dei periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.).

A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), per tutte le ipotesi previste dalla norma in parola, costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione:

– del giudizio di appello entro il termine di due anni;

– del giudizio di cassazione entro il termine di un anno.

Tali termini possono essere ulteriormente estesi quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

In ogni caso, la proroga potrà essere disposta per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione, salva la sospensione prevista dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p. e quanto previsto dalla normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021).

Misure precautelari e cautelari

Arresto e fermo

Con riguardo al delitto di cui all'art. 600-quinquies c.p.:

– l'arresto è obbligatorio in flagranza (cfr. art. 380, comma 2, lett. d) c.p.p.);

– il fermo (art. 384 c.p.p.) è consentito.

Misure cautelari personali

In considerazione del limite edittale pari a dodici anni, sono applicabili misure cautelari coercitive (artt. 281-286-bis c.p.p.), consentendo l'art. 280, comma 1, c.p.p. di applicare dette misure ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; sarà altresì possibile applicare anche la custodia cautelare in carcere essendo previsto dall'art. 280, comma 2, c.p.p., l'applicazione di detta misura in caso di delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale

Competenza

In tutte le ipotesi previste dall'art. 600-quinquies c.p. è competente il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.), che decide in composizione collegiale.

Udienza preliminare

Essendo la pena massima prevista per le ipotesi disciplinate dall'art. 600-quinquies c.p. superiore a quattro anni di reclusione, si procede con udienza preliminare.

Composizione del tribunale

Il processo per il reato di cui all'art. 600-quinquies c.p. si svolgerà dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

4. Conclusioni

Il legislatore, anche nel contesto di accordi internazionali volti a combattere il terribile fenomeno del turismo sessuale che affligge diverse zone del mondo, ha introdotto una fattispecie ad hoc punita con una pena severa, non richiedendo, come è stato evidenziato, né una particolare struttura organizzativa, né l'abitualità della condotta, essendo il reato solo “eventualmente abituale”.

Nonostante questa specifica tutela, essa non può però essere eccessivamente anticipata e slegata da qualunque agevolazione di attività illecite.

Nel caso di specie, pertanto, Tizio, non potrà essere punito, perché si è solo limitato ad acquistare dei biglietti aerei, prenotare degli hotel e disporre dei trasferimenti aeroportuali, senza avere, in alcun modo, avuto contatti con intermediari o soggetti dediti alla prostituzione minorile, né ha fornito istruzioni relative a tale attività.

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