Traffico di organi prelevati da persona vivente, elemento soggettivo e stato di necessità1. Bussole di inquadramentoIl delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente è stato introdotto dalla legge n. 236/2016, al fine di contrastare il fenomeno del traffico di organi, che presenta rilievo internazionale ed è stato altresì oggetto della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi del 2014. Il legislatore ha introdotto il delitto in esame, tra i delitti contro la personalità individuale, facendovi confluire, con d.lgs. n. 21/2018, il delitto di mediazione nella donazione di organi da persona vivente, già previsto dall'art. 22-bis della l. n. 91/1999, oggi confluito nel testo del comma 1 bis dell'art. 601-bis c.p. Il comma 1 dell'articolo punisce le condotte di chi illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. La condotta di commercio consiste nell'acquisto di organi per la successiva cessione a terzi, per profitto. Sono altresì punite le condotte di vendita, consistente nella cessione dietro corrispettivo di organi o parti di essi, e di acquisto degli stessi. La norma incriminatrice assegna altresì rilevanza ad ogni altra condotta consistente, con qualsiasi modalità e a qualunque titolo, nel procurare a terzi organi o parti di organi prelevati da persona vivente ovvero nel trattare tali beni. Assume dunque rilevo qualunque comportamento da cui consegua la disponibilità di organi o parti di organi per il terzo, così come ogni trattamento degli organi, dal trasporto alla conservazione, ad ogni altra fase della circolazione. Oggetto materiale della condotta sono organi o parti di essi, che siano stati prelevati da una persona in vita, esulando dalla fattispecie criminosa le condotte aventi ad oggetto organi o parti di essi prelevati a seguito del decesso della persona. Il legislatore ha previsto inoltre una clausola di antigiuridicità espressa, mediante l'espressione “illecitamente”, volta ad escludere la rilevanza penale delle condotte poste in essere nel rispetto delle leggi vigenti in materia di donazione e trapianto di organi. In relazione alle condotte punite ai sensi del comma 1, è sufficiente il dolo generico, ad eccezione della condotta di commercio che, secondo la tesi maggioritaria, implicitamente postula la finalità di profitto dell'attività posta in essere dal soggetto agente. Il comma 1-bis dell'art. 601-bis c.p., come introdotto nel 2018, recependo il testo dell'abrogato art. 22-bis l. n. 91/1999, punisce la condotta di mediazione nella donazione di organi provenienti da persona vivente, che consiste nell'attività di promozione e agevolazione degli accordi tra donante e donatario, al fine di ottenere una provvigione per l'attività di mediazione svolta, come richiesto dal legislatore che ha previsto il dolo specifico di trarne un vantaggio economico. Al comma 3 dell'articolo sono infine punite le condotte di chi organizza viaggi finalizzati al traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi, nonché quelle di propaganda, pubblicizzazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di annunci finalizzati a tale attività. Anche tali condotte sono punite a titolo di dolo generico. Il legislatore ha previsto, all'art. 600-septies1 c.p. un'attenuante speciale che opera anche per i delitti puniti dall'art. 601-bis c.p., con diminuzione della pena da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
È configurabile il delitto di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi nel caso in cui il beneficiario versi in stato di necessità?
Orientamento maggioritario Il delitto di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi è incompatibile con la scriminante dello stato di necessità. La ratio del delitto di cui all'art. 601-bis c.p. appare incompatibile con il riconoscimento dell'efficacia scriminante, ex art. 54 c.p., dello stato di necessità, dal momento che lo scopo della circolazione degli organi umani è l'utilizzo – salvo eccezioni – degli stessi per l'impianto nel beneficiario. Tale condizione presuppone un pericolo di vita per quest'ultimo, che giustifica la sottoposizione ad interventi invasivi e ad alto rischio di esito infausto. È stato pertanto evidenziato che la scriminante dello stato di necessità, che esclude la punibilità quando il fatto sia stato commesso per necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, finirebbe per vanificare la funzione preventiva delle fattispecie criminose previste dall'art. 601-bis c.p. Alla tesi dell'incompatibilità in astratto tra le fattispecie ex art. 601-bis c.p. e la causa di giustificazione ex art. 54 c.p. si è aggiunto l'orientamento che ritiene in concreto non ravvisabile la scriminate in questione, dal momento che il fatto non potrebbe mai ritenersi proporzionato rispetto al pericolo cui il soggetto agente intenda far fronte e, nel contempo, il pericolo sarebbe evitabile attraverso il ricorso ai canali istituzionali che gestiscono i trapianti di organi (Cass. III, n. 35590/2016).
Domanda
La condotta di commercio di organi o parti di organi richiede il dolo specifico?
Orientamento maggioritario Il commercio di organi o parti di organi provenienti da persone viventi richiede implicitamente il fine di lucro. Nonostante il testo del comma 1 dell'art. 601-bis c.p., a differenza di quanto previsto per le condotte di mediazione di cui al comma 1-bis, non richieda espressamente la finalità di trarne un vantaggio economico, l'orientamento maggioritario in merito all'elemento soggettivo della condotta di commercio di organi sostiene che il fine di lucro sia implicitamente richiesto dal legislatore. Secondo tale impostazione, dunque, il soggetto agente che abbia commerciato organi o parti di organi provenienti da persone viventi deve aver agito con dolo specifico di trarne profitto, in quanto la nozione di commercio richiede il carattere economico delle operazioni poste in essere nella compravendita dei beni oggetto dell'attività svolta e, di conseguenza, lo scopo di lucro. Tale finalità consentirebbe inoltre di distinguere l'attività di commercio, consistente nell'acquisto seguito dalla vendita a terzi degli organi o di parti di essi da quella di mediazione, presa in considerazione dal successivo comma 1-bis dell'art. 601-bis c.p. 3. Azioni processualiUlteriori attività difensive Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare (art. 299); Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare (art. 310); Memoria difensiva (art. 419, comma 2). ProcedibilitàPer il delitto di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi si procede sempre d'ufficio. Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato) Per le condotte punite ai sensi del comma 1 dell'art. 601-bis c.p., il termine-base di prescrizione è pari a dodici anni (cfr. art. 157 c.p.), aumentabile, in presenza del sopravvenire di eventi interruttivi, fino ad un massimo di quindici anni (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.). Il termine base di prescrizione per le condotte punite ai sensi del comma 1 bis è pari a otto anni di reclusione (cfr. art. 157 c.p.), aumentabile, in presenza del sopravvenire di eventi interruttivi, fino ad un massimo di dieci anni (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.). Infine, per le condotte punite dal comma 3 dell'art. 601-bis c.p., il termine-base di prescrizione è pari a sette anni (cfr. art. 157 c.p.), aumentabile, in presenza del sopravvenire di eventi interruttivi, fino ad un massimo di otto anni e nove mesi (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.). Con riferimento ai fatti commessi a partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 161-bis c.p., il termine di prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, fermo restando che, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento. A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), inoltre, per tutti i casi di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione: - del giudizio di appello entro il termine di due anni; - del giudizio di cassazione entro il termine di un anno; salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.; salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021). Misure precautelari e cautelari Arresto e fermo Con riguardo al delitto di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi: - non è mai consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 c.p.p.); - è sempre consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381, comma 2, c.p.p.); - è sempre consentito il fermo (art. 384 c.p.p.). Misure cautelari personali In relazione al delitto di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi, sono applicabili misure cautelari coercitive (artt. 281-286-bis c.p.p.), poiché l'art. 280, comma 1, c.p.p. consente l'applicazione delle predette misure ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; è altresì applicabile anche la misura della custodia cautelare in carcere, poiché l'art. 280, comma 2, c.p.p. consente l'applicazione della predetta misura ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Nel caso in cui trovi applicazione l'attenuante speciale ex art. 600-septies1 c.p., non potrà trovare applicazione la misura della custodia cautelare in carcere nei casi puniti ai sensi dell'art. 601-bis, comma 1-bis e comma 3, c.p. Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale Competenza In tutti i casi di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.), che decide in composizione collegiale per i fatti puniti dall'art. 601-bis, comma 1, c.p. e in composizione monocratica per i fatti puniti ai sensi dei commi 1-bis e 3 (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.). Citazione a giudizio Per il delitto di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi si procede sempre con l'udienza preliminare. Composizione del tribunale Il processo per il reato di traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi, si svolgerà dinanzi al tribunale in composizione collegiale nei casi di cui al comma 1 dell'art. 601-bis c.p. e in composizione monocratica nei restanti casi. 4. ConclusioniL'art. 601-bis c.p. offre un'ampia tutela alla integrità personale a fronte di condotte che presentano elevato disvalore e destano grande allarme sociale, specie quando si tratti di fatti commessi contro la volontà delle persone cui vengano sottratti organi o parti di organi. Si tratta di fattispecie che a vario titolo, mediante le condotte ostative di cui al comma 3 e le condotte alternative previste dal comma 1 dell'art. 601-bis c.p., consentono di arginare e sanzionare l'intera filiera del traffico di organi o parti di organi provenienti da persone viventi, offrendo così – in linea con le convenzioni sovranazionali – una tutela efficace ed effettiva alle vittime di tali efferati reati. La peculiarità dell'oggetto materiale delle condotte di traffico e la finalità che normalmente le condotte aventi ad oggetto organi umani perseguono sono state ritenute incompatibili con lo stato di necessità, posto che quasi sempre il beneficiario degli organi o di parti di essi si trova in una condizione di grave pericolo per la propria salute o sopravvivenza. |