Giudice amministrativo: sul ricorso avverso gli atti inerenti alla formazione del ruolo e alla calendarizzazione delle cause è competente l’ordinamento giudiziario

Redazione Scientifica
25 Ottobre 2023

Gli atti inerenti alla formazione del ruolo e alla calendarizzazione delle cause e delle udienze sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo in ragione della riserva di organizzazione dell'ordinamento giudiziario.

Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza resa, in forma abbreviata, dal T.a.r. del Lazio, con cui era stato dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso proposto per ottenere l'annullamento degli atti di  rinvio e/o di ritardata fissazione della trattazione, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, della causa proposta in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c. del giudizio civile per il riconoscimento in Italia di una sentenza della Southern District Court of New York del 2012.

Il collegio ha respinto l'appello perché infondato, confermando la decisione del primo giudice, nel senso del difetto assoluto di giurisdizione.

Il collegio ha precisato che gli atti inerenti alla formazione del ruolo e alla calendarizzazione delle cause e delle udienze sono atti amministrativi interni all'ordinamento giudiziario e di natura solo preparatoria e strumentale, per cui sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo in ragione della riserva di copertura costituzionale di organizzazione dell'ordinamento giudiziario.

Per quanto innanzi, il collegio ha dichiarato che gli atti inerenti alla formazione del ruolo e alla calendarizzazione delle cause e delle udienze devono essere inquadrati nella tipologia degli atti “inerenti alla giurisdizione”, non essendo atti di esercizio dello jus dicere  bensì atti di “amministrazione del processo civile”, i quali promanano da un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e producono effetti che si dispiegano naturalmente sulla gestione del singolo processo.

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